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Capitolo 3

L’iscrizione ipotecaria

867

3.7

Estinzione e cancellazione dell’ipoteca

L’ipoteca, in base a quanto previsto dall’art. 2878 c.c. si estingue in virtù di una serie di

cause, alcune delle quali facenti riferimento alla intervenuta estinzione dell’obbligazione,

altre relative più speciicamente al vincolo ipotecario. Si ritiene, in ogni caso, che le

ipotesi previste dall’art. 2878 c.c. non siano tassative, essendo possibili anche altri

casi di estinzione di ipoteca.

In particolare, a mente del citato art. 2878 c.c.,

l’ipoteca si estingue

a seguito di:

>

mancata rinnovazione dopo venti anni dalla sua iscrizione;

>

estinzione dell’obbligazione garantita, causa che costituisce conseguenza immedia-

ta e diretta dell’accessorietà dell’ipoteca rispetto al debito principale;

>

perimento del bene ipotecato, salvo quanto previsto dall’art. 2742 c.c.;

>

rinunzia del creditore, la quale deve essere espressa e risultare da atto scritto a pena

di nullità (art. 2879 c.c.);

>

spirare del termine cui l’ipoteca è stata limitata o veriicarsi della condizione riso-

lutiva cui è stata sottoposta;

>

pronuncia del giudice che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina

la cancellazione delle ipoteche.

Quando l’ipoteca si estingue deve procedersi alla sua

cancellazione dai pubblici re-

gistri

. La cancellazione dell’iscrizione è una forma di pubblicità ipotecaria avente

una eficacia eguale e contraria all’iscrizione: essa determina l’estinzione dell’ipote-

ca, segnando la deinitiva liberazione del bene dal vincolo di garanzia.

La cancellazione, oltre ad essere una forma di pubblicità dell’estinzione dell’ipoteca

veriicatesi per altre cause, costituisce altresì un’autonoma causa di estinzione dell’i-

poteca medesima. In tal caso la cancellazione può avvenire solo con il consenso delle

parti interessate e il conservatore non può procedere alla cancellazione senza un atto

che contenga il consenso del creditore ipotecario.

In tutti casi la cancellazione non può avvenire per iniziativa del conservatore, anche

quando si è estinta l’obbligazione garantita da ipoteca; è infatti necessario presen-

tare una domanda corredata dal titolo che autorizzi il conservatore a procedere; in

caso di riiuto di cancellazione (art. 2888 c.c.) il richiedente può proporre reclamo

all’Autorità giudiziaria afinché si proceda alla cancellazione secondo le regole dei

procedimenti in camera di consiglio.