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38

PARTE PRIMA

L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO

www.

edises

.it

••

GLI ISTITUTI SPECIALIZZATI DELL’ONU

UNIDO

(

United

Nations Industrial

Development

Organization

)

Promuove il progresso industriale dei Paesi in via di sviluppo

tramite assistenza tecnica, servizi di consulenza e addestramento

WIPO

(

World

Intellectual Property

Organization

)

Dal 1970 si occupa dei problemi della proprietà intellettuale nel

mondo, assicurando la cooperazione amministrativa tra le orga-

nizzazioni già presenti nel settore, partecipando ad accordi, for-

nendo assistenza tecnica legale agli Stati etc.

IFAD

(

International

Fund for Agricultural

Development

)

Costituito nel 1977, è anch’esso un ente finanziario internaziona-

le destinato a contribuire, sotto forma di aiuti ma soprattutto sotto

forma di prestiti, allo sviluppo dell’agricoltura dei Paesi poveri e

con deficit alimentari notevoli

WTO

(

World Tourism

Organization

)

Promuove lo sviluppo del turismo a livello mondiale incentivando

la collaborazione tra Stato e operatori del settore

FMI

(

Fondo Monetario

Internazionale

)

Favorisce la cooperazione monetaria internazionale e la stabilità

finanziaria e fornisce un forum permanente per la consultazione,

i pareri e l’assistenza sulle questioni finanziarie

Gruppo Banca

Mondiale

Fornisce mutui e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo per

diminuire la povertà e anticipare una crescita economica soste-

nibile

3.5

Il Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo (Francia), raggruppa oggi, con i suoi

47 Stati membri, quasi tutti i Paesi del continente europeo. Istituito il 5 maggio 1949,

ha come obiettivo quello di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuri-

dico comune in Europa, nel rispetto della

Convenzione europea dei diritti dell’uomo

e di

altri testi di riferimento relativi alla tutela dell’individuo: diritti umani, democrazia

e stato di diritto. Tali principi, alla base di una società tollerante e civilizzata, sono

ritenuti requisiti indispensabili per la stabilità, la crescita economica e la coesione

sociale del continente, e guidano nella ricerca di soluzioni ai principali problemi

d’interesse comune, quali terrorismo, criminalità organizzata e corruzione, crimina-

lità informatica, bioetica e clonazione, razzismo e pregiudizi, violenza nei confronti

di donne e bambini, nonché tratta degli esseri umani. La cooperazione tra tutti gli

Stati membri costituisce il solo rimedio possibile ai problemi che oggi affliggono

maggiormente la nostra società.

La

Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(sin-

teticamente indicata come CEDU) è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa.

Aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore nel settembre del 1953.

Nelle intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le prime misure atte ad assicurare

la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla

Dichiarazione universale dei di-

ritti dell’uomo

del 1948.

La Convenzione enuncia una serie di diritti e libertà civili e politici e istituisce un sistema

destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti.