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864

Libro Nono

Il sistema di pubblicità immobiliare

non rileva la priorità temporale del titolo (si è detto, infatti, che l’ipoteca si costituisce

solo a seguito dell’iscrizione).

In ipotesi di pluralità di ipoteche sullo stesso bene, è proprio il grado dell’iscrizione, e

dunque la priorità temporale di quest’ultima rispetto ad altra iscrizione a determinare

l’ordine di preferenza fra i vari creditori ipotecari. Il grado dell’ipoteca, in sostanza, ha la

funzione di dirimere eventuali conlitti tra più iscrizioni ipotecarie sul medesimo bene.

Ciascun creditore ipotecario, infatti, ha un diritto di prelazione rispetto ai creditori ipo-

tecari con grado successivo e può, pertanto, soddisfarsi sul bene ipotecato con preferenza

rispetto a loro.

Nell’eventualità di iscrizioni ipotecarie eseguite contro la stessa persona e sugli stessi beni

da persone che ne abbiano fatto contestuale richiesta ed aventi, pertanto, identico nume-

ro e grado (art. 2583 c.c.), i creditori concorreranno tra loro in proporzione dei rispettivi

crediti (art. 2584 c.c.).

L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per

venti anni

. Prima della scadenza, l’i-

scrizione può però essere

rinnovata

e, in questo caso, viene prorogata l’eficacia della pri-

ma iscrizione (artt. 2850-2851 c.c.): ciò implica che l’ipoteca rinnovata mantenga integro

il grado di iscrizione della originaria iscrizione.

Se, invece, alla scadenza del termine dei venti anni, l’ipoteca non sia stata rinnovata, que-

sta si estingue, ma sarà sempre possibile per il creditore procedere ad una nuova iscrizio-

ne, anche se in tal caso l’ipoteca perderà il suo grado originario e ne assumerà uno nuovo

a far data dalla

nuova iscrizione

, con la conseguenza che le ipoteche eventualmente già

iscritte ed aventi un grado anteriore prevarranno rispetto alla nuova.

3.5

Ulteriori vicende dell’ipoteca: surrogazione, postergazione e

riduzione

La legge prevede la possibilità di uno scambio di grado tra creditori ipotecari con la

disciplina della cd.

surrogazione del creditore perdente

. A norma dell’art. 2856 c.c.,

il creditore che ha ipoteca su uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché

sul prezzo derivante dalla vendita in sede di esecuzione forzata si è in tutto o in parte

soddisfatto un creditore ipotecario di rango anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad

altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell’ipoteca iscritta a favore del cre-

ditore ipotecario soddisfatto, al ine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri

beni e con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso

diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Il ine perseguito dal legislatore con la disciplina relativa all’istituto della surrogazio-

ne del creditore perdente è di coniugare la libertà di azione del creditore anteriore

con la tutela delle ipoteche meno estese e di grado successivo, evitando che creditori

di grado meno esteso e successivo possano vedere preclusa la propria soddisfazione

da quella del creditore avente una ipoteca più estesa o anteriore su uno stesso immo-

bile o su porzioni di esso.

In pratica, la legge consente al creditore, già ipotecario, perdente, di surrogarsi

nell’ipoteca che spetti ad un primo creditore già soddisfatto sui beni del debitore

su cui quest’ultimo non abbia agito, pur avendo una garanzia ipotecaria, sempre

nei limiti della somma garantita in origine ma con preferenza rispetto ai creditori

posteriori alla propria iscrizione originaria, i quali in ogni caso non subiranno alcun