Previous Page  31 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 31 / 48 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

CAPITOLO

1

La funzione di garanzia della legge

penale

IN SINTESI

La legge penale ha fondamentalmente una funzione di garanzia sintetizzabile in quattro prin-

cipi fondamentali: di

materialità

, di

offensività

, di

soggettività

(o colpevolezza) e di

legalità

.

A sua volta il

principio di legalità

, che esprime l’esigenza che il reato e, di conseguenza, la

pena a esso ricollegata sia oggetto di previa disposizione legislativa, si specifica in

quattro

sotto-principi

interconnessi: riserva di legge, tassatività, irretroattività e divieto di analogia

della norma penale.

Il

principio di riserva di legge

prevede che fonte del reato e della pena sia soltanto la legge,

in quanto idonea a tutelare i diritti delle minoranze e ad evitare forme di arbitrio del potere

esecutivo e giudiziario, perché caratterizzata da un particolare iter formativo.

Il

principio di tassatività

è rivolto al legislatore, il quale è tenuto a formulare le norme penali

in maniera chiara e precisa, al fine di evitare possibili abusi da parte del potere giudiziario.

Il

principio di irretroattività

della norma penale impone che la legge penale non possa san-

zionare fatti che siano stati commessi prima della sua entrata in vigore, in un’ottica di salva-

guardia della libertà personale dei consociati dal potere legislativo e di rispetto delle esigenze

general-preventive e special-preventive della pena.

Il procedimento di integrazione analogica abilita l’interprete, nel caso in cui manchi una disci-

plina giuridica di riferimento per la soluzione del caso concreto, ad applicare quella contenuta

in un caso simile o in una materia analoga (analogia legis) o che si desume dai principi gene-

rali dell’ordinamento (analogia iuris). Essa è vietata nel diritto penale al fine di salvaguarda-

re il cittadino contro l’arbitrio del potere giudiziario (

divieto di analogia della norma penale

).

1.1

I principi garantistici del diritto penale

I principi garantistici del diritto penale sono quattro:

- il principio di legalità;

- il principio di materialità;

- il principio di offensività;

- il principio di soggettività.

Il

principio di legalità

si riassume nel brocardo

nullum crimen, nulla poena sine lege

, in base

al quale non può mai esservi un reato - e di conseguenza una pena - in assenza di una leg-

ge penale preesistente che proibisca quel comportamento; e trova il proprio

fondamento

normativo

non solo nel codice penale, ma anche a livello costituzionale ed europeo. Più

precisamente occorre prendere in considerazione i seguenti articoli: