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PARTE PRIMA

LA LEGGE PENALE

www.

edises

.it

ALL'ESAME

• Che differenza intercorre tra norme penali in bianco ed elementi normativi della fat-

tispecie?

La differenza è netta in quanto norme penali in bianco sono tutte quelle che richie-

dono ad una fonte subordinata (es. regolamento amministrativo) la determinazio-

ne o la specificazione della fattispecie incriminatrice in esse contenuta. Quando

una norma penale contiene elementi normativi, invece, la fattispecie incriminatri-

ce

non abbisogna

di

integrazioni

o

specificazioni

perché è già determinata nella stessa

norma: l’elemento esterno (normativo) viene richiamato nella norma al solo fine

di chiarire il

significato

di tale fattispecie già determinata, incidendo dunque solo

sotto il profilo

semantico

della fattispecie.

1.2.4

Il principio d’irretroattività della norma penale

Nozione

In base a tale principio, la legge penale non può sanzionare fatti che siano stati commessi

prima della sua entrata in vigore.

Esso trova fondamento normativo non solo, come gli altri due principi sinora analizzati,

nell’art. 25 Cost., ma anche nell’art. 11 delle preleggi (“La legge non dispone che per l’av-

venire: essa non ha effetto retroattivo”), e nell’art. 2, co. 1, c.p., che dispone:

Art. 2, co. 1, c.p. - Successione di leggi penali.

Nessuno può essere punito per

un fatto che, secondo la

legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Dal riconoscimento costituzionale del principio d’irretroattività

della legge penale deriva che il legislatore, a differenza del dirit-

to civile, non potrebbe, con legge ordinaria, derogare all’

art. 11

preleggi

e dunque al principio d’irretroattività in materia penale.

Fondamento

A differenza dei principi di riserva di legge e di tassatività, tale principio mira a salvaguar-

dare la libertà personale dei consociati dagli

abusi

del potere

legislativo

. Anche in tal caso

viene poi in rilievo la funzione general-preventiva e special-preventiva della pena.

La retroattività della legge penale più favorevole

Dispone il 2° comma dell’art. 2 c.p. che “nessuno può essere punito per un fatto che,

secondo una legge

posteriore

,

non

costituisce

reato

; e, se vi è stata condanna, ne cessano

l’esecuzione e gli effetti penali”. È ivi sancito il principio della

retroattività della legge più

favorevole

(o c.d. principio di

non ultrattività

della legge penale).

Al riguardo, può citarsi la L. 24-2-2006, n. 85, contenente modifiche al codice penale in

materia di

reati di opinione

, che ha abrogato una serie di reati (artt. 269, 272, 279, 406 c.p.).

È opinione pacifica che non vi è contrasto tra il principio della retroattività della legge più

favorevole e l’art. 25 Cost. (principio d’irretroattività della legge penale) perché la prima