

CAPITOLO
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Le unioni tra Stati: Unione europea e organizzazioni internazionali
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Le
organizzazioni internazionali governative
(
OIG
) sono, invece, costituite tramite
un accordo internazionale tra Stati. Il loro documento istitutivo (detto statuto, car-
ta, patto etc.) delinea la struttura dell’organizzazione, le sue finalità, gli strumenti, i
metodi operativi e le modalità di finanziamento. Quali soggetti di diritto internazio-
nale, le OIG hanno una propria personalità giuridica distinta da quella degli Stati
che le compongono: si tratta, tuttavia, di una soggettività parziale in quanto la loro
capacità di agire riguarda esclusivamente le competenze loro attribuite dagli Stati
(principio di specialità).
La nascita delle organizzazioni internazionali governative come forme istituziona-
lizzate della cooperazione tra gli Stati, per il raggiungimento di interessi e la riso-
luzione di problemi comuni, risale agli anni immediatamente successivi alla fine
del secondo conflitto mondiale. Inizialmente concepite quali luoghi privilegiati
all’interno dei quali gli Stati potevano svolgere attività diplomatiche, le OIG hanno
assunto oggi un ruolo attivo e sostanzialmente autonomo all’interno del sistema
internazionale. Sul piano classificatorio, il criterio alla ci stregua inquadrare queste
organizzazioni può riferirsi al numero potenziale dei suoi componenti, alla loro
appartenenza geografica, all’omogeneità o settorialità degli interessi governati, alla
loro sfera di azione.
3.2
•
Evoluzione storica del processo di integrazione in Europa
L’Unione europea è un soggetto politico particolare in quanto, pur derivando da
accordi internazionali, presenta alcuni
elementi distintivi rispetto alle altre orga-
nizzazioni internazionali
. Infatti:
- esercita
competenze esclusive
in determinati settori, nell’ambito dei quali gli Stati
membri hanno rinunciato definitivamente ad intervenire;
- è in grado di
produrre norme giuridiche
con effetti direttamente vincolanti non solo
nei confronti degli Stati membri, ma anche dei cittadini di tali Stati;
- possiede una
personalità giuridica di diritto internazionale
esplicitamente riconosciuta
dall’art. 47 TUE (Trattato sull’Unione europea).
Ciò nonostante, l’Unione europea non può qualificarsi neppure come uno Stato fe-
derale in formazione, in quanto sono pur sempre gli Stati nazionali a decidere quan-
ta parte dei propri poteri e della propria sovranità sono disposti a cedere all’Unione.
Si può, quindi, affermare che l’Unione europea associa degli Stati che accettano di
perdere, o meglio di mettere in comune, alcune prerogative della propria sovranità
all’interno di un quadro politico più ampio, dotandosi di funzioni sempre più estese
che, pur essendo definite e negoziate a partire dagli Stati, richiedono un ruolo cre-
scente delle istituzioni sovranazionali.
Si è soliti ricondurre la nascita dell’organizzazione alla
dichiarazione Schuman
, atto
con il quale si proponeva di mettere in comune le risorse carbonifere e dell’acciaio
della Germania e della Francia; gli sviluppi successivi portarono, il 18 aprile 1951,
alla firma del
Trattato di Parigi
, che istituì la
CECA
(
Comunità europea del carbone
e dell’acciaio
), organizzazione alla quale aderirono anche i Paesi Bassi, il Belgio, il
Lussemburgo e l’Italia.