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CAPITOLO

1

La funzione di garanzia della legge penale

15

www.

edises

.it

- vincolare alla legge l’esercizio degli altri poteri dello Stato, giudiziario ed esecutivo: in

tal modo, né l’autorità giudiziaria, né quella governativa possono

sostituirsi

al Parlamento

nell’attività di legiferazione in materia penale e risulta assicurato il principio della

separa-

zione dei poteri

;

- non assoggettare a pena comportamenti che quando furono posti in essere non erano

ancora vietati dalla legge penale e dunque assicurare la

certezza del diritto

, attuando la

fun-

zione general-preventiva

della pena, in quanto, per indurre i consociati a non commettere

reati, occorre che questi conoscano prima quali sono le condotte penalmente vietate. Al

contempo si può ritenere attuata anche la

funzione rieducativa

della pena, considerato

che chi viene punito per un fatto che prima di essere commesso non era considerato rea-

to, non sarebbe in grado di comprendere il significato della pena.

ALL'ESAME

• Poiché l’art. 25 Cost., a differenza dell’art. 1 c.p., non menziona l’avverbio “espressa-

mente” né fa riferimento alle “pene”, può ritenersi che il legislatore costituente abbia

inteso restringere la portata del principio di legalità sancito nel codice penale?

Come affermato in dottrina (Bricola) e in giurisprudenza (Corte cost., sent. n.

27/1961), la differenza tra la previsione codicistica e quella costituzionale è mera-

mente terminologica in quanto sarebbe contraddittorio ritenere che il legislatore

costituente, da un lato, ha reinserito tutti i principi garantistici che, in parte, erano

stati limitati nel codice Rocco, e, dall’altro, ha inteso limitare proprio il principio

cardine su cui poggiano le garanzie della legge penale, quale è appunto il principio

di legalità.

A sua volta il principio di legalità si specifica in

quattro sotto-principi

, di seguito distinta-

mente esaminati:

-

riserva

di legge;

-

tassatività

della norma penale;

-

irretroattività

della norma penale;

-

divieto di analogia

in materia penale.

1.2.2

La riserva di legge

Nozione

È il principio che, rappresentando una specificazione del più generale principio di lega-

lità, trova la propria nozione e il proprio fondamento normativo negli stessi articoli che

sanciscono quest’ultimo (artt. 1 e 199 c.p., art. 25, co. 2 e 3, Cost. e art. 7 Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo): tanto il

reato

quanto la

sanzione penale

(pene e misure di sicurezza) devono trovare necessariamente ed esclusivamente la loro

fonte nella legge

.