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PARTE PRIMA

LA LEGGE PENALE

www.

edises

.it

nonché dalla Corte costituzionale (ord. 21-7-1983, n. 233) ha invece affermato

che il concetto di “casa” esula dall’ambito semantico della categoria dei beni

considerati dall’art. 501

bis

e dunque potrebbe rientrare nell’ambito operativo di

tale reato solo attraverso un’applicazione analogica i

n malam partem

.

Ambito operativo

Si discute circa l’ambito operativo del divieto di analogia.

Un primo orientamento (Nuvolone, Marini), minoritario, privilegiando l’esigenza di cer-

tezza del diritto, ritiene che tale divieto abbia ad oggetto non solo le norme incriminatrici,

ma anche quelle di

favore

(es. cause di giustificazione), in quanto, escludendo le seconde

dal divieto, si renderebbero

incerti

i limiti di applicazione della norma penale.

Un secondo orientamento (Fiandaca-Musco, Mantovani, Gallo, Pagliaro), prevalente,

esclude dal divieto le norme di favore perché l’art. 25, co. 2, Cost. sancisce il primato non

della certezza del diritto penale, ma della

garanzia della libertà personale

. Ovviamente

l’applicazione analogica in

bonam partem

deve escludersi in caso di norme di favore che

hanno carattere eccezionale.

Si ammette dunque l’applicazione analogica per quelle

cause di giustificazione

o di

esclusione

della colpevolezza

che contribuiscono a determinare i presupposti generali di applicazione

delle norme incriminatrici.

ESEMPIO

Tizio, sequestrato a scopo di estorsione da Caio, per liberarsi, cagiona lesioni a

quest’ultimo approfittando del fatto che sta dormendo, in quanto sa che non sarà

pagato alcun riscatto. In tal caso, si ipotizza in dottrina (Fiandaca-Musco) la pos-

sibilità di scriminare la condotta di Tizio attraverso il ricorso alla scriminante del-

la legittima difesa: pur mancando il requisito dell’attualità del pericolo, richiesto

dall’art. 52 c.p., tale norma potrebbe applicarsi, in via analogica, in termini di

legittima difesa cd. anticipata.

Si esclude invece l’applicazione analogica, data l’eccezionalità delle norme:

- per le

immunità

(in quanto derogano al principio dell’obbligatorietà della legge pena-

le);

- per le

cause di estinzione

del reato e della pena (che derogano alla generale disciplina

del reato);

- per le

cause speciali

di

non punibilità

(che, in quanto dettate da ragioni di opportuni-

tà politico-criminale, non possono valere oltre le ipotesi specifiche cui il legislatore ha

espressamente fatto riferimento).