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24

PARTE PRIMA

LA LEGGE PENALE

www.

edises

.it

- si applica la disciplina contenuta in una legge che disciplina un

caso simile

o

una materia

analoga

(

analogia

legis

);

- si applica la disciplina che si desume dai

principi generali

dell’ordinamento giuridico

(

analogia

iuris

).

Presupposti

per l’applicazione analogica delle norme giuridiche sono dunque:

- un caso concreto

non contemplato

dal legislatore (se fosse contemplato, ma non espressa-

mente, si dovrebbe parlare di interpretazione estensiva e non di analogia);

- uno o

più elementi in comune

tra il caso contemplato dalla legge e quello non contemplato;

- l’identità di

ratio

tra questi due casi, che, a sua volta, consegue all’identità degli elemen-

ti.

Art. 12, co. 2, disp. prel. c.c. - Interpretazione della legge.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa dispo-

sizione, si ha riguardo alle

disposizioni che regolano casi simili

o materie analoghe

; se il caso rimane ancora dubbio, si decide

secondo i princìpi generali

dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Si parla in tal caso di

analogia legis.

Si parla in tal caso di

analogia iuris

, la quale

opera in via sussidiaria rispetto all’analogia

legis.

Il procedimento analogico presuppone pertanto una

lacuna normativa

e, come sottoline-

ato in dottrina (Antolisei), si pone quale strumento non di interpretazione bensì di

inte-

grazione

della legge.

L’applicazione analogica è

vietata nel diritto penale

. Tale divieto, oltre ad essere conte-

nuto nei suindicati artt. 1 c.p. (laddove si specifica che il fatto deve essere

espressamente

previsto come reato) e 199 c.p. (“nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza […]

fuori dei casi

dalla legge stessa preveduti”), è precisato nell’art. 14 disp. prel.

Art. 14 disp. prel. c.c. - Applicazione delle leggi penali ed

eccezionali.

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole gene-

rali o ad altre leggi

non si applicano oltre i casi e i tempi in

esse considerati.

Tale norma sancisce dunque il divieto di analogia

per norme penali e per quelle che, in quanto dero-

gano alla legge generale, si definiscono eccezionali.

Come già esposto, si ritiene che il divieto di analogia trovi fondamento normativo anche

nell’art. 25 Cost., essendo strumentale alla garanzia della

libertà

dei consociati.

Il divieto di interpretazione analogica è strettamente correlato ai principi di

frammentarietà

e

tassatività

.

Il divieto ha ad oggetto sia l’

analogia

legis

(applicazione della legge ai casi simili non espres-

samente considerati dal legislatore), che l’

analogia

iuris

(applicazione della disciplina

giuridica desunta dai principi generali dell’ordinamento giuridico), entrambe indicate

nell’art. 12, co. 2, disp. prel. c.c.