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PARTE PRIMA

L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO

www.

edises

.it

Nel 1945, per assicurare la sorveglianza a livello internazionale degli 11 territori che

erano sotto l’amministrazione di 7 Stati membri, fu istituito il

Consiglio di ammi-

nistrazione finanziaria

, anche con il compito di garantire che misure appropriate

fossero prese per preparare i territori all’autonomia e all’indipendenza. Nel 1994

tutti i territori in questione hanno acquisito autonomia e indipendenza e il Consiglio

ha cessato di operare.

3.4.2

Il “Sistema Nazioni Unite”

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il Consiglio Economico e Sociale di-

spongono di una serie di organi secondari che hanno la forma di fondi o programmi

istituiti per compiti specifici e direttamente dipendenti dall’Assemblea. Non hanno

personalità giuridica propria.

Gli

scopi dell’organizzazione

sono numerosissimi, ma si possono, comunque, indivi-

duare

tre grandi settori di competenza

:

- il mantenimento della pace;

- lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati “fondate sul rispetto del principio

dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli”;

- la collaborazione in campo economico, sociale, culturale ed umanitario.

All’ampiezza dei fini dell’Organizzazione non corrispondono, però, dei poteri vin-

colanti nei confronti degli Stati membri: l’attività principale delle NU è costituita,

infatti, dall’emanazione di raccomandazioni e dalla predisposizione di

progetti di

convenzioni

. Ciò vale soprattutto per l’Assemblea Generale, che non è un’assemblea

di tipo legislativo quanto piuttosto un foro in cui si discute, sia pure ad alto livello, di

tutte le questioni rientranti negli scopi dell’organizzazione.

Lo stesso Consiglio di Sicurezza ha una serie di competenze (riguardanti la cosid-

detta funzione conciliativa) che sfociano ancora e soltanto nell’emanazione di rac-

comandazioni.

La Carta prevede, comunque, alcuni casi di decisioni vincolanti, con particolare rife-

rimento alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione.

Il nucleo centrale è costituito dagli artt. 41 e 42 riguardanti rispettivamente le misure

non implicanti ed implicanti l’uso della forza contro uno Stato che abbia anche sol-

tanto minacciato la pace. Secondo l’art. 42 il Consiglio può intraprendere azioni di

tipo bellico contro uno Stato, se colpevole di aggressione, o all’interno di uno Stato,

intervenendo in una guerra civile. Il ricorso all’uso della forza da parte del Consiglio

è chiaramente da considerarsi come un’azione di polizia internazionale.

La sede centrale delle Nazioni Unite si trova in un complesso di edifici situato a New

York (USA).

3.4.3

Gli istituti specializzati delle Nazioni Unite

Il sistema delle Nazioni Unite – l’Organizzazione delle Nazioni Unite propriamente

detta, le agenzie specializzate e i suoi programmi e fondi – prevede numerose vie per

realizzare i propri obiettivi economici e sociali. I mandati delle agenzie specializzate,

ad esempio, coprono tutti i settori dello sviluppo economico e sociale e forniscono