

CAPITOLO
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La funzione di garanzia della legge penale
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- vincolare alla legge l’esercizio degli altri poteri dello Stato, giudiziario ed esecutivo: in
tal modo, né l’autorità giudiziaria, né quella governativa possono
sostituirsi
al Parlamento
nell’attività di legiferazione in materia penale e risulta assicurato il principio della
separa-
zione dei poteri
;
- non assoggettare a pena comportamenti che quando furono posti in essere non erano
ancora vietati dalla legge penale e dunque assicurare la
certezza del diritto
, attuando la
fun-
zione general-preventiva
della pena, in quanto, per indurre i consociati a non commettere
reati, occorre che questi conoscano prima quali sono le condotte penalmente vietate. Al
contempo si può ritenere attuata anche la
funzione rieducativa
della pena, considerato
che chi viene punito per un fatto che prima di essere commesso non era considerato rea-
to, non sarebbe in grado di comprendere il significato della pena.
ALL'ESAME
• Poiché l’art. 25 Cost., a differenza dell’art. 1 c.p., non menziona l’avverbio “espressa-
mente” né fa riferimento alle “pene”, può ritenersi che il legislatore costituente abbia
inteso restringere la portata del principio di legalità sancito nel codice penale?
Come affermato in dottrina (Bricola) e in giurisprudenza (Corte cost., sent. n.
27/1961), la differenza tra la previsione codicistica e quella costituzionale è mera-
mente terminologica in quanto sarebbe contraddittorio ritenere che il legislatore
costituente, da un lato, ha reinserito tutti i principi garantistici che, in parte, erano
stati limitati nel codice Rocco, e, dall’altro, ha inteso limitare proprio il principio
cardine su cui poggiano le garanzie della legge penale, quale è appunto il principio
di legalità.
A sua volta il principio di legalità si specifica in
quattro sotto-principi
, di seguito distinta-
mente esaminati:
-
riserva
di legge;
-
tassatività
della norma penale;
-
irretroattività
della norma penale;
-
divieto di analogia
in materia penale.
1.2.2
•
La riserva di legge
Nozione
È il principio che, rappresentando una specificazione del più generale principio di lega-
lità, trova la propria nozione e il proprio fondamento normativo negli stessi articoli che
sanciscono quest’ultimo (artt. 1 e 199 c.p., art. 25, co. 2 e 3, Cost. e art. 7 Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo): tanto il
reato
quanto la
sanzione penale
(pene e misure di sicurezza) devono trovare necessariamente ed esclusivamente la loro
fonte nella legge
.