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La funzione di garanzia della legge penale
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norma assicura l’
eguaglianza sostanziale
di cui all’art. 3 Cost.: se un determinato fatto non
è più considerato dall’ordinamento come offensivo di un bene giuridico, non sarebbe ra-
gionevole punire o continuare a punire chi ha commesso tale fatto prima dell’intervenuta
abrogazione o depenalizzazione; si verrebbe altrimenti a creare una disparità di tratta-
mento tra chi ha agito prima e chi agisce dopo l’entrata in vigore della norma abrogatrice.
GIURISPRUDENZA
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Con la sentenza 18-6-2008, n. 215, la Corte costituzionale ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 1, co. 547, L. 23-12-2005, n. 266, per contrasto
con l’art. 3 Cost., laddove disponeva che, per i reati depenalizzati dalla legge
medesima (reati di cui all’art. 110, co. 9, R.D. 18-6-1931, n. 773), continuasse ad
applicarsi la sanzione penale nei riguardi di coloro che li avessero commessi pri-
ma della depenalizzazione.
Ambito operativo
Si discute se l’irretroattività della legge penale operi anche con riguardo al
diritto penale
processuale
e, più precisamente, con riguardo a quelle norme che attengono all’
accerta-
mento
della
punibilità
ed all’
irrogazione
ed
applicazione
della pena, nel caso in cui esse entrino
in vigore nel corso del procedimento penale e risultino più svantaggiose per l’imputato.
ESEMPIO
Tizio, prima dell’entrata in vigore della L. 7-8-1992, n. 356, viene indagato per il re-
ato di riciclaggio e risulta titolare di una somma di denaro sproporzionata rispetto
al proprio reddito e della quale non può giustificare la legittima provenienza. In
tal caso, l’autorità giudiziaria ritiene comunque ammissibile il sequestro preventi-
vo
ex
art. 321, co. 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 12
quinquies
, co. 2,
della legge citata, in quanto, sebbene il fatto sia stato commesso prima dell’entrata
in vigore di tale legge e dunque dell’operatività di tale tipo di confisca, il seque-
stro costituisce norma processuale di immediata applicabilità, non assoggettata al
principio di irretroattività della legge penale (caso tratto da Trib. Bari, 19-10-1992).
Al riguardo, il quadro interpretativo è il seguente.
L’opinione prevalente in dottrina (Fiandaca-Musco) e in giurisprudenza (
ex multis
, Cass.
pen., sez. I, 26-5-1993) esclude l’irretroattività delle norme di diritto processuale penale.
Altra tesi dottrinale (Gallo) invece si esprime favorevolmente in quanto ritiene che si
è puniti anche con riguardo alle modalità del procedimento con cui vengono accer-
tati gli elementi del reato e la pena è irrogata ed applicata.
1.2.5
•
Il divieto di analogia in materia penale
Nozione
Come previsto dall’art. 12, co. 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, si parla
di
applicazione analogica
della legge con riguardo alle ipotesi in cui ad una determinata
fattispecie concreta che non risulta disciplinata dalla legge: