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La funzione di garanzia della legge penale
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GIURISPRUDENZA
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Con una nota sentenza (sent. 8-6-1981, n. 96) la Corte costituzionale, nel dichia-
rare l’illegittimità costituzionale del
reato di plagio
(art. 603 c.p.) per violazione
del principio di tassatività, ha avuto modo di precisare che per essere conforme
al principio di tassatività, la fattispecie incriminatrice non solo deve essere for-
mulata, dal punto di vista
linguistico
, in modo preciso e completo (
verificabilità
in astratto
), ma deve anche prendere in considerazione condotte criminose che
risultino verificabili nella loro effettuazione e nel loro risultato concreto (
verifica-
bilità empirica
), di talché è da escludere la legittimità costituzionale di quelle di-
sposizioni legislative (come appunto la norma sul reato di plagio) che inibiscano
o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono
considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili.
Elementi normativi della fattispecie
In sede di formulazione della norma, le principali tecniche di normazione adottate dal
legislatore penale sono due:
-
normazione descrittiva
, che per descrivere la fattispecie utilizza
elementi descrittivi
, cioè
empirici
(afferenti alla realtà empirica), come i concetti di “uomo” e “morte” nel reato di
omicidio (art. 575 c.p.); logicamente l’esclusivo ricorso a questa tecnica potrebbe portare
all’inconveniente di un eccesso casistico;
-
normazione sintetica
che, per descrivere la fattispecie evitando l’eccesso casistico cui da-
rebbe luogo l’esclusivo utilizzo della normazione descrittiva, utilizza
elementi normativi
, ele-
menti che cioè abbisognano, per la determinazione del loro contenuto, di essere
integrati
da una norma
diversa
da quella incriminatrice. Si parla, in tal caso, di
elementi normativi
della fattispecie
.
Con riguardo a questi ultimi, occorre ulteriormente distinguere:
- se la norma integratrice è
giuridica
(elemento normativo giuridico: es. i concetti di “al-
truità” o “proprietà” nel reato di furto) il principio di tassatività è solitamente rispettato;
- se invece tale norma è
extragiuridica
(elemento normativo extragiuridico: es. il concet-
to di “comune sentimento del pudore” nel reato di atti osceni in luogo pubblico), cioè
norma di
costume
o
sociale
, possono nascere più facilmente dubbi circa il rispetto di tale
principio e dunque circa la legittimità costituzionale della norma. Ciò in quanto i valori
sociali e morali sono inevitabilmente legati alla coscienza collettiva di una comunità che si
forma in un dato momento storico, coscienza che, per sua natura, è destinata a mutare a
seguito dei cambiamenti del contesto circostante. Trattandosi di valori mutevoli, le norme
extragiuridiche si porrebbero in conflitto con l’esigenza di certezza del diritto sottesa alla
tassatività del diritto penale.