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Capitolo 3

La Costituzione italiana

59

– fare in modo che i cittadini siano solidali e solleciti ai bisogni degli altri (

principio di fra-

ternità

) per il mantenimento dello

stato sociale

.

I doveri inderogabili possono raggrupparsi, secondo il loro contenuto, in

doveri politici

,

eco-

nomici

e

sociali

.

I doveri politici

possono classiicarsi in:

Dovere di difesa della Patria (art. 52, Cost.)

Esso si realizza con la prestazione del servizio militare obbligatorio, ora limitato ai due casi

eccezionali previsti dall’art. 2 della legge n. 331/2000: la deliberazione dello stato di guerra

e la grave crisi internazionale. Il servizio militare obbligatorio è stato abolito dal 1° gennaio

2007 (art. 7, D.Lgs. n. 215/2001, in attuazione dell’art. 3 legge n. 331/2000).

La Corte costituzionale ha chiarito, con sentenza n. 164/1985, che il dovere di difendere la Patria è

suscettibile di adempimento anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti non armati.

In questo modo si è riconosciuta l’

obiezione di coscienza alle armi

(legge n. 772/1972 e legge n.

230/1988) e di conseguenza i cittadini obiettori possono non essere arruolati nei corpi armati e svol-

gere il servizio civile sostitutivo (sino a quando la leva era ancora obbligatoria – dal 2005, infatti, è

in vigore il servizio militare professionale su base volontaria (legge n. 331/2000).

Dal 1° gennaio 2005 (con legge n. 64/2001 e D.Lgs. n. 77/2002) è stato istituito il

servizio civile

nazionale

. Esso concorre, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi non

militari.

Dovere del voto (art. 48, comma 2, Cost.)

È un dovere civico proprio dei cittadini, residenti in Italia e all’estero, che hanno raggiunto la

maggiore età. Il dovere del voto è anche un diritto del cittadino: non può essere limitato se

non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità

morale indicati dalla legge (artt. 19, 28, 29, c.p.; artt. 648 e 662, c.p.p.).

Dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne laCostituzione e le leggi (art. 54, comma 1, Cost.)

Il dovere di fedeltà alla Repubblica signiica accettazione dei valori fondamentali dell’ordi-

namento democratico non oggetto di revisione costituzionale (art. 139, Cost.): il dovere di os-

servare la Costituzione e le leggi è strutturale alla conservazione dell’ordinamento giuridico

e democratico del Paese.

Il dovere di fedeltà e di osservanza ha rilievo penale: infatti chiunque «con atti violenti, com-

mette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione, è punito con la reclusione non infe-

riore a cinque anni» (art. 283, c.p.).

Dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore (art. 54, comma 2, Cost.).

Questo dovere è speciico di coloro che esercitano una funzione pubblica prestando anche giu-

ramento se richiesto dalla legge: e questo in aggiunta al più generale dovere di fedeltà che gra-

va su tutti i cittadini.

I doveri di solidarietà economica e sociale

possono classiicarsi in:

Dovere di contribuire alle spese pubbliche (art. 53, comma 1, Cost.)

Il dovere deve essere adempiuto secondo i principi di

proporzionalità

, cioè della capacità con-

tributiva di ciascuno, e di

progressività

, incrementando il carico tributario in ragione dell’au-

mento della capacità contributiva.