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PARTE PRIMA
LA LEGGE PENALE
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penalmente illecito e ciò che è invece penalmente irrilevante. Come chiarito sopra, anche
tale principio si desume dalle stesse norme che sanciscono il principio di legalità. In par-
ticolare, si fa riferimento, in dottrina (Antolisei), all’uso, da parte del legislatore, dell’av-
verbio
espressamente
nell’art. 1 c.p. (“nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge [...]”).
Con riguardo alla nozione, un primo orientamento dottrinale dominante (Fiandaca-Mu-
sco, Fiore) parla indifferentemente di
principio di tassatività e di determinatezza
della
fattispecie penale, mentre altra dottrina (Palazzo) distingue:
- il principio di tassatività, che andrebbe riferito al momento della
formulazione
della fatti-
specie;
- il principio della determinatezza, che andrebbe riferito al momento dell’
interpretazione
e
dunque dell’
applicazione
della norma.
Fondamento
La funzione di tale principio è analoga a quella svolta dalla riserva di legge, con la differen-
za che mentre quest’ultima mira ad evitare gli abusi del potere esecutivo, quello di tassati-
vità
mira ad evitare gli abusi del potere giudiziario
(in ogni caso, dunque, si salvaguarda il
principio della separazione dei poteri e la libertà dei consociati). Il principio di tassatività
è dunque strettamente correlato:
- al principio di
frammentarietà
del diritto penale, in quanto, punendo il legislatore solo
alcune condotte aggressive del bene protetto, occorre che tali condotte siano adeguata-
mente descritte;
- alle
funzioni della pena
(in particolare a quella
general-preventiva
), considerato che l’esatta
descrizione delle condotte criminose consente la più agevole conoscenza di ciò che è pe-
nalmente sanzionato;
- ai principi costituzionali dell’
obbligatorietà dell’azione penale
(art. 112 Cost.) e dell’
invio-
labilità della difesa
in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto, in mancanza di una descrizione
precisa del reato, sorgerebbero dubbi con riguardo alla formulazione del capo di imputa-
zione.
ESEMPIO
Tizio omette di custodire, con le opportune cautele, due caricatori muniti di pro-
iettili, da lui detenuti. Condannato in primo grado per il reato di “inosservanza del
dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi”, previsto dall’art. 20 della L.
18-4-1975, n. 110, viene assolto dalla Corte di Cassazione in quanto la sua condotta
di negligente custodia aveva avuto ad oggetto non delle armi, così come testual-
mente richiesto dall’art. 20, della legge citata, bensì parti di armi (i caricatori) e
cioè una
res
che esula dal dato testuale dell’art. 20, né risulta considerata dall’art. 2
della stessa legge, al quale il primo rinvia per la definizione di armi (caso tratto da
Cass. pen., 21-12-2004, n. 4659).
Giova osservare che quasi sempre la Corte costituzionale ha escluso l’illegittimità costitu-
zionale delle norme penali per violazione del principio di tassatività.