Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 3

L’iscrizione ipotecaria

863

3.3

Le fonti dell’ipoteca

L’ipoteca si distingue in volontaria, legale e giudiziale, a seconda che la fonte o “tito-

lo” da cui essa trae origine sia rispettivamente riconducibile alla volontà dei privati,

ad una norma di legge o ad un provvedimento del giudice.

L’

ipoteca volontaria

ricorre allorché il “titolo” con cui essa viene concessa è rap-

presentato da un contratto tra creditore e debitore o terzo datore tra creditore e

debitore o terzo datore ovvero da una dichiarazione unilaterale del concedente, la

quale deve rivestire, sotto pena di nullità, la forma dell’atto pubblico o della scrittura

privata autenticata, mentre non può consistere in un testamento.

Il concedente l’ipoteca è di norma il proprietario del bene da assoggettare ad ipote-

ca, ma quest’ultimo potrebbe anche appartenere ad altri, nel qual caso il concedente

sarà obbligato ad acquistare il bene dal legittimo proprietario e il creditore potrà

validamente iscrivere l’ipoteca solo quando il concedente sia divenuto proprietario

del bene (art. 2822, comma 1, c.c.).

L’

ipoteca legale

si ha invece quando è la stessa legge ad indicare il potere al creditore

di iscrivere ipoteca, la quale ritiene determinati crediti meritevoli di una particolare

tutela (ad esempio, chi vende un bene immobile ha diritto di iscrivere ipoteca sul

bene oggetto della vendita a garanzia del pagamento del prezzo). L’avente diritto

può, però, rinunciare all’ipoteca legale.

L’

ipoteca giudiziale

rinviene il titolo per la sua costituzione in un provvedimento del

giudice. In particolare, ogni sentenza che condanna un soggetto al pagamento di

una somma o all’adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni da

liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Le stes-

se conseguenze discendono da altri provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce

analogo effetto (art. 2818 c.c.).

3.4

L’iscrizione dell’ipoteca

Il titolo che giustiica ed attribuisce al creditore il diritto alla costituzione dell’ipote-

ca è un elemento necessario, ma non suficiente alla nascita dell’ipoteca medesima:

quest’ultima sorge infatti solo con l’

iscrizione

, che costituisce una forma di

pubblicità

costitutiva

, nel senso che il relativo diritto da pubblicizzare sorge solo se la formalità

pubblicitaria viene osservata. Prima della effettiva iscrizione, infatti, esiste solo il di-

ritto alla iscrizione di ipoteca, ma non il diritto di ipoteca vero e proprio.

L’

iscrizione

, che dunque costituisce il fondamentale atto in tema di pubblicità ipo-

tecaria, si esegue presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui si

trova l’immobile, secondo le modalità indicate dalla legge (artt. 2827 e ss. c.c.) ed in

forza del titolo che va esibito unitamente ad una nota sottoscritta dal richiedente in

doppio originale, la quale deve riportare le indicazioni relative agli estremi del credi-

to, alla descrizione dell’immobile e ai dati delle persone interessate.

Con l’iscrizione l’ipoteca consegue un

grado

speciico, espresso da un numero d’ordine

progressivo ed assegnato in base alla data e alla sequenza cronologica delle varie iscrizio-

ni (artt. 2582-2583 c.c.). L’ipoteca iscritta per prima è un’ipoteca di primo grado, quella

iscritta per seconda è un’ipoteca di secondo grado e così via. Il grado dell’ipoteca, quindi,

è attribuito esclusivamente in ragione della priorità temporale dell’iscrizione, mentre