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CAPITOLO

3

Le unioni tra Stati: Unione europea e organizzazioni internazionali

29

www.

edises

.it

Le

organizzazioni internazionali governative

(

OIG

) sono, invece, costituite tramite

un accordo internazionale tra Stati. Il loro documento istitutivo (detto statuto, car-

ta, patto etc.) delinea la struttura dell’organizzazione, le sue finalità, gli strumenti, i

metodi operativi e le modalità di finanziamento. Quali soggetti di diritto internazio-

nale, le OIG hanno una propria personalità giuridica distinta da quella degli Stati

che le compongono: si tratta, tuttavia, di una soggettività parziale in quanto la loro

capacità di agire riguarda esclusivamente le competenze loro attribuite dagli Stati

(principio di specialità).

La nascita delle organizzazioni internazionali governative come forme istituziona-

lizzate della cooperazione tra gli Stati, per il raggiungimento di interessi e la riso-

luzione di problemi comuni, risale agli anni immediatamente successivi alla fine

del secondo conflitto mondiale. Inizialmente concepite quali luoghi privilegiati

all’interno dei quali gli Stati potevano svolgere attività diplomatiche, le OIG hanno

assunto oggi un ruolo attivo e sostanzialmente autonomo all’interno del sistema

internazionale. Sul piano classificatorio, il criterio alla ci stregua inquadrare queste

organizzazioni può riferirsi al numero potenziale dei suoi componenti, alla loro

appartenenza geografica, all’omogeneità o settorialità degli interessi governati, alla

loro sfera di azione.

3.2

Evoluzione storica del processo di integrazione in Europa

L’Unione europea è un soggetto politico particolare in quanto, pur derivando da

accordi internazionali, presenta alcuni

elementi distintivi rispetto alle altre orga-

nizzazioni internazionali

. Infatti:

- esercita

competenze esclusive

in determinati settori, nell’ambito dei quali gli Stati

membri hanno rinunciato definitivamente ad intervenire;

- è in grado di

produrre norme giuridiche

con effetti direttamente vincolanti non solo

nei confronti degli Stati membri, ma anche dei cittadini di tali Stati;

- possiede una

personalità giuridica di diritto internazionale

esplicitamente riconosciuta

dall’art. 47 TUE (Trattato sull’Unione europea).

Ciò nonostante, l’Unione europea non può qualificarsi neppure come uno Stato fe-

derale in formazione, in quanto sono pur sempre gli Stati nazionali a decidere quan-

ta parte dei propri poteri e della propria sovranità sono disposti a cedere all’Unione.

Si può, quindi, affermare che l’Unione europea associa degli Stati che accettano di

perdere, o meglio di mettere in comune, alcune prerogative della propria sovranità

all’interno di un quadro politico più ampio, dotandosi di funzioni sempre più estese

che, pur essendo definite e negoziate a partire dagli Stati, richiedono un ruolo cre-

scente delle istituzioni sovranazionali.

Si è soliti ricondurre la nascita dell’organizzazione alla

dichiarazione Schuman

, atto

con il quale si proponeva di mettere in comune le risorse carbonifere e dell’acciaio

della Germania e della Francia; gli sviluppi successivi portarono, il 18 aprile 1951,

alla firma del

Trattato di Parigi

, che istituì la

CECA

(

Comunità europea del carbone

e dell’acciaio

), organizzazione alla quale aderirono anche i Paesi Bassi, il Belgio, il

Lussemburgo e l’Italia.