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Capitolo 3

La Costituzione italiana

57

Il diritto al lavoro consiste nella libera scelta dell’attività lavorativa e, dove possibile, nella

scelta delle modalità di esercizio del lavoro prescelto. Il diritto al lavoro ed all’esercizio di

una professione trova tutela sovrannazionale nell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea del 2007; il diritto è di ogni cittadino europeo e pertanto è garantita la

libera circolazione dei lavoratori sul territorio dell’Unione.

A tale diritto corrisponde il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della so-

cietà (il lavoro non è quindi solo il mezzo per la sopravvivenza individuale).

Diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavo-

ro (art. 36, comma 1, Cost.)

La retribuzione deve essere suficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e

dignitosa; lo stesso diritto spetta alla donna lavoratrice (art. 37, comma 1, Cost.).

Questo passo della Costituzione è stato la base per l’elaborazione giurisprudenziale del crite-

rio dell’eficacia

erga omnes

(cioè eficacia non solo verso gli iscritti ma anche verso i non

iscritti) dei contratti collettivi di lavoro pur in assenza di attuazione dell’art. 39 Cost.

Diritto del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali

Per l’art. 36, comma 3, Cost. tale diritto è irrinunciabile; medesimo diritto spetta alla donna

lavoratrice (art. 37, comma 1, Cost.).

Diritto al mantenimento e all’assistenza sociale

L’art. 38, comma 1, Cost. riferisce tale diritto ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mez-

zi necessari per vivere. L’assistenza sociale ha oggi assunto carattere di universalità, avendo

il ine di tutelare la dignità della persona nelle situazioni di bisogno e di garantire a tutti i cit-

tadini, lavoratori e non, i mezzi per un’esistenza dignitosa; la norma regolatrice della materia

è stata approvata con legge quadro n. 328/2000, tesa a realizzare un sistema integrato di in-

terventi e di servizi sociali.

Diritto alla previdenza sociale

Vale per i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione in-

volontaria (art. 38, comma 2, Cost.).

Diritto all’educazione e all’avviamento professionale per gli inabili e i minorati

A questi soggetti è garantita una posizione di vantaggio nell’avviamento al lavoro beneician-

do di un collocamento obbligatorio che prevede una riserva di posti presso le aziende, e ciò

anche per favorirne un inserimento ottimale nella vita produttiva nazionale (art. 38, comma

3, Cost.; cfr. Corte cost., sentenza n. 55/1961).

Libertà sindacale

È collegata alla libertà di associazione riconosciuta all’art. 18. L’art. 39, Cost., riconosce al citta-

dino il diritto di associarsi liberamente con altri cittadini per l’autotutela di comuni interessi lega-

ti al lavoro; l’associazione sindacale deve dotarsi di un ordinamento interno a base democratica e

quindi registrarsi presso i competenti ufici delle amministrazioni locali o dell’amministrazione

centrale, secondo le norme di legge, a seconda che la loro attività abbia rilevanza locale o nazio-

nale.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica

. Possono, rappresentati unitariamente in

proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con eficacia obbligatoria per tut-

ti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. È noto tuttavia che le associazio-