

www.
edises
.it
Capitolo 3
La Costituzione italiana
55
Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, Cost.)
È il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. Per la
stampa
esiste
riserva di legge
, disciplinandosi nel testo costitu-
zionale soltanto le modalità d’intervento dell’autorità giudiziaria: pertanto essa non può es-
sere soggetta ad autorizzazioni o censure. Nei casi di assoluta urgenza, e se non sia possibile
il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può es-
sere eseguito da uficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non convalida l’intervento
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. Limi-
tazioni alle pubblicazioni provengono dalla loro contrarietà al «buon costume». La libertà di
manifestazione del pensiero è tutelata anche negli artt. 10 e 11 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea.
Diritto a tutelare i propri diritti soggettivi e interessi legittimi, agendo in giudizio (art. 24,
comma 1, Cost.)
È il diritto di azione giurisdizionale riconosciuto a tutti i cittadini, garantito in forza del prin-
cipio di uguaglianza. Consiste nella possibilità di ricorrere al sistema giudiziario a tutela del-
le proprie ragioni. La tutela, secondo la giurisprudenza costituzionale, si estende anche ai cd.
interessi collettivi
o a quelli
diffusi
che, in quanto tali, interessano più categorie di individui.
L’azione giurisdizionale collettiva è detta
class action
: è stata introdotta nell’ordinamento
dall’art. 2, commi 445-449, della legge n. 244/2007. Nel settore della pubblica amministra-
zione, invece, è stata introdotta una azione collettiva volta a sensibilizzare l’
eficienza delle
strutture pubbliche
, disciplinata dal D.Lgs. n. 198/2009, emanato in attuazione dell’art. 4
della legge n. 15/2009 (cd. “legge Brunetta”).
Diritto alla difesa in giudizio (art. 24, comma 2, Cost.)
È un diritto tipico dei sistemi politici democratici. Esso si esplica nell’
assistenza di un lega-
le
e nell’effettiva
partecipazione al processo
, che deve svolgersi in condizioni di effettiva
uguaglianza tra le parti in giudizio. La Costituzione prevede anche per i «non abbienti» isti-
tuti e mezzi per agire e difendersi in giudizio davanti ad ogni giurisdizione. Correlati al dirit-
to di difesa sono i diritti a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art.
25, comma 1) e di non essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore pri-
ma del fatto commesso (art. 25, comma 2, Cost.).
Diritto a non essere estradati (art. 26, Cost.)
Tale diritto viene meno solo nei casi in cui l’estradizione sia espressamente prevista dalle con-
venzioni internazionali. È comunque esclusa l’estradizione per reati politici.
Diritto e dovere dei genitori di mantenere istruire ed educare i igli anche se nati fuori dal
matrimonio (artt. 29 e 30, Cost.)
È un altro dei casi in cui la Costituzione lega sinallagmaticamente l’esercizio di un diritto alla
correlata attuazione di un dovere (art. 30, Cost.). La Costituzione pone il principio della pa-
rità giuridica dei coniugi, rendendo obsoleto l’istituto della patria potestà a vantaggio della
potestà parentale di entrambi i coniugi genitori; essa si esplica:
– del nel diritto-dovere appunto di mantenere, istruire ed educare i igli (cfr. cod. civ. art. 147);
– nella rappresentanza legale del minore, con amministrazione e usufrutto legale dei suoi
beni (cfr. cod. civ. art. 316).