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CAPITOLO
1
La funzione di garanzia della legge
penale
IN SINTESI
La legge penale ha fondamentalmente una funzione di garanzia sintetizzabile in quattro prin-
cipi fondamentali: di
materialità
, di
offensività
, di
soggettività
(o colpevolezza) e di
legalità
.
A sua volta il
principio di legalità
, che esprime l’esigenza che il reato e, di conseguenza, la
pena a esso ricollegata sia oggetto di previa disposizione legislativa, si specifica in
quattro
sotto-principi
interconnessi: riserva di legge, tassatività, irretroattività e divieto di analogia
della norma penale.
Il
principio di riserva di legge
prevede che fonte del reato e della pena sia soltanto la legge,
in quanto idonea a tutelare i diritti delle minoranze e ad evitare forme di arbitrio del potere
esecutivo e giudiziario, perché caratterizzata da un particolare iter formativo.
Il
principio di tassatività
è rivolto al legislatore, il quale è tenuto a formulare le norme penali
in maniera chiara e precisa, al fine di evitare possibili abusi da parte del potere giudiziario.
Il
principio di irretroattività
della norma penale impone che la legge penale non possa san-
zionare fatti che siano stati commessi prima della sua entrata in vigore, in un’ottica di salva-
guardia della libertà personale dei consociati dal potere legislativo e di rispetto delle esigenze
general-preventive e special-preventive della pena.
Il procedimento di integrazione analogica abilita l’interprete, nel caso in cui manchi una disci-
plina giuridica di riferimento per la soluzione del caso concreto, ad applicare quella contenuta
in un caso simile o in una materia analoga (analogia legis) o che si desume dai principi gene-
rali dell’ordinamento (analogia iuris). Essa è vietata nel diritto penale al fine di salvaguarda-
re il cittadino contro l’arbitrio del potere giudiziario (
divieto di analogia della norma penale
).
1.1
•
I principi garantistici del diritto penale
I principi garantistici del diritto penale sono quattro:
- il principio di legalità;
- il principio di materialità;
- il principio di offensività;
- il principio di soggettività.
Il
principio di legalità
si riassume nel brocardo
nullum crimen, nulla poena sine lege
, in base
al quale non può mai esservi un reato - e di conseguenza una pena - in assenza di una leg-
ge penale preesistente che proibisca quel comportamento; e trova il proprio
fondamento
normativo
non solo nel codice penale, ma anche a livello costituzionale ed europeo. Più
precisamente occorre prendere in considerazione i seguenti articoli: