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Capitolo 3

La Costituzione italiana

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Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, Cost.)

È il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro

mezzo di diffusione. Per la

stampa

esiste

riserva di legge

, disciplinandosi nel testo costitu-

zionale soltanto le modalità d’intervento dell’autorità giudiziaria: pertanto essa non può es-

sere soggetta ad autorizzazioni o censure. Nei casi di assoluta urgenza, e se non sia possibile

il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può es-

sere eseguito da uficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre

ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non convalida l’intervento

nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. Limi-

tazioni alle pubblicazioni provengono dalla loro contrarietà al «buon costume». La libertà di

manifestazione del pensiero è tutelata anche negli artt. 10 e 11 della Carta dei diritti fonda-

mentali dell’Unione europea.

Diritto a tutelare i propri diritti soggettivi e interessi legittimi, agendo in giudizio (art. 24,

comma 1, Cost.)

È il diritto di azione giurisdizionale riconosciuto a tutti i cittadini, garantito in forza del prin-

cipio di uguaglianza. Consiste nella possibilità di ricorrere al sistema giudiziario a tutela del-

le proprie ragioni. La tutela, secondo la giurisprudenza costituzionale, si estende anche ai cd.

interessi collettivi

o a quelli

diffusi

che, in quanto tali, interessano più categorie di individui.

L’azione giurisdizionale collettiva è detta

class action

: è stata introdotta nell’ordinamento

dall’art. 2, commi 445-449, della legge n. 244/2007. Nel settore della pubblica amministra-

zione, invece, è stata introdotta una azione collettiva volta a sensibilizzare l’

eficienza delle

strutture pubbliche

, disciplinata dal D.Lgs. n. 198/2009, emanato in attuazione dell’art. 4

della legge n. 15/2009 (cd. “legge Brunetta”).

Diritto alla difesa in giudizio (art. 24, comma 2, Cost.)

È un diritto tipico dei sistemi politici democratici. Esso si esplica nell’

assistenza di un lega-

le

e nell’effettiva

partecipazione al processo

, che deve svolgersi in condizioni di effettiva

uguaglianza tra le parti in giudizio. La Costituzione prevede anche per i «non abbienti» isti-

tuti e mezzi per agire e difendersi in giudizio davanti ad ogni giurisdizione. Correlati al dirit-

to di difesa sono i diritti a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art.

25, comma 1) e di non essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore pri-

ma del fatto commesso (art. 25, comma 2, Cost.).

Diritto a non essere estradati (art. 26, Cost.)

Tale diritto viene meno solo nei casi in cui l’estradizione sia espressamente prevista dalle con-

venzioni internazionali. È comunque esclusa l’estradizione per reati politici.

Diritto e dovere dei genitori di mantenere istruire ed educare i igli anche se nati fuori dal

matrimonio (artt. 29 e 30, Cost.)

È un altro dei casi in cui la Costituzione lega sinallagmaticamente l’esercizio di un diritto alla

correlata attuazione di un dovere (art. 30, Cost.). La Costituzione pone il principio della pa-

rità giuridica dei coniugi, rendendo obsoleto l’istituto della patria potestà a vantaggio della

potestà parentale di entrambi i coniugi genitori; essa si esplica:

– del nel diritto-dovere appunto di mantenere, istruire ed educare i igli (cfr. cod. civ. art. 147);

– nella rappresentanza legale del minore, con amministrazione e usufrutto legale dei suoi

beni (cfr. cod. civ. art. 316).