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Parte Seconda

Le singole discipline – Diritto costituzionale

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edises

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ni sindacali sono tuttora organismi non riconosciuti perché l’art. 39 non è mai stato attuato, e ciò

soprattutto per l’opposizione di uno dei maggiori sindacati dei lavoratori.

Libertà di sciopero (art. 40, Cost.)

Lo sciopero consiste nell’astensione dal lavoro e si esercita nell’ambito delle leggi che lo re-

golano, ponendo limiti a tutela dei diritti altrui (es. garanzia dei servizi pubblici essenziali po-

sta dalla legge n. 146/1990, come modiicata e integrata dalla L. n. 83/2000.

Libertà d’impresa (art. 41, Cost.)

La libera iniziativa imprenditoriale non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i pro-

grammi e i controlli per indirizzare l’attività economica pubblica e privata a ini sociali.

Diritto a non essere discriminato dalle leggi o uguaglianza formale

L’uguaglianza formale di cui all’art. 3, comma 1, Cost., garantisce il cittadino contro ogni discrimi-

nazione. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzio-

ne di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Diritto al pieno sviluppo della persona o uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.)

L’uguaglianza sostanziale è alla base della pretesa della persona a vedere rimossi gli ostacoli di or-

dine economico e sociale che le impediscono la piena realizzazione umana; il principio segna an-

che il passaggio dallo

Stato liberale

allo

Stato interventista e sociale

, impegnato a creare le con-

dizioni per la fruizione da parte di tutti di utilità sociali come la salute, il lavoro, la previdenza e

l’istruzione. «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,

che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo del-

la persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, eco-

nomica e sociale del Paese». L’elenco delle libertà e dei diritti del cittadino presenti in Costituzio-

ne non è da ritenersi deinitivo né pertanto ricognitivo di tutte le libertà e diritti esistenti.

Il progresso sociale genera nuove richieste di libertà e quindi un ampliamento di quell’elen-

co: si pensi, a titolo di esempio, alla tutela dei dati personali o diritto alla privacy, alla tutela

del consumatore, al diritto all’ambiente, al diritto all’identità personale, e così via.

Peraltro, non basta dichiarare l’esistenza di queste nuove libertà, ma occorre trovare delle so-

luzioni che ne rendano effettiva la realizzazione e ciò perché «gli strumenti delle libertà (…)

vengono in primo piano, per cui la libertà non deve cercarsi nella Costituzione e nelle leggi

che la determinano in via di principio, quanto nell’amministrazione che appresta i meccani-

smi per assicurarla in concreto».

3.3.2 I

DOVERI

COSTITUZIONALI

L’art. 2 della Costituzione, pur riconoscendo i diritti inviolabili della persona, contestualmen-

te «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e socia-

le». I doveri inderogabili sono quelli scaturenti dal

principio di solidarietà

da cui nessun cit-

tadino può esentarsi né essere esentato.

I doveri sono, quindi, situazioni giuridiche di obbligo che perseguono una pluralità di ini:

– consentire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alla vita economica, sociale

e politica del Paese per un pieno esercizio dei diritti civili e politici;

– permettere che ognuno contribuisca concretamente alla crescita ed allo sviluppo della col-

lettività nazionale;