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CAPITOLO

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Le unioni tra Stati: Unione europea e organizzazioni internazionali

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www.

edises

.it

Tale controllo è esercitato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo cui possono rivolgersi

sia gli Stati che i singoli individui nel caso in cui ritengono violati i diritti loro garantiti

dalla Convenzione.

Organi del Consiglio d’Europa sono:

- il

Comitato dei Ministri

:

è l’organo decisionale ed è composto dai Ministri degli

Affari esteri di tutti gli Stati membri o dai loro delegati permanenti a Strasburgo.

Determina la politica dell’organizzazione, approva il suo bilancio ed il programma

di attività;

- l’

Assemblea parlamentare

(APCE): è organo statutario e colonna portante del

Consiglio d’Europa ed è all’origine di numerosi trattati internazionali. L’APCE ha

contribuito a creare uno spazio legislativo paneuropeo. I suoi rappresentanti sono

designati dai parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro;

- il

Congresso dei poteri locali e regionali

:

è portavoce di oltre 200.000 Regioni e

Comuni d’Europa e rappresenta uno spazio privilegiato ove i rappresentanti desi-

gnati hanno la possibilità di dibattere su questioni di interesse comune, di confronta-

re le reciproche esperienze, nonché di elaborare le rispettive politiche. Il suo lavoro è

finalizzato al rafforzamento della democrazia e al miglioramento dei servizi a livello

locale e regionale;

- la

Corte europea dei diritti dell’uomo

:

è organo giudiziario permanente che ga-

rantisce ad ogni cittadino europeo i diritti sanciti dalla Convenzione europea dei

diritti dell’uomo. Tutti gli Stati e gli individui, a prescindere dalla loro nazionalità,

possono adire la Corte;

- il

Segretario generale

:

è designato dall’Assemblea parlamentare con mandato

quinquennale a capo dell’organizzazione ed è responsabile della pianificazione stra-

tegica e della conduzione delle attività e del bilancio. Il Vice segretario generale è

allo stesso modo eletto dall’Assemblea parlamentare per un mandato di cinque anni,

nel corso di un’elezione distinta.