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PARTE PRIMA
LA LEGGE PENALE
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- si applica la disciplina contenuta in una legge che disciplina un
caso simile
o
una materia
analoga
(
analogia
legis
);
- si applica la disciplina che si desume dai
principi generali
dell’ordinamento giuridico
(
analogia
iuris
).
Presupposti
per l’applicazione analogica delle norme giuridiche sono dunque:
- un caso concreto
non contemplato
dal legislatore (se fosse contemplato, ma non espressa-
mente, si dovrebbe parlare di interpretazione estensiva e non di analogia);
- uno o
più elementi in comune
tra il caso contemplato dalla legge e quello non contemplato;
- l’identità di
ratio
tra questi due casi, che, a sua volta, consegue all’identità degli elemen-
ti.
Art. 12, co. 2, disp. prel. c.c. - Interpretazione della legge.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa dispo-
sizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe
; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i princìpi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Si parla in tal caso di
analogia legis.
Si parla in tal caso di
analogia iuris
, la quale
opera in via sussidiaria rispetto all’analogia
legis.
Il procedimento analogico presuppone pertanto una
lacuna normativa
e, come sottoline-
ato in dottrina (Antolisei), si pone quale strumento non di interpretazione bensì di
inte-
grazione
della legge.
L’applicazione analogica è
vietata nel diritto penale
. Tale divieto, oltre ad essere conte-
nuto nei suindicati artt. 1 c.p. (laddove si specifica che il fatto deve essere
espressamente
previsto come reato) e 199 c.p. (“nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza […]
fuori dei casi
dalla legge stessa preveduti”), è precisato nell’art. 14 disp. prel.
Art. 14 disp. prel. c.c. - Applicazione delle leggi penali ed
eccezionali.
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole gene-
rali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in
esse considerati.
Tale norma sancisce dunque il divieto di analogia
per norme penali e per quelle che, in quanto dero-
gano alla legge generale, si definiscono eccezionali.
Come già esposto, si ritiene che il divieto di analogia trovi fondamento normativo anche
nell’art. 25 Cost., essendo strumentale alla garanzia della
libertà
dei consociati.
Il divieto di interpretazione analogica è strettamente correlato ai principi di
frammentarietà
e
tassatività
.
Il divieto ha ad oggetto sia l’
analogia
legis
(applicazione della legge ai casi simili non espres-
samente considerati dal legislatore), che l’
analogia
iuris
(applicazione della disciplina
giuridica desunta dai principi generali dell’ordinamento giuridico), entrambe indicate
nell’art. 12, co. 2, disp. prel. c.c.