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PARTE PRIMA
LA LEGGE PENALE
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nonché dalla Corte costituzionale (ord. 21-7-1983, n. 233) ha invece affermato
che il concetto di “casa” esula dall’ambito semantico della categoria dei beni
considerati dall’art. 501
bis
e dunque potrebbe rientrare nell’ambito operativo di
tale reato solo attraverso un’applicazione analogica i
n malam partem
.
Ambito operativo
Si discute circa l’ambito operativo del divieto di analogia.
Un primo orientamento (Nuvolone, Marini), minoritario, privilegiando l’esigenza di cer-
tezza del diritto, ritiene che tale divieto abbia ad oggetto non solo le norme incriminatrici,
ma anche quelle di
favore
(es. cause di giustificazione), in quanto, escludendo le seconde
dal divieto, si renderebbero
incerti
i limiti di applicazione della norma penale.
Un secondo orientamento (Fiandaca-Musco, Mantovani, Gallo, Pagliaro), prevalente,
esclude dal divieto le norme di favore perché l’art. 25, co. 2, Cost. sancisce il primato non
della certezza del diritto penale, ma della
garanzia della libertà personale
. Ovviamente
l’applicazione analogica in
bonam partem
deve escludersi in caso di norme di favore che
hanno carattere eccezionale.
Si ammette dunque l’applicazione analogica per quelle
cause di giustificazione
o di
esclusione
della colpevolezza
che contribuiscono a determinare i presupposti generali di applicazione
delle norme incriminatrici.
ESEMPIO
Tizio, sequestrato a scopo di estorsione da Caio, per liberarsi, cagiona lesioni a
quest’ultimo approfittando del fatto che sta dormendo, in quanto sa che non sarà
pagato alcun riscatto. In tal caso, si ipotizza in dottrina (Fiandaca-Musco) la pos-
sibilità di scriminare la condotta di Tizio attraverso il ricorso alla scriminante del-
la legittima difesa: pur mancando il requisito dell’attualità del pericolo, richiesto
dall’art. 52 c.p., tale norma potrebbe applicarsi, in via analogica, in termini di
legittima difesa cd. anticipata.
Si esclude invece l’applicazione analogica, data l’eccezionalità delle norme:
- per le
immunità
(in quanto derogano al principio dell’obbligatorietà della legge pena-
le);
- per le
cause di estinzione
del reato e della pena (che derogano alla generale disciplina
del reato);
- per le
cause speciali
di
non punibilità
(che, in quanto dettate da ragioni di opportuni-
tà politico-criminale, non possono valere oltre le ipotesi specifiche cui il legislatore ha
espressamente fatto riferimento).