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La funzione di garanzia della legge penale
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e all’aggiornamento delle due tabelle, allegate a tale decreto, che contengono l’e-
lenco delle sostanze stupefacenti o psicotrope prese in considerazione dal legislato-
re ai fini dell’applicazione della disciplina penale. In tal modo, l’attività ministeria-
le si pone in termini di mera specificazione tecnica della normativa penale dettata,
a monte, dal legislatore.
Legge in senso “formale” o “materiale”
Discusso è in dottrina se il legislatore, nel sancire il principio della riserva di legge, abbia
inteso riferirsi soltanto alla
legge in senso formale
, dunque alle norme emanate dal Par-
lamento, ovvero anche alla
legge in senso materiale
, ricomprendendo, in tal caso, anche
gli atti normativi che promanano dal Governo, quali i decreti legge e i decreti legislativi.
L’opinione attualmente dominante (Mantovani, Fiore) aderisce alla seconda soluzione
in quanto si osserva che è la stessa Costituzione, negli artt. 76 (“l’esercizio della funzione
legislativa […]”) e 77 (“[…] decreti che abbiano valore di legge ordinaria”), ad
equiparare
i decreti legge e i decreti legislativi alla legge.
Giova osservare che, nella situazione attuale, il ricorso al decreto legge e al decreto
legislativo in materia penale è molto diffuso.
Altro orientamento dottrinale (Carboni, Fiandaca-Musco) osserva che la tesi che intende
la legge in senso “materiale” comporta un’evidente violazione del fondamento del princi-
pio di riserva di legge.
Ciò in quanto:
- con riguardo ai
decreti legislativi
, nonostante, a monte, vi sia la legge delega del Parla-
mento che il Governo provvede a concretizzare,
verrebbero meno
quelle
garanzie
che offre la
competenza esclusiva
del Parlamento, tra le quali soprattutto il controllo che l’opposizione
esercita in tale sede sulle scelte della maggioranza e dunque non si eviterebbero eventuali
forme d’arbitrio del potere esecutivo;
- con riguardo al
decreto legge
, i presupposti del medesimo, sanciti nell’art. 77 Cost. (“casi
straordinari di necessità ed urgenza”), sono
incompatibili
con l’esigenza di ponderazione
che non può mai mancare nel procedimento di criminalizzazione delle condotte umane.
La legge regionale
Maggior unanimità di vedute sussiste invece con riguardo all’
esclusione
dal concetto di
“legge” in materia penale, della
legge regionale
. Si afferma ciò sulla base dei seguenti
argomenti:
- occorre rispettare il principio di
eguaglianza
di cui all’art. 3 Cost. che risulterebbe violato
qualora determinati comportamenti fossero penalmente vietati in alcune Regioni e con-
sentiti in altre;
- l’art. 120, co. 1, Cost., così come sostituito
ex
L. cost. 18-10-2001, n. 3, vieta alle Regioni
di adottare provvedimenti che siano di ostacolo al libero esercizio dei
diritti fondamentali
dei consociati;
- i consigli regionali, al contrario del Palamento, non hanno quella
visione generale e com-
pleta
della realtà nazionale che è un presupposto indefettibile dall’attività di criminalizza-
zione;
- la legiferazione in materia penale da parte di più Regioni risulterebbe incompatibile
con il principio di
unità politica
sancito dall’art. 5 Cost.