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CAPITOLO

1

La funzione di garanzia della legge penale

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www.

edises

.it

Fondamento

Tale principio mira a salvaguardare la libertà personale dei consociati dagli

abusi del potere

giudiziario

: in ottemperanza al principio della riserva di legge, se fosse consentita l’inter-

pretazione analogica delle norme incriminatrici, si consentirebbe all’organo giudicante di

individuare nuove ipotesi di reato e dunque di sostituirsi al legislatore.

Interpretazione estensiva

La differenza con l’interpretazione estensiva, che è invece ammessa per le norme penali,

non sussistendo alcun divieto in merito, è la seguente.

Si osserva che con l’interpretazione estensiva non si va al di là dei “

possibili significati letterali

dei termini impiegati nel testo di legge” (Fiandaca-Musco), dunque “si mantiene il campo

di validità della norma entro l’area di

significanza dei segni linguistici

della norma” (Cass.

pen., sez. V, 3-7-1991). Con l’applicazione analogica, invece, si va ben al di là di tale am-

bito: sulla base della identità di

ratio

tra la fattispecie considerata dalla legge e quella non

espressamente considerata, si crea una nuova norma prima inesistente.

ESEMPIO

Tizio, medico, cagiona gravissime lesioni a Caio eseguendo erroneamente un in-

tervento chirurgico. In sede di accertamento dell’eventuale responsabilità penale

per il reato di lesioni aggravate, la difesa invoca l’applicazione dell’art. 2236 c.c.,

secondo cui il prestatore d’opera, salva l’ipotesi in cui abbia agito con dolo o colpa

grave, è esonerato dall’obbligo del risarcimento dei danni quando la prestazione

implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. L’autorità giudicante

esclude l’operatività dell’art. 2236 c.c. in sede di accertamento dell’elemento psi-

cologico del reato in quanto ritiene che la sua applicazione non possa avvenire né

con interpretazione analogica, in tal caso vietata a causa del carattere eccezionale

della disposizione rispetto ai principi vigenti in materia, né attraverso interpreta-

zione estensiva, data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale del dolo

o della colpa (caso tratto da Cass. pen., sez. IV, 24-1-1984, n. 2734).

Se chiara è la distinzione a livello concettuale, non sempre agevole è distinguere tra ana-

logia ed interpretazione estensiva a livello concreto.

GIURISPRUDENZA

|

Un noto contrasto giurisprudenziale si è avuto, in passato, con riguardo alla con-

figurabilità o meno del reato di cui all’art. 501

bis

(manovre speculative su merci)

nell’ipotesi in cui il titolare di una rilevante quantità di immobili, in presenza di

una situazione di rarefazione sul mercato degli immobili ad uso abitativo offerti

in locazione, li sottragga al mercato. In tal caso, la giurisprudenza di merito (Pret.

Messina, 20-2-1979) ha ritenuto configurabile il reato in quanto, in base ad un’in-

terpretazione estensiva della fattispecie, ha ricompreso il bene “casa” tra i beni

di prima necessità di cui all’art. 501

bis

. La Corte di Cassazione (sent. 18-3-1979)

seguita dalla giurisprudenza di merito successiva (Pretura Milano, 11-1-1990),