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20

PARTE PRIMA

LA LEGGE PENALE

www.

edises

.it

penalmente illecito e ciò che è invece penalmente irrilevante. Come chiarito sopra, anche

tale principio si desume dalle stesse norme che sanciscono il principio di legalità. In par-

ticolare, si fa riferimento, in dottrina (Antolisei), all’uso, da parte del legislatore, dell’av-

verbio

espressamente

nell’art. 1 c.p. (“nessuno può essere punito per un fatto che non sia

espressamente preveduto come reato dalla legge [...]”).

Con riguardo alla nozione, un primo orientamento dottrinale dominante (Fiandaca-Mu-

sco, Fiore) parla indifferentemente di

principio di tassatività e di determinatezza

della

fattispecie penale, mentre altra dottrina (Palazzo) distingue:

- il principio di tassatività, che andrebbe riferito al momento della

formulazione

della fatti-

specie;

- il principio della determinatezza, che andrebbe riferito al momento dell’

interpretazione

e

dunque dell’

applicazione

della norma.

Fondamento

La funzione di tale principio è analoga a quella svolta dalla riserva di legge, con la differen-

za che mentre quest’ultima mira ad evitare gli abusi del potere esecutivo, quello di tassati-

vità

mira ad evitare gli abusi del potere giudiziario

(in ogni caso, dunque, si salvaguarda il

principio della separazione dei poteri e la libertà dei consociati). Il principio di tassatività

è dunque strettamente correlato:

- al principio di

frammentarietà

del diritto penale, in quanto, punendo il legislatore solo

alcune condotte aggressive del bene protetto, occorre che tali condotte siano adeguata-

mente descritte;

- alle

funzioni della pena

(in particolare a quella

general-preventiva

), considerato che l’esatta

descrizione delle condotte criminose consente la più agevole conoscenza di ciò che è pe-

nalmente sanzionato;

- ai principi costituzionali dell’

obbligatorietà dell’azione penale

(art. 112 Cost.) e dell’

invio-

labilità della difesa

in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto, in mancanza di una descrizione

precisa del reato, sorgerebbero dubbi con riguardo alla formulazione del capo di imputa-

zione.

ESEMPIO

Tizio omette di custodire, con le opportune cautele, due caricatori muniti di pro-

iettili, da lui detenuti. Condannato in primo grado per il reato di “inosservanza del

dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi”, previsto dall’art. 20 della L.

18-4-1975, n. 110, viene assolto dalla Corte di Cassazione in quanto la sua condotta

di negligente custodia aveva avuto ad oggetto non delle armi, così come testual-

mente richiesto dall’art. 20, della legge citata, bensì parti di armi (i caricatori) e

cioè una

res

che esula dal dato testuale dell’art. 20, né risulta considerata dall’art. 2

della stessa legge, al quale il primo rinvia per la definizione di armi (caso tratto da

Cass. pen., 21-12-2004, n. 4659).

Giova osservare che quasi sempre la Corte costituzionale ha escluso l’illegittimità costitu-

zionale delle norme penali per violazione del principio di tassatività.