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PARTE PRIMA
LA LEGGE PENALE
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- art. 1 c.p. (“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente prevedu-
to come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite”);
- art. 199 c.p. (“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espres-
samente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”);
- art. 25, co. 2, Cost. (“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso”) e art. 25, co. 3, Cost. (“Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”);
- art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 4-11-1950,
ratificata in Italia con L. 4-8-1955, n. 848 (“Nessuno può essere condannato per una azione
o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di
quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”);
- art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, entrato in
vigore il 23 marzo 1976 e reso esecutivo in Italia con L. 25-10-1977, n. 881 (“Nessuno può
essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse,
non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non
può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia
stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l’appli-
cazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne”).
In virtù del
principio di materialità
può considerarsi reato solo un comportamento umano
che
si estrinseca nel mondo esteriore
; in base ad esso, si parla di elemento materiale del reato
(condotta, evento e nesso di causalità) (
P. II, Cap. II).
Il
principio d'offensività
, in base al quale il comportamento materiale del soggetto deve
essere in grado di arrecare un’offesa - sotto forma di lesione o di messa in pericolo - al
bene tutelato, trova come anticipato nell’introduzione il proprio fondamento normativo
negli artt. 27, co. 1 e 3, Cost. e 49, co. 2, c.p. (
P. II, Cap. I).
Il
principio di soggettività (o colpevolezza)
rappresenta anche uno degli elementi costi-
tutivi del reato e si desume dall’art. 27, co. 1 e 3, Cost. In base a tale principio nessun
consociato può rispondere per la condotta criminosa che pone in essere se essa non è a lui
riconducibile, non solo sotto il profilo
causale
(nesso di causalità), ma anche sotto quello
psicologico
(elemento soggettivo del reato) e cioè a titolo di dolo o (nei casi previsti dalla
legge) colpa. Tale principio è dunque incompatibile con l’istituto della responsabilità
oggettiva (
P. II, Cap. IV).
In questo Capitolo approfondiremo il principio di legalità e gli ulteriori sotto-principi nei
quali esso si specifica.
1.2
•
Il principio di legalità
1.2.1
•
Nozioni introduttive
Come emerge dalle norme sopra citate, tale principio rappresenta una imprescindibile
garanzia per i consociati
, in quanto risponde alle seguenti esigenze:
- attribuire ad un solo potere, stabile e più idoneo degli altri (il Parlamento), la potestà
normativa in materia penale;