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CAPITOLO

1

La funzione di garanzia della legge penale

19

www.

edises

.it

dalla dottrina civilistica (Trabucchi), per assurgere a fonte del diritto, sotto l’aspetto mate-

riale, l’uso deve essere costante, generale e perdurare per un apprezzabile lasso temporale

(

diuturnitas

), sotto l’aspetto psicologico deve essere osservato con la convinzione di rispet-

tare un precetto giuridico (

opinio iuris ac necessitatis

).

L’uso può operare nelle materie regolate da leggi o regolamenti solo in quanto richiama-

to (

uso secundum legem

), e nelle materie non regolate da tali fonti (

uso praeter legem

). Non è

ammesso l’uso contrario alla legge (

contra

legem

) o che abroghi la legge (per desuetudine).

Circa il

rapporto

tra il

principio della riserva di legge

e la

consuetudine

, occorre in primo

luogo osservare che, data la riserva di legge in materia penale, la consuetudine, al pari di

ogni altra fonte secondaria:

- non può

incriminare

un comportamento;

- non può

aggravare

un trattamento sanzionatorio predisposto dal legislatore;

- non può neanche

abrogare

una precedente norma di legge, visto che nel nostro ordina-

mento una legge può essere abrogata solo da una legge successiva.

Si ritiene in dottrina che la consuetudine possa invece svolgere funzione

scriminante

in

quanto, potendo le cause di giustificazione trovare origine

nell’intero

ordinamento e non

solo nel diritto penale, ben potrebbe, ad esempio, un diritto o un dovere trovare origine

nella consuetudine.

La normativa dell'Unione europea

Circa il

rapporto

tra

riserva di legge

e

normativa europea

, l’orientamento attualmente

pacifico nella giurisprudenza interna e in quella europea, ritiene che, ai sensi dell’art. 11

Cost. (“l’Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di

sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni

[...]”), il diritto dell'Unione

prevalga

sul diritto interno, con conseguente

obbligo

da parte

del giudice interno di

disapplicare

il diritto interno contrastante con quello europeo, anche

in materia penale. Ciò in particolare vale per i regolamenti, per le direttive cc.dd. autoese-

cutive e per i Trattati nella parte in cui hanno pieno contenuto dispositivo.

Le fonti del diritto penale

Ricapitolando, le fonti del diritto penale sono:

- diritto dell'Unione europea;

- Costituzione;

- leggi costituzionali;

- leggi in senso formale (leggi statali);

- leggi in senso materiale (leggi delegate e decreti legge);

- ordinanze e bandi emanati durante lo stato di guerra (

ex

art. 78 Cost., R.D. 3-7-1938, n.

415 e artt. 17-20 c.p.m.g.).

1.2.2

Il principio di tassatività

Nozione

Secondo tale principio, il legislatore deve

formulare

le norme penali

in maniera chiara

e precisa

, in modo che risulti stabilito, senza possibilità di errore o equivoco, ciò che è