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PARTE PRIMA

LA LEGGE PENALE

www.

edises

.it

- art. 1 c.p. (“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente prevedu-

to come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite”);

- art. 199 c.p. (“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espres-

samente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”);

- art. 25, co. 2, Cost. (“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima del fatto commesso”) e art. 25, co. 3, Cost. (“Nessuno può essere

sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”);

- art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 4-11-1950,

ratificata in Italia con L. 4-8-1955, n. 848 (“Nessuno può essere condannato per una azione

o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il

diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di

quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”);

- art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, entrato in

vigore il 23 marzo 1976 e reso esecutivo in Italia con L. 25-10-1977, n. 881 (“Nessuno può

essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse,

non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non

può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia

stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l’appli-

cazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne”).

In virtù del

principio di materialità

può considerarsi reato solo un comportamento umano

che

si estrinseca nel mondo esteriore

; in base ad esso, si parla di elemento materiale del reato

(condotta, evento e nesso di causalità) (

P. II, Cap. II).

Il

principio d'offensività

, in base al quale il comportamento materiale del soggetto deve

essere in grado di arrecare un’offesa - sotto forma di lesione o di messa in pericolo - al

bene tutelato, trova come anticipato nell’introduzione il proprio fondamento normativo

negli artt. 27, co. 1 e 3, Cost. e 49, co. 2, c.p. (

P. II, Cap. I).

Il

principio di soggettività (o colpevolezza)

rappresenta anche uno degli elementi costi-

tutivi del reato e si desume dall’art. 27, co. 1 e 3, Cost. In base a tale principio nessun

consociato può rispondere per la condotta criminosa che pone in essere se essa non è a lui

riconducibile, non solo sotto il profilo

causale

(nesso di causalità), ma anche sotto quello

psicologico

(elemento soggettivo del reato) e cioè a titolo di dolo o (nei casi previsti dalla

legge) colpa. Tale principio è dunque incompatibile con l’istituto della responsabilità

oggettiva (

P. II, Cap. IV).

In questo Capitolo approfondiremo il principio di legalità e gli ulteriori sotto-principi nei

quali esso si specifica.

1.2

Il principio di legalità

1.2.1

Nozioni introduttive

Come emerge dalle norme sopra citate, tale principio rappresenta una imprescindibile

garanzia per i consociati

, in quanto risponde alle seguenti esigenze:

- attribuire ad un solo potere, stabile e più idoneo degli altri (il Parlamento), la potestà

normativa in materia penale;