Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 27 / 36 Next Page
Page Background

CAPITOLO

3

Le unioni tra Stati: Unione europea e organizzazioni internazionali

33

www.

edises

.it

3.3.5

La Commissione europea

Il suo compito principale è quello di

promuovere l’interesse comune europeo

; è for-

mata da un Presidente e da un commissario per ciascuno Stato membro, nominati

dal Consiglio dell’Unione e soggetti al voto di approvazione del Parlamento europeo.

Quest’ultima istituzione, invece, elegge direttamente il Presidente della Commissio-

ne, su indicazione del Consiglio europeo.

La Commissione è definita l’

organo esecutivo dell’Unione

, avendo il compito prin-

cipale di fare applicare i trattati e gli atti dell’Unione. Più in generale, partecipa in

modo sostanziale al processo di formazione degli atti giuridici europei (ha l’esclusi-

va del potere di iniziativa legislativa) e ne controlla l’esecuzione; inoltre è dotata di

un autonomo potere di decisione in settori specificamente definiti dal trattato e un

potere di attuazione degli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento, qualora sia

esplicitamente previsto.

Secondo le indicazioni dell’art. 17 TUE, la Commissione europea

promuove l’inte-

resse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine

, vigila sull’ap-

plicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati,

vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di Giusti-

zia dell’Unione europea, dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, esercita

funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione e assicura la rappresentanza

esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per

gli altri casi previsti dai trattati.

Può essere costretta alle dimissioni con l’approvazione di una mozione di censura da

parte del Parlamento europeo.

3.3.6

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE)

Si tratta di un’istituzione a carattere unitario, suddivisa in una pluralità di organismi

giudiziari: la

Corte di giustizia

, il

Tribunal

e e i

Tribunali specializzati

. Suo compito prin-

cipale è quello di

assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’appli-

cazione dei trattati

.

Tale attività è svolta principalmente attraverso l’esame dei

ricorsi per inadempimento

(quando si reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi previsti

dai trattati) e i

ricorsi di annullamento o per carenza

(che hanno lo scopo di far

dichiarare

nullo un atto adottato in modo illegittimo

dalle istituzioni europee o di far constatare la

mancata approvazione di un atto

).

Di particolare rilevanza è, inoltre, la funzione di

statuire sulla corretta interpretazione

dei trattati e sulla validità degli atti

. Meglio noto come

rinvio pregiudiziale

, si tratta di

un istituto che obbliga un giudice nazionale che abbia dei dubbi sulla corretta in-

terpretazione di una norma europea in contrasto con una disposizione nazionale di

rivolgersi alla Corte di Giustizia. Laddove quest’ultima, attraverso una “pronuncia

pregiudiziale” dovesse effettivamente riconoscere tale incompatibilità, il giudice na-

zionale deve

disapplicare

la norma interna e procedere nel suo giudizio solo sulla base

del diritto europeo.