

28
PARTE PRIMA
L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO
www.
edises
.it
La Costituzione impegna lo Stato italiano alla
creazione di un
ordinamento internazionale che
assicuri pace e giustizia
. A tale scopo lo Stato
italiano è pronto ad accettare tutte le
limitazio-
ni di sovranità
che siano necessarie, in condizio-
ni di reciprocità con gli altri Stati.
La Costituzione ripudia soltanto la
guerra of-
fensiva
, non quella difensiva. Del resto, l’art.
51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce a
ciascuno Stato il
diritto naturale di legittima di-
fesa individuale e collettiva
quando è sferrato
un attacco armato e fino a quando il Consiglio
di Sicurezza non ha preso le misure necessarie a
mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Art. 11 Cost.
L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa
alla li-
bertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità
necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Na-
zioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
La seconda parte dell’art. 11, invece, rappresenta una clausola aperta che consen-
te all’Italia di partecipare attivamente alle attività che si svolgono nei vari conses-
si internazionali. Essa consente limitazioni di sovranità in
condizioni di parità
e
al fine di creare un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni
,
favorendo le
organizzazioni
rivolte alla realizzazione di tale obiettivo.
La disposizione appena citata era stata inizialmente pensata per consentire l’adesio-
ne dell’Italia all’
Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
, istituita pochi anni
prima dell’approvazione della Costituzione (1945) e alla quale l’Italia non aveva an-
cora aderito (lo farà solo nel 1955). Nel tempo l’articolo ha rappresentato anche il
principale riferimento per giustificare le notevoli “limitazioni di sovranità” impo-
ste con l’adesione alle Comunità europee prima e all’
Unione europea (UE)
dopo.
Come sarà meglio chiarito a breve, quest’ultima è un’organizzazione che presenta
delle caratteristiche peculiari dal momento che il progressivo ampliarsi delle sue
competenze ha inciso pesantemente sulle tradizionali funzioni dello Stato naziona-
le, fortemente limitandole (si pensi solo alla rinuncia alla politica monetaria con la
creazione dell’euro).
APPROFONDIMENTI
Le organizzazioni internazionali si distinguono in
governative
e
non governative
. Il
criterio distintivo fondamentale è relativo alla loro composizione: membri delle pri-
me devono essere soggetti di diritto internazionale e, dunque, Stati o altre organiz-
zazioni intergovernative; membri delle seconde sono, invece, singoli individui o enti.
Le
organizzazioni non governative
(
ONG
) sono associazioni private senza fini di
lucro: il carattere internazionale è legato alla loro operatività in almeno tre Stati
diversi. Esse svolgono attività di sensibilizzazione, informazione e solidarietà su temi
e problemi di rilevanza internazionale (tali, ad esempio, sono
Amnesty International
,
il
WWF
,
Greenpeace International, Emergency
), rappresentando, in ambito politico, le
istanze della società civile e mobilitando, su scala mondiale, l’opinione pubblica.