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Capitolo 3
La Costituzione italiana
53
I
diritti di quarta generazione
si sono affermati nella seconda metà del Novecento a seguito dello
sviluppo economico e tecnologico su scala mondiale, che ha posto nuove domande di tutela della
dignità umana.
Questi diritti di recente affermazione non sono stati tutti ancora formalizzati nella nostra Carta na-
zionale, anche se alcuni di essi hanno trovato collocazione nelle recenti riformulazioni dei Trattati
europei (Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2009; Trattato sul Funziona-
mento dell’Unione europea – TFUE).
Vi rientrano:
-
diritto alla tutela dell’ambiente
;
-
diritto ad uno sviluppo sostenibile
;
-
diritto al controllo delle risorse nazionali
;
-
diritto all’autodeterminazione dei popoli
;
-
diritto alla salvaguardia della propria identità culturale
;
- rispetto della
dignità umana
in ordine ai problemi posti dalle manipolazioni genetiche, dalla bio-
etica e dalle nuove tecnologie della comunicazione.
3.3.1 I
DIRITTI
E
LE
LIBERTÀ
FONDAMENTALI NELLA
C
OSTITUZIONE
ITALIANA
All’interno della Costituzione italiana è prevista la tutela delle principali libertà, delle quali
viene fornito l’elenco e le singole deinizioni.
I limiti all’esercizio delle libertà fondamentali possono derivare unicamente dalla legge (ri-
serva assoluta e relativa della legge), che in ogni caso non può violare il contenuto essenzia-
le di tali diritti come formulato dalle disposizioni costituzionali.
L’art. 2 della Costituzione stabilisce che «
la Repubblica riconosce e garantisce i diritti invio-
labili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua persona-
lità
».
I diritti inviolabili sono quelli intimamente correlati ad una adeguata garanzia della dignità
della persona e ad essi è orientata l’azione dello Stato.
Il novero dei diritti da considerarsi inviolabili può essere soggetto a modiicazioni in senso
migliorativo e, dunque, l’elenco dei diritti in Costituzione è aperto a nuove acquisizioni.
La garanzia dei diritti inviolabili comporta il dovere da parte degli organi della Repubblica di
assicurare la loro tutela attraverso appositi strumenti giuridici:
– la
riserva di legge
(ovvero l’obbligo di disciplinare una determinata di legge con fonti di
rango primario);
– la
riserva di giurisdizione
e il
principio del giudice naturale precostituito per legge
(ovvero l’obbligo di predeterminare gli ambiti giurisdizionali e gli organi competenti per
giudicare);
– il
diritto ad agire
in ogni ordine e grado di giudizio;
– il
diritto alla difesa
e la
presunzione di innocenza
.
I diritti inviolabili non possono essere oggetto di revisione costituzionale peggiorativa perché
enumerati nella prima parte della Costituzione, che è considerata immodiicabile poiché con-
tenente i principi fondanti della Repubblica.
Di seguito le principali libertà e i principali diritti sanciti dalla Costituzione.
Libertà personale (art. 13, Cost.)
La libertà della persona non consente la sottoposizione ad alcuna forma di
detenzione
,
ispezio-
ne
o
perquisizione personale
se non nei casi previsti dalla legge o stabiliti, con motivazione,