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866

Libro Nono

Il sistema di pubblicità immobiliare

cautela

da somministrarsi (art. 2874 c.c.). Ai sensi dell’articolo 2875 c.c., si ritiene che

ciò avvenga se tale valore

supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti accresciuto

degli accessori

, sia alla data dell’iscrizione che posteriormente.

La riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale si ha poi, sempre su doman-

da degli interessati, nel caso in cui la

somma determinata dal creditore

nell’iscri-

zione

supera di almeno un quinto

quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta.

L’art. 2876 c.c. issa dei limiti alla operatività della riduzione, disponendo che essa

debba rispettare l’eccedenza del quinto per quanto riguarda la somma del credito, e

l’eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela. Ciò al ine di evitare

che la riduzione medesima inisca per danneggiare il creditore.

3.6

Gli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente del bene

ipotecato e al terzo datore di ipoteca

Il bene ipotecato può essere, in ipotesi, stato trasferito ad un terzo nel periodo intercor-

rente tra l’iscrizione dell’ipoteca e l’eventuale inadempimento dell’obbligazione garanti-

ta. In questo caso, il

terzo acquirente

si trova nei confronti del creditore in una situazione

di soggezione, nel senso che, pur non essendo debitore, è costretto a subire l’azione esecu-

tiva sul suo immobile, in quanto, avendo acquistato un bene gravato da ipoteca, rimane

esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario.

Il terzo acquirente ha, però, la possibilità di scegliere se:

>

pagare personalmente il creditore o i creditori ipotecari;

>

rilasciare il bene a favore dei creditori ipotecari

. In questo caso, viene nominato un ammi-

nistratore che assume la custodia del bene e nei cui confronti prosegue il processo

esecutivo. La titolarità del bene resta del terzo acquirente e, in caso di vendita, egli

ha diritto al residuo del prezzo dopo il pagamento dei creditori iscritti e delle spese

di esecuzione;

>

liberare il bene dall’ipoteca

con una speciale procedura (cd.

purgazione dell’ipoteca

) che

consiste nell’offerta ai creditori del prezzo pagato per l’acquisto o, in caso di acqui-

sto a titolo gratuito, del prezzo dichiarato dal terzo acquirente.

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti o che ha rilasciato l’immobile o sofferto l’espro-

priazione ha azione di regresso nei confronti del suo dante causa, anche se il suo acquisto

è avvenuto a titolo gratuito.

Il medesimo diritto di regresso spetta anche al

terzo datore di ipoteca

. Sappiamo, infatti,

che l’ipoteca può anche essere concessa su di un bene che appartiene non al debitore ma

ad una terza persona (cd. terzo datore di ipoteca). Questi, ai sensi della legge:

>

non può opporre al creditore il beneicio della preventiva escussione del debitore

(rispetto alla espropriazione dei beni ipotecati, di cui è proprietario) a meno che

non l’abbia concordata con lui;

>

non può giovarsi della facoltà di rilascio e della facoltà di purgazione dell’ipoteca

prevista a favore del terzo acquirente, ma analogamente a quest’ultimo, nel caso in

cui abbia pagato o sofferto l’espropriazione, ha diritto di regresso contro il debitore

oltre al diritto di subingresso nelle ipoteche costituite dal creditore soddisfatto su

altri beni del debitore (art. 2871 c.c.)