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PARTE PRIMA

L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO

www.

edises

.it

La Costituzione impegna lo Stato italiano alla

creazione di un

ordinamento internazionale che

assicuri pace e giustizia

. A tale scopo lo Stato

italiano è pronto ad accettare tutte le

limitazio-

ni di sovranità

che siano necessarie, in condizio-

ni di reciprocità con gli altri Stati.

La Costituzione ripudia soltanto la

guerra of-

fensiva

, non quella difensiva. Del resto, l’art.

51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce a

ciascuno Stato il

diritto naturale di legittima di-

fesa individuale e collettiva

quando è sferrato

un attacco armato e fino a quando il Consiglio

di Sicurezza non ha preso le misure necessarie a

mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Art. 11 Cost.

L’Italia ripudia la

guerra come strumento di offesa

alla li-

bertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle

controversie internazionali; consente, in condizioni di parità

con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità

necessarie ad

un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Na-

zioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali

rivolte a tale scopo.

La seconda parte dell’art. 11, invece, rappresenta una clausola aperta che consen-

te all’Italia di partecipare attivamente alle attività che si svolgono nei vari conses-

si internazionali. Essa consente limitazioni di sovranità in

condizioni di parità

e

al fine di creare un

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni

,

favorendo le

organizzazioni

rivolte alla realizzazione di tale obiettivo.

La disposizione appena citata era stata inizialmente pensata per consentire l’adesio-

ne dell’Italia all’

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

, istituita pochi anni

prima dell’approvazione della Costituzione (1945) e alla quale l’Italia non aveva an-

cora aderito (lo farà solo nel 1955). Nel tempo l’articolo ha rappresentato anche il

principale riferimento per giustificare le notevoli “limitazioni di sovranità” impo-

ste con l’adesione alle Comunità europee prima e all’

Unione europea (UE)

dopo.

Come sarà meglio chiarito a breve, quest’ultima è un’organizzazione che presenta

delle caratteristiche peculiari dal momento che il progressivo ampliarsi delle sue

competenze ha inciso pesantemente sulle tradizionali funzioni dello Stato naziona-

le, fortemente limitandole (si pensi solo alla rinuncia alla politica monetaria con la

creazione dell’euro).

APPROFONDIMENTI

Le organizzazioni internazionali si distinguono in

governative

e

non governative

. Il

criterio distintivo fondamentale è relativo alla loro composizione: membri delle pri-

me devono essere soggetti di diritto internazionale e, dunque, Stati o altre organiz-

zazioni intergovernative; membri delle seconde sono, invece, singoli individui o enti.

Le

organizzazioni non governative

(

ONG

) sono associazioni private senza fini di

lucro: il carattere internazionale è legato alla loro operatività in almeno tre Stati

diversi. Esse svolgono attività di sensibilizzazione, informazione e solidarietà su temi

e problemi di rilevanza internazionale (tali, ad esempio, sono

Amnesty International

,

il

WWF

,

Greenpeace International, Emergency

), rappresentando, in ambito politico, le

istanze della società civile e mobilitando, su scala mondiale, l’opinione pubblica.