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Capitolo 3

La Costituzione italiana

53

I

diritti di quarta generazione

si sono affermati nella seconda metà del Novecento a seguito dello

sviluppo economico e tecnologico su scala mondiale, che ha posto nuove domande di tutela della

dignità umana.

Questi diritti di recente affermazione non sono stati tutti ancora formalizzati nella nostra Carta na-

zionale, anche se alcuni di essi hanno trovato collocazione nelle recenti riformulazioni dei Trattati

europei (Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2009; Trattato sul Funziona-

mento dell’Unione europea – TFUE).

Vi rientrano:

-

diritto alla tutela dell’ambiente

;

-

diritto ad uno sviluppo sostenibile

;

-

diritto al controllo delle risorse nazionali

;

-

diritto all’autodeterminazione dei popoli

;

-

diritto alla salvaguardia della propria identità culturale

;

- rispetto della

dignità umana

in ordine ai problemi posti dalle manipolazioni genetiche, dalla bio-

etica e dalle nuove tecnologie della comunicazione.

3.3.1 I

DIRITTI

E

LE

LIBERTÀ

FONDAMENTALI NELLA

C

OSTITUZIONE

ITALIANA

All’interno della Costituzione italiana è prevista la tutela delle principali libertà, delle quali

viene fornito l’elenco e le singole deinizioni.

I limiti all’esercizio delle libertà fondamentali possono derivare unicamente dalla legge (ri-

serva assoluta e relativa della legge), che in ogni caso non può violare il contenuto essenzia-

le di tali diritti come formulato dalle disposizioni costituzionali.

L’art. 2 della Costituzione stabilisce che «

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti invio-

labili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua persona-

lità

».

I diritti inviolabili sono quelli intimamente correlati ad una adeguata garanzia della dignità

della persona e ad essi è orientata l’azione dello Stato.

Il novero dei diritti da considerarsi inviolabili può essere soggetto a modiicazioni in senso

migliorativo e, dunque, l’elenco dei diritti in Costituzione è aperto a nuove acquisizioni.

La garanzia dei diritti inviolabili comporta il dovere da parte degli organi della Repubblica di

assicurare la loro tutela attraverso appositi strumenti giuridici:

– la

riserva di legge

(ovvero l’obbligo di disciplinare una determinata di legge con fonti di

rango primario);

– la

riserva di giurisdizione

e il

principio del giudice naturale precostituito per legge

(ovvero l’obbligo di predeterminare gli ambiti giurisdizionali e gli organi competenti per

giudicare);

– il

diritto ad agire

in ogni ordine e grado di giudizio;

– il

diritto alla difesa

e la

presunzione di innocenza

.

I diritti inviolabili non possono essere oggetto di revisione costituzionale peggiorativa perché

enumerati nella prima parte della Costituzione, che è considerata immodiicabile poiché con-

tenente i principi fondanti della Repubblica.

Di seguito le principali libertà e i principali diritti sanciti dalla Costituzione.

Libertà personale (art. 13, Cost.)

La libertà della persona non consente la sottoposizione ad alcuna forma di

detenzione

,

ispezio-

ne

o

perquisizione personale

se non nei casi previsti dalla legge o stabiliti, con motivazione,