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Capitolo 3

L’iscrizione ipotecaria

3.1

I diritti reali di garanzia: caratteri comuni

I diritti reali di garanzia attribuiscono al creditore il potere di espropriare uno o più

beni determinati del debitore e di soddisfarsi sul ricavato della loro vendita con pre-

ferenza rispetto agli altri creditori (cd.

creditori chirografari

). Si tratta, innanzitutto, di

diritti reali, dei quali condividono, pertanto, i caratteri dell’

assolutezza

, in quanto,

essendo inerenti ai beni su cui gravano, sono opponibili

erga omnes

, la

tipicità

e il

cd.

diritto di sequela

, giacché la garanzia può sempre essere esercitata, anche se, in

ipotesi, la proprietà del bene dovesse essere alienata a terzi.

I diritti reali di garanzia sono il

pegno

e l’

ipoteca

; entrambi limitano il potere di di-

sposizione del proprietario, visto che l’eventuale acquirente del bene su cui insistono

dovrà necessariamente tener conto del peso gravante sul bene che intende acquista-

re. Essi presentano le seguenti

caratteristiche comuni

:

>

accessorietà

, in quanto, avendo lo scopo di garantire un diritto di credito, sono ac-

cessori al credito stesso e, pertanto, non possono esistere se non esiste il credito e si

estinguono con l’estinguersi del credito;

>

specialità

, in quanto hanno ad oggetto un singolo e speciico bene. Proprio per que-

sto carattere, il codice prevede che ove la cosa data in pegno o in ipoteca perisca

o si deteriori, anche per caso fortuito, così da essere insuficiente alla sicurezza del

creditore, quest’ultimo può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri

beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito (art.

2743 c.c.);

>

diritto di sequela

, nel senso che il creditore può far valere il proprio diritto anche nei

confronti dei terzi ai quali il bene oggetto di pegno o di ipoteca sia stato eventual-

mente alienato;

>

determinatezza

, in quanto i diritti reali di garanzia devono essere costituiti per deter-

minati crediti;

>

indivisibilità

, essendo i diritti in questione costituiti sull’intero bene e per l’intero

credito, per cui la garanzia permane ino all’integrale soddisfazione del credito,

anche se, in ipotesi, il debito su cui insiste la garanzia risultasse divisibile.

La differenza fondamentale tra pegno e ipoteca sta nell’oggetto della garanzia: se,

infatti, il primo ha come contenuto proprietà mobiliari, il secondo ha come contenu-

to, invece, beni immobiliari.

La funzione di garanzia svolta dal pegno e dall’ipoteca (assieme anche ai privilegi)

mira in particolare a rafforzare il credito garantito, tutelando in via preventiva il

creditore contro l’eventuale inadempimento del debitore. Quest’ultimo, infatti, per