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Capitolo 3
L’iscrizione ipotecaria
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pregiudizio operando la surrogazione limitatamente all’ammontare di un’ipoteca
che essi sapevano già iscritta precedentemente in favore di un creditore ipotecario
anteriore alla loro iscrizione.
Limiti alla operatività della igura in esame sono posti dall’art. 2857 c.c., il quale ne
impedisce l’applicazione in relazione ai beni dati in ipoteca da un terzo e ai beni
alienati dal debitore, quando l’alienazione sia stata trascritta anteriormente alla iscri-
zione del creditore perdente.
Uno scambio di grado tra ipoteche, questa volta a titolo volontario, si realizza anche
nella fattispecie della
postergazione
, generalmente intesa come l’accordo in base al
quale i creditori ipotecari realizzano uno scambio del grado di preferenza nel pro-
cesso esecutivo.
In altri termini, tra due creditori ipotecari si può realizzare, attraverso la posterga-
zione, uno scambio dei gradi delle rispettive ipoteche, sia nella forma della posposi-
zione, se si tratta di gradi immediatamente successivi, sia nella forma della permuta,
se i gradi non sono immediatamente successivi. In tale ultimo caso la postergazione
può avvenire solo nei limiti della somma cui si estende l’ipoteca di grado anteriore,
in quanto non può mai nuocere ai creditori intermedi. Per effetto della postergazio-
ne si trasmettono, infatti, tutti i diritti derivanti dal grado e, in particolare, il diritto
di prelazione.
L’
annotazione
nei registri immobiliari dei negozi dispositivi del grado di ipoteca (al pari
degli altri atti dispositivi indicati dal comma 1 dell’art. 2843 c.c.) ha carattere necessario, e
quindi costitutivo del nuovo rapporto ipotecario; essa, pertanto, rappresenta un elemento
integrativo della fattispecie dispositiva. Si tratta, al pari dell’iscrizione di ipoteca, di una
forma di pubblicità ipotecaria con funzione costitutiva, che serve a rendere non solo pub-
bliche, ma eficaci, le vicende successive alla originaria iscrizione ipotecaria (trasferimen-
to di ipoteca, surrogazione, postergazione, riduzione) eseguita a in margine all’iscrizione
medesima.
Quale ulteriore vicenda relativa all’ipoteca, questa può essere oggetto di riduzione,
allorché il bene ipotecato sia di valore molto maggiore rispetto al credito che garan-
tisce. La
riduzione dell’ipoteca
(artt. 2872 e ss. c.c.) consiste nella diminuzione della
somma per cui è stata iscritta ovvero nella restrizione della stessa iscrizione ad una
parte soltanto dei beni ipotecati. Tale restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca
ha ad oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possono
comodamente distinguere.
Il legislatore, pertanto, con la disciplina della riduzione, si è mostrato consapevole
del fatto che un vincolo eccessivo rispetto al credito pregiudica la posizione economi-
ca del debitore, a causa degli effetti che l’ipoteca ha sui beni vincolati.
Non in tutti casi, però, è ammessa la riduzione. Stabilisce, infatti, il primo comma
dell’art. 2873 del codice civile che non si può procedere alla riduzione con riferi-
mento alla quantità dei beni o riguardo alla somma che siano stati
determinati per
convenzione
o
per sentenza
. Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così
da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione
proporzionale per quanto riguarda la somma.
In caso di
ipoteche legali e giudiziali
la riduzione avviene, su
domanda degli inte-
ressati
, innanzitutto se il
valore dei beni
che sono compresi nell’iscrizione
eccede la