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PARTE PRIMA

LA LEGGE PENALE

www.

edises

.it

Art. 1 c.p. - Reati e pene: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espres-

samente preveduto come reato dalla legge,

né con

pene

che

non siano da essa stabilite.

È ivi sancito il principio della riserva di legge: per

l’opinione dominante, la “legge” va intesa in senso

materiale e tale riserva va considerata “assoluta”.

Tale principio va dunque

riferito anche alla previsione

e applicazione delle pene.

Fondamento

Esso trova la propria

ratio

nel fatto che il

procedimento legislativo

è considerato quello più

idoneo a salvaguardare la libertà personale

dei consociati: si osserva in dottrina (Fiandaca-

Musco) che tale procedimento, da un lato, consente, infatti, di

tutelare i diritti delle minoran-

ze

dato il controllo che l’opposizione esercita in Parlamento sulle scelte della maggioranza,

dall’altro,

evita forme d’arbitrio

del potere esecutivo e giudiziario, dunque assicura il ricorso

alla coercizione penale solo per tutelare interessi rilevanti della collettività.

Attraverso tale principio si sottrae insomma al potere esecutivo la competenza a legiferare

in materia penale, riservandola, in via esclusiva, al legislatore.

Natura giuridica

Risulta superata la tesi dottrinale (Esposito e Parodi-Giusino), seguita in passato da una

parte della giurisprudenza costituzionale, che parla di riserva

relativa

, consentendo dun-

que anche alle fonti

secondarie

, quali i regolamenti, di legiferare in materia penale.

La tesi dominante in dottrina e in giurisprudenza (

ex multis

, Corte cost. 18-6-2003, n. 212)

afferma che se la funzione esercitata dal principio di riserva di legge è la

garanzia dei con-

sociati dall’arbitrio del potere esecutivo

, tale riserva deve necessariamente essere intesa come

assoluta

. La qualificazione in termini di riserva relativa comporterebbe, infatti, la vanifica-

zione della

ratio

stessa della riserva.

Al suo interno, tale tesi si divide in

tre sotto-orientamenti

:

- per un primo orientamento (Bricola), dato il fondamento politico della riserva di legge

di cui si è sopra parlato, non vi sarebbe alcuno spazio per la fonte secondaria;

- per un secondo orientamento (Petrocelli), invece, una fonte normativa secondaria, qua-

le il regolamento, ben potrebbe

concorrere

con la legge nella determinazione della fattispe-

cie penale in quanto essa degraderebbe a mero

presupposto di fatto

della fattispecie penale;

- un terzo orientamento (Romano, Fiandaca-Musco), attualmente dominante e seguito

dal legislatore, partendo dal presupposto che alcuni settori del diritto penale presentano

una notevole

complessità tecnica

e sono in continua evoluzione, afferma che ben può il po-

tere regolamentare

specificare

gli aspetti tecnici di tali materie, senza entrare dunque nelle

scelte politiche, purché ciò avvenga alla stregua di

parametri legislativamente predeterminati

(teoria della cd.

riserva assoluta temperata

).

ESEMPIO

Periodicamente il Ministro della Salute, ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.P.R. 9-10-

1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), provvede, con proprio decreto, al completamento