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CAPITOLO

1

La funzione di garanzia della legge penale

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www.

edises

.it

e all’aggiornamento delle due tabelle, allegate a tale decreto, che contengono l’e-

lenco delle sostanze stupefacenti o psicotrope prese in considerazione dal legislato-

re ai fini dell’applicazione della disciplina penale. In tal modo, l’attività ministeria-

le si pone in termini di mera specificazione tecnica della normativa penale dettata,

a monte, dal legislatore.

Legge in senso “formale” o “materiale”

Discusso è in dottrina se il legislatore, nel sancire il principio della riserva di legge, abbia

inteso riferirsi soltanto alla

legge in senso formale

, dunque alle norme emanate dal Par-

lamento, ovvero anche alla

legge in senso materiale

, ricomprendendo, in tal caso, anche

gli atti normativi che promanano dal Governo, quali i decreti legge e i decreti legislativi.

L’opinione attualmente dominante (Mantovani, Fiore) aderisce alla seconda soluzione

in quanto si osserva che è la stessa Costituzione, negli artt. 76 (“l’esercizio della funzione

legislativa […]”) e 77 (“[…] decreti che abbiano valore di legge ordinaria”), ad

equiparare

i decreti legge e i decreti legislativi alla legge.

Giova osservare che, nella situazione attuale, il ricorso al decreto legge e al decreto

legislativo in materia penale è molto diffuso.

Altro orientamento dottrinale (Carboni, Fiandaca-Musco) osserva che la tesi che intende

la legge in senso “materiale” comporta un’evidente violazione del fondamento del princi-

pio di riserva di legge.

Ciò in quanto:

- con riguardo ai

decreti legislativi

, nonostante, a monte, vi sia la legge delega del Parla-

mento che il Governo provvede a concretizzare,

verrebbero meno

quelle

garanzie

che offre la

competenza esclusiva

del Parlamento, tra le quali soprattutto il controllo che l’opposizione

esercita in tale sede sulle scelte della maggioranza e dunque non si eviterebbero eventuali

forme d’arbitrio del potere esecutivo;

- con riguardo al

decreto legge

, i presupposti del medesimo, sanciti nell’art. 77 Cost. (“casi

straordinari di necessità ed urgenza”), sono

incompatibili

con l’esigenza di ponderazione

che non può mai mancare nel procedimento di criminalizzazione delle condotte umane.

La legge regionale

Maggior unanimità di vedute sussiste invece con riguardo all’

esclusione

dal concetto di

“legge” in materia penale, della

legge regionale

. Si afferma ciò sulla base dei seguenti

argomenti:

- occorre rispettare il principio di

eguaglianza

di cui all’art. 3 Cost. che risulterebbe violato

qualora determinati comportamenti fossero penalmente vietati in alcune Regioni e con-

sentiti in altre;

- l’art. 120, co. 1, Cost., così come sostituito

ex

L. cost. 18-10-2001, n. 3, vieta alle Regioni

di adottare provvedimenti che siano di ostacolo al libero esercizio dei

diritti fondamentali

dei consociati;

- i consigli regionali, al contrario del Palamento, non hanno quella

visione generale e com-

pleta

della realtà nazionale che è un presupposto indefettibile dall’attività di criminalizza-

zione;

- la legiferazione in materia penale da parte di più Regioni risulterebbe incompatibile

con il principio di

unità politica

sancito dall’art. 5 Cost.