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PARTE PRIMA
LA LEGGE PENALE
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Art. 1 c.p. - Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espres-
samente preveduto come reato dalla legge,
né con
pene
che
non siano da essa stabilite.
È ivi sancito il principio della riserva di legge: per
l’opinione dominante, la “legge” va intesa in senso
materiale e tale riserva va considerata “assoluta”.
Tale principio va dunque
riferito anche alla previsione
e applicazione delle pene.
Fondamento
Esso trova la propria
ratio
nel fatto che il
procedimento legislativo
è considerato quello più
idoneo a salvaguardare la libertà personale
dei consociati: si osserva in dottrina (Fiandaca-
Musco) che tale procedimento, da un lato, consente, infatti, di
tutelare i diritti delle minoran-
ze
dato il controllo che l’opposizione esercita in Parlamento sulle scelte della maggioranza,
dall’altro,
evita forme d’arbitrio
del potere esecutivo e giudiziario, dunque assicura il ricorso
alla coercizione penale solo per tutelare interessi rilevanti della collettività.
Attraverso tale principio si sottrae insomma al potere esecutivo la competenza a legiferare
in materia penale, riservandola, in via esclusiva, al legislatore.
Natura giuridica
Risulta superata la tesi dottrinale (Esposito e Parodi-Giusino), seguita in passato da una
parte della giurisprudenza costituzionale, che parla di riserva
relativa
, consentendo dun-
que anche alle fonti
secondarie
, quali i regolamenti, di legiferare in materia penale.
La tesi dominante in dottrina e in giurisprudenza (
ex multis
, Corte cost. 18-6-2003, n. 212)
afferma che se la funzione esercitata dal principio di riserva di legge è la
garanzia dei con-
sociati dall’arbitrio del potere esecutivo
, tale riserva deve necessariamente essere intesa come
assoluta
. La qualificazione in termini di riserva relativa comporterebbe, infatti, la vanifica-
zione della
ratio
stessa della riserva.
Al suo interno, tale tesi si divide in
tre sotto-orientamenti
:
- per un primo orientamento (Bricola), dato il fondamento politico della riserva di legge
di cui si è sopra parlato, non vi sarebbe alcuno spazio per la fonte secondaria;
- per un secondo orientamento (Petrocelli), invece, una fonte normativa secondaria, qua-
le il regolamento, ben potrebbe
concorrere
con la legge nella determinazione della fattispe-
cie penale in quanto essa degraderebbe a mero
presupposto di fatto
della fattispecie penale;
- un terzo orientamento (Romano, Fiandaca-Musco), attualmente dominante e seguito
dal legislatore, partendo dal presupposto che alcuni settori del diritto penale presentano
una notevole
complessità tecnica
e sono in continua evoluzione, afferma che ben può il po-
tere regolamentare
specificare
gli aspetti tecnici di tali materie, senza entrare dunque nelle
scelte politiche, purché ciò avvenga alla stregua di
parametri legislativamente predeterminati
(teoria della cd.
riserva assoluta temperata
).
ESEMPIO
Periodicamente il Ministro della Salute, ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.P.R. 9-10-
1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), provvede, con proprio decreto, al completamento