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18

PARTE PRIMA

LA LEGGE PENALE

www.

edises

.it

DOTTRINA

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Discusso è, in dottrina, se la legge regionale può invece introdurre scriminanti

della condotta penalmente rilevante, ad esempio, introducendo un diritto o un

dovere (art. 51 c.p.), l’esercizio o l’adempimento dei quali integra, secondo inve-

ce la legge statale, un reato.

Una prima opinione (Nuvolone, Fiandaca-Musco) risponde affermativamente in

quanto, non trattandosi di una criminalizzazione della condotta, non sussistereb-

bero tutte quelle esigenze garantistiche sottese al principio di riserva di legge.

Altra dottrina (Fiore) osserva, in senso contrario, che se la legge regionale fosse

idonea a scriminare, potrebbero aversi comportamenti penalmente rilevanti in

alcune Regioni e penalmente irrilevanti in altre, con conseguente violazione del

principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e assenza, a monte, di una visione

globale e concreta della realtà. Ciò condurrebbe, in altre parole, agli stessi ef-

fetti negativi che spingono la dottrina ad escludere che la legge regionale possa

svolgere funzione di criminalizzazione.

La giurisprudenza esclude, in ogni caso, tale possibilità, affermando che le leggi

regionali possono soltanto concorrere, analogamente alle fonti secondarie sta-

tali, a precisare i presupposti di applicazione della legge penale statale, ovvero

ad emanare disposizioni attuative delle scelte fondamentali operate da quelle

(Corte cost. 25-10-1989, n. 487).

Le norme penali in bianco

Sono definite tali quelle

norme penali che rinviano ad altra fonte

, di rango subordinato

(es. un regolamento amministrativo), per il

completamento

della descrizione della condotta

incriminata.

ESEMPIO

Tizio, legale rappresentante di una società esercente l’attività di lavorazione del

legno, viene condannato, ai sensi dell’art. 650 c.p. (“inosservanza dei provvedi-

menti dell’autorità”), in quanto non ottempera all’

ordine

contenuto in un’

ordinanza

comunale emessa per ragioni di igiene e sanità pubblica e diretta ad ottenere la

conformità alla legge delle emissioni gassose in atmosfera prodotte da tale lavora-

zione (caso tratto da Cass. pen., sez. III, 26-1-2007, n. 10257).

Nell’art. 650 c.p. il legislatore punisce chi non osserva un provvedimento legalmente dato

dalla Pubblica autorità ma non specifica il

concreto contenuto

di tale provvedimento che

ovviamente è rimesso alla discrezionalità di tale autorità. In questa, come anche in altre

ipotesi (es. art. 329 c.p.), la fonte di rango subordinato (nell’esempio, il provvedimento

amministrativo) completa la descrizione della condotta incriminatrice.

La consuetudine

Per consuetudine si intendono gli “usi”, quali fonte del diritto, indicati e disciplinati ri-

spettivamente dagli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale. Come evidenziato