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PARTE PRIMA
LA LEGGE PENALE
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ALL'ESAME
• Che differenza intercorre tra norme penali in bianco ed elementi normativi della fat-
tispecie?
La differenza è netta in quanto norme penali in bianco sono tutte quelle che richie-
dono ad una fonte subordinata (es. regolamento amministrativo) la determinazio-
ne o la specificazione della fattispecie incriminatrice in esse contenuta. Quando
una norma penale contiene elementi normativi, invece, la fattispecie incriminatri-
ce
non abbisogna
di
integrazioni
o
specificazioni
perché è già determinata nella stessa
norma: l’elemento esterno (normativo) viene richiamato nella norma al solo fine
di chiarire il
significato
di tale fattispecie già determinata, incidendo dunque solo
sotto il profilo
semantico
della fattispecie.
1.2.4
•
Il principio d’irretroattività della norma penale
Nozione
In base a tale principio, la legge penale non può sanzionare fatti che siano stati commessi
prima della sua entrata in vigore.
Esso trova fondamento normativo non solo, come gli altri due principi sinora analizzati,
nell’art. 25 Cost., ma anche nell’art. 11 delle preleggi (“La legge non dispone che per l’av-
venire: essa non ha effetto retroattivo”), e nell’art. 2, co. 1, c.p., che dispone:
Art. 2, co. 1, c.p. - Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per
un fatto che, secondo la
legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Dal riconoscimento costituzionale del principio d’irretroattività
della legge penale deriva che il legislatore, a differenza del dirit-
to civile, non potrebbe, con legge ordinaria, derogare all’
art. 11
preleggi
e dunque al principio d’irretroattività in materia penale.
Fondamento
A differenza dei principi di riserva di legge e di tassatività, tale principio mira a salvaguar-
dare la libertà personale dei consociati dagli
abusi
del potere
legislativo
. Anche in tal caso
viene poi in rilievo la funzione general-preventiva e special-preventiva della pena.
La retroattività della legge penale più favorevole
Dispone il 2° comma dell’art. 2 c.p. che “nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo una legge
posteriore
,
non
costituisce
reato
; e, se vi è stata condanna, ne cessano
l’esecuzione e gli effetti penali”. È ivi sancito il principio della
retroattività della legge più
favorevole
(o c.d. principio di
non ultrattività
della legge penale).
Al riguardo, può citarsi la L. 24-2-2006, n. 85, contenente modifiche al codice penale in
materia di
reati di opinione
, che ha abrogato una serie di reati (artt. 269, 272, 279, 406 c.p.).
È opinione pacifica che non vi è contrasto tra il principio della retroattività della legge più
favorevole e l’art. 25 Cost. (principio d’irretroattività della legge penale) perché la prima