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Parte Seconda

Le singole discipline – Diritto costituzionale

www.

edises

.it

Diritto alla salute (art. 32, Cost.)

È deinito il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche ed è anche

tutelato dall’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nessun altro dirit-

to è denominato fondamentale, preferendovi l’aggettivo inviolabile: forse perché il diritto alla

salute, cioè al benessere psico-isico e relazionale, è fondativo di tutti gli altri diritti sanciti dal-

la Costituzione. Il diritto alla salute può richiedere, se necessario, l’intervento pubblico per at-

tivare i presìdi di assistenza sanitaria, a cui possono provvedere anche soggetti privati.

Esiste anche un diritto

opposto

a riiutare le terapie: «nessuno può essere obbligato a un de-

terminato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art. 32, comma 2)». Il bilan-

ciamento tra la tutela della vita e l’autodeterminazione individuale si risolve a vantaggio

dell’autodeterminazione da esprimersi, però, da parte della persona, nel momento del pieno

possesso delle facoltà mentali e in condizioni di capacità giuridica (

dichiarazioni di volon-

tà anticipate

; cfr. Corte cass., sentenza n. 21748/2007).

La materia è a tutt’oggi in attesa di disciplina legislativa.

Libertà di insegnamento e della scienza (art. 33, Cost., comma 1).

Consiste nell’affermazione del principio che vieta, ad esempio, la nascita e lo sviluppo di

un’arte e di una scienza di Stato, e si sostanzia in un insieme di libertà e diritti corollari:

– il diritto/dovere dello Stato di dettare «le norme generali sull’istruzione» ed istituire «scuole sta-

tali per tutti gli ordini e gradi» (comma 2) nonché di disciplinare la parità scolastica (comma 4);

– la libertà della scuola o pluralismo scolastico, consistente nel diritto dei soggetti privati

«di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato» (comma 3);

– il diritto degli studenti che frequentano le scuole paritarie ad un «trattamento scolastico

equipollente a quello degli alunni di scuole statali»;

– la libertà d’insegnamento dei docenti secondo il metodo didattico da loro ritenuto più con-

facente alla natura della materia insegnata ed ai principi pedagogici seguiti, nel rispetto

della libertà di opinione dello studente.

Il

diritto all’istruzione

(art. 34, Cost.) si articola:

– nel diritto di iscrizione a qualsiasi scuola, avendone i requisiti di età e di studio («la scuo-

la è aperta a tutti»: art. 34, comma 1, Cost.);

– nel diritto-dovere all’istruzione obbligatoria, che, nella Carta del 1948, è della durata di

almeno otto anni;

– nel diritto ad avanzare negli studi se «capaci e meritevoli», pur in mancanza di mezzi eco-

nomici; la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle fami-

glie ed altre provvidenze, da attribuire per concorso.

Libertà o diritto all’istruzione

Il diritto è garantito anche in sede sovranazionale dall’art. 14, commi 1-2, della Carta dei diritti fon-

damentali dell’Unione europea: «Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazio-

ne professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istru-

zione obbligatoria».

Diritto al lavoro (art. 4, comma 1, Cost.)

Il lavoro non è tutelato come diritto soggettivo perfetto, perché limiterebbe la libertà e l’ini-

ziativa della persona: lo Stato non ha pertanto l’obbligo di fornire un lavoro al cittadino, ma

piuttosto l’obbligo di «promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto».