

CAPITOLO
3
Le unioni tra Stati: Unione europea e organizzazioni internazionali
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3.3.5
•
La Commissione europea
Il suo compito principale è quello di
promuovere l’interesse comune europeo
; è for-
mata da un Presidente e da un commissario per ciascuno Stato membro, nominati
dal Consiglio dell’Unione e soggetti al voto di approvazione del Parlamento europeo.
Quest’ultima istituzione, invece, elegge direttamente il Presidente della Commissio-
ne, su indicazione del Consiglio europeo.
La Commissione è definita l’
organo esecutivo dell’Unione
, avendo il compito prin-
cipale di fare applicare i trattati e gli atti dell’Unione. Più in generale, partecipa in
modo sostanziale al processo di formazione degli atti giuridici europei (ha l’esclusi-
va del potere di iniziativa legislativa) e ne controlla l’esecuzione; inoltre è dotata di
un autonomo potere di decisione in settori specificamente definiti dal trattato e un
potere di attuazione degli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento, qualora sia
esplicitamente previsto.
Secondo le indicazioni dell’art. 17 TUE, la Commissione europea
promuove l’inte-
resse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine
, vigila sull’ap-
plicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati,
vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di Giusti-
zia dell’Unione europea, dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, esercita
funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione e assicura la rappresentanza
esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per
gli altri casi previsti dai trattati.
Può essere costretta alle dimissioni con l’approvazione di una mozione di censura da
parte del Parlamento europeo.
3.3.6
•
La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE)
Si tratta di un’istituzione a carattere unitario, suddivisa in una pluralità di organismi
giudiziari: la
Corte di giustizia
, il
Tribunal
e e i
Tribunali specializzati
. Suo compito prin-
cipale è quello di
assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’appli-
cazione dei trattati
.
Tale attività è svolta principalmente attraverso l’esame dei
ricorsi per inadempimento
(quando si reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi previsti
dai trattati) e i
ricorsi di annullamento o per carenza
(che hanno lo scopo di far
dichiarare
nullo un atto adottato in modo illegittimo
dalle istituzioni europee o di far constatare la
mancata approvazione di un atto
).
Di particolare rilevanza è, inoltre, la funzione di
statuire sulla corretta interpretazione
dei trattati e sulla validità degli atti
. Meglio noto come
rinvio pregiudiziale
, si tratta di
un istituto che obbliga un giudice nazionale che abbia dei dubbi sulla corretta in-
terpretazione di una norma europea in contrasto con una disposizione nazionale di
rivolgersi alla Corte di Giustizia. Laddove quest’ultima, attraverso una “pronuncia
pregiudiziale” dovesse effettivamente riconoscere tale incompatibilità, il giudice na-
zionale deve
disapplicare
la norma interna e procedere nel suo giudizio solo sulla base
del diritto europeo.