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Capitolo 3
La Costituzione italiana
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– fare in modo che i cittadini siano solidali e solleciti ai bisogni degli altri (
principio di fra-
ternità
) per il mantenimento dello
stato sociale
.
I doveri inderogabili possono raggrupparsi, secondo il loro contenuto, in
doveri politici
,
eco-
nomici
e
sociali
.
I doveri politici
possono classiicarsi in:
Dovere di difesa della Patria (art. 52, Cost.)
Esso si realizza con la prestazione del servizio militare obbligatorio, ora limitato ai due casi
eccezionali previsti dall’art. 2 della legge n. 331/2000: la deliberazione dello stato di guerra
e la grave crisi internazionale. Il servizio militare obbligatorio è stato abolito dal 1° gennaio
2007 (art. 7, D.Lgs. n. 215/2001, in attuazione dell’art. 3 legge n. 331/2000).
La Corte costituzionale ha chiarito, con sentenza n. 164/1985, che il dovere di difendere la Patria è
suscettibile di adempimento anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti non armati.
In questo modo si è riconosciuta l’
obiezione di coscienza alle armi
(legge n. 772/1972 e legge n.
230/1988) e di conseguenza i cittadini obiettori possono non essere arruolati nei corpi armati e svol-
gere il servizio civile sostitutivo (sino a quando la leva era ancora obbligatoria – dal 2005, infatti, è
in vigore il servizio militare professionale su base volontaria (legge n. 331/2000).
Dal 1° gennaio 2005 (con legge n. 64/2001 e D.Lgs. n. 77/2002) è stato istituito il
servizio civile
nazionale
. Esso concorre, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi non
militari.
Dovere del voto (art. 48, comma 2, Cost.)
È un dovere civico proprio dei cittadini, residenti in Italia e all’estero, che hanno raggiunto la
maggiore età. Il dovere del voto è anche un diritto del cittadino: non può essere limitato se
non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge (artt. 19, 28, 29, c.p.; artt. 648 e 662, c.p.p.).
Dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne laCostituzione e le leggi (art. 54, comma 1, Cost.)
Il dovere di fedeltà alla Repubblica signiica accettazione dei valori fondamentali dell’ordi-
namento democratico non oggetto di revisione costituzionale (art. 139, Cost.): il dovere di os-
servare la Costituzione e le leggi è strutturale alla conservazione dell’ordinamento giuridico
e democratico del Paese.
Il dovere di fedeltà e di osservanza ha rilievo penale: infatti chiunque «con atti violenti, com-
mette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione, è punito con la reclusione non infe-
riore a cinque anni» (art. 283, c.p.).
Dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore (art. 54, comma 2, Cost.).
Questo dovere è speciico di coloro che esercitano una funzione pubblica prestando anche giu-
ramento se richiesto dalla legge: e questo in aggiunta al più generale dovere di fedeltà che gra-
va su tutti i cittadini.
I doveri di solidarietà economica e sociale
possono classiicarsi in:
Dovere di contribuire alle spese pubbliche (art. 53, comma 1, Cost.)
Il dovere deve essere adempiuto secondo i principi di
proporzionalità
, cioè della capacità con-
tributiva di ciascuno, e di
progressività
, incrementando il carico tributario in ragione dell’au-
mento della capacità contributiva.