

18
PARTE PRIMA
LA LEGGE PENALE
www.
edises
.it
DOTTRINA
|
Discusso è, in dottrina, se la legge regionale può invece introdurre scriminanti
della condotta penalmente rilevante, ad esempio, introducendo un diritto o un
dovere (art. 51 c.p.), l’esercizio o l’adempimento dei quali integra, secondo inve-
ce la legge statale, un reato.
Una prima opinione (Nuvolone, Fiandaca-Musco) risponde affermativamente in
quanto, non trattandosi di una criminalizzazione della condotta, non sussistereb-
bero tutte quelle esigenze garantistiche sottese al principio di riserva di legge.
Altra dottrina (Fiore) osserva, in senso contrario, che se la legge regionale fosse
idonea a scriminare, potrebbero aversi comportamenti penalmente rilevanti in
alcune Regioni e penalmente irrilevanti in altre, con conseguente violazione del
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e assenza, a monte, di una visione
globale e concreta della realtà. Ciò condurrebbe, in altre parole, agli stessi ef-
fetti negativi che spingono la dottrina ad escludere che la legge regionale possa
svolgere funzione di criminalizzazione.
La giurisprudenza esclude, in ogni caso, tale possibilità, affermando che le leggi
regionali possono soltanto concorrere, analogamente alle fonti secondarie sta-
tali, a precisare i presupposti di applicazione della legge penale statale, ovvero
ad emanare disposizioni attuative delle scelte fondamentali operate da quelle
(Corte cost. 25-10-1989, n. 487).
Le norme penali in bianco
Sono definite tali quelle
norme penali che rinviano ad altra fonte
, di rango subordinato
(es. un regolamento amministrativo), per il
completamento
della descrizione della condotta
incriminata.
ESEMPIO
Tizio, legale rappresentante di una società esercente l’attività di lavorazione del
legno, viene condannato, ai sensi dell’art. 650 c.p. (“inosservanza dei provvedi-
menti dell’autorità”), in quanto non ottempera all’
ordine
contenuto in un’
ordinanza
comunale emessa per ragioni di igiene e sanità pubblica e diretta ad ottenere la
conformità alla legge delle emissioni gassose in atmosfera prodotte da tale lavora-
zione (caso tratto da Cass. pen., sez. III, 26-1-2007, n. 10257).
Nell’art. 650 c.p. il legislatore punisce chi non osserva un provvedimento legalmente dato
dalla Pubblica autorità ma non specifica il
concreto contenuto
di tale provvedimento che
ovviamente è rimesso alla discrezionalità di tale autorità. In questa, come anche in altre
ipotesi (es. art. 329 c.p.), la fonte di rango subordinato (nell’esempio, il provvedimento
amministrativo) completa la descrizione della condotta incriminatrice.
La consuetudine
Per consuetudine si intendono gli “usi”, quali fonte del diritto, indicati e disciplinati ri-
spettivamente dagli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale. Come evidenziato