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Capitolo 3
L’iscrizione ipotecaria
867
3.7
Estinzione e cancellazione dell’ipoteca
L’ipoteca, in base a quanto previsto dall’art. 2878 c.c. si estingue in virtù di una serie di
cause, alcune delle quali facenti riferimento alla intervenuta estinzione dell’obbligazione,
altre relative più speciicamente al vincolo ipotecario. Si ritiene, in ogni caso, che le
ipotesi previste dall’art. 2878 c.c. non siano tassative, essendo possibili anche altri
casi di estinzione di ipoteca.
In particolare, a mente del citato art. 2878 c.c.,
l’ipoteca si estingue
a seguito di:
>
mancata rinnovazione dopo venti anni dalla sua iscrizione;
>
estinzione dell’obbligazione garantita, causa che costituisce conseguenza immedia-
ta e diretta dell’accessorietà dell’ipoteca rispetto al debito principale;
>
perimento del bene ipotecato, salvo quanto previsto dall’art. 2742 c.c.;
>
rinunzia del creditore, la quale deve essere espressa e risultare da atto scritto a pena
di nullità (art. 2879 c.c.);
>
spirare del termine cui l’ipoteca è stata limitata o veriicarsi della condizione riso-
lutiva cui è stata sottoposta;
>
pronuncia del giudice che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina
la cancellazione delle ipoteche.
Quando l’ipoteca si estingue deve procedersi alla sua
cancellazione dai pubblici re-
gistri
. La cancellazione dell’iscrizione è una forma di pubblicità ipotecaria avente
una eficacia eguale e contraria all’iscrizione: essa determina l’estinzione dell’ipote-
ca, segnando la deinitiva liberazione del bene dal vincolo di garanzia.
La cancellazione, oltre ad essere una forma di pubblicità dell’estinzione dell’ipoteca
veriicatesi per altre cause, costituisce altresì un’autonoma causa di estinzione dell’i-
poteca medesima. In tal caso la cancellazione può avvenire solo con il consenso delle
parti interessate e il conservatore non può procedere alla cancellazione senza un atto
che contenga il consenso del creditore ipotecario.
In tutti casi la cancellazione non può avvenire per iniziativa del conservatore, anche
quando si è estinta l’obbligazione garantita da ipoteca; è infatti necessario presen-
tare una domanda corredata dal titolo che autorizzi il conservatore a procedere; in
caso di riiuto di cancellazione (art. 2888 c.c.) il richiedente può proporre reclamo
all’Autorità giudiziaria afinché si proceda alla cancellazione secondo le regole dei
procedimenti in camera di consiglio.