

CAPITOLO
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La funzione di garanzia della legge penale
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Fondamento
Tale principio mira a salvaguardare la libertà personale dei consociati dagli
abusi del potere
giudiziario
: in ottemperanza al principio della riserva di legge, se fosse consentita l’inter-
pretazione analogica delle norme incriminatrici, si consentirebbe all’organo giudicante di
individuare nuove ipotesi di reato e dunque di sostituirsi al legislatore.
Interpretazione estensiva
La differenza con l’interpretazione estensiva, che è invece ammessa per le norme penali,
non sussistendo alcun divieto in merito, è la seguente.
Si osserva che con l’interpretazione estensiva non si va al di là dei “
possibili significati letterali
dei termini impiegati nel testo di legge” (Fiandaca-Musco), dunque “si mantiene il campo
di validità della norma entro l’area di
significanza dei segni linguistici
della norma” (Cass.
pen., sez. V, 3-7-1991). Con l’applicazione analogica, invece, si va ben al di là di tale am-
bito: sulla base della identità di
ratio
tra la fattispecie considerata dalla legge e quella non
espressamente considerata, si crea una nuova norma prima inesistente.
ESEMPIO
Tizio, medico, cagiona gravissime lesioni a Caio eseguendo erroneamente un in-
tervento chirurgico. In sede di accertamento dell’eventuale responsabilità penale
per il reato di lesioni aggravate, la difesa invoca l’applicazione dell’art. 2236 c.c.,
secondo cui il prestatore d’opera, salva l’ipotesi in cui abbia agito con dolo o colpa
grave, è esonerato dall’obbligo del risarcimento dei danni quando la prestazione
implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. L’autorità giudicante
esclude l’operatività dell’art. 2236 c.c. in sede di accertamento dell’elemento psi-
cologico del reato in quanto ritiene che la sua applicazione non possa avvenire né
con interpretazione analogica, in tal caso vietata a causa del carattere eccezionale
della disposizione rispetto ai principi vigenti in materia, né attraverso interpreta-
zione estensiva, data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale del dolo
o della colpa (caso tratto da Cass. pen., sez. IV, 24-1-1984, n. 2734).
Se chiara è la distinzione a livello concettuale, non sempre agevole è distinguere tra ana-
logia ed interpretazione estensiva a livello concreto.
GIURISPRUDENZA
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Un noto contrasto giurisprudenziale si è avuto, in passato, con riguardo alla con-
figurabilità o meno del reato di cui all’art. 501
bis
(manovre speculative su merci)
nell’ipotesi in cui il titolare di una rilevante quantità di immobili, in presenza di
una situazione di rarefazione sul mercato degli immobili ad uso abitativo offerti
in locazione, li sottragga al mercato. In tal caso, la giurisprudenza di merito (Pret.
Messina, 20-2-1979) ha ritenuto configurabile il reato in quanto, in base ad un’in-
terpretazione estensiva della fattispecie, ha ricompreso il bene “casa” tra i beni
di prima necessità di cui all’art. 501
bis
. La Corte di Cassazione (sent. 18-3-1979)
seguita dalla giurisprudenza di merito successiva (Pretura Milano, 11-1-1990),