Previous Page  33 / 46 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 33 / 46 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 3

La Costituzione italiana

3.1 Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana

Lo Statuto albertino è stata la principale fonte ordinamentale dell’Italia unita dal 1861 al 1948.

Era una costituzione “

ottriata

”, cioè concessa dal Sovrano (Carlo Alberto, re di Sardegna),

che nel 1848 riconobbe ai sudditi prerogative particolari che limitavano il suo potere garan-

tendo una serie di diritti. Lo Statuto fu recepito dallo Stato unitario nel 1861. Lo Statuto era

un tipo di

costituzione breve e lessibile

ed aveva valore di

legge ordinaria

. Questa sua carat-

teristica ha consentito al Parlamento di adottare leggi ordinarie che hanno modiicato, senza

abrogare lo Statuto, il regime dello Stato durante il periodo fascista, da monarchia costituzio-

nale parlamentare a dittatura del primo ministro «duce del fascismo». La

Camera dei depu-

tati

perse il suo carattere elettivo divenendo la «

Camera dei fasci e delle corporazioni

».

All’indomani della caduta del regime fascista, il nuovo equilibrio politico venutosi a creare nel

Paese trovò espressione normativa nel decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,

poi convertito nella XV disposizione transitoria della Costituzione. Il decreto demandava al po-

polo la scelta della forma di governo, repubblicana o monarchica, disponendo al primo comma

dell’art. 1, che «dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scel-

te dal popolo italiano, che a tal ine eleggerà a suffragio universale diretto e segreto una

Assem-

blea Costituente

per deliberare la nuova Costituzione dello Stato». L’atto legislativo sanciva

anche l’impegno dei ministri a «non compiere ino alla convocazione della Assemblea Costi-

tuente» atti che potessero pregiudicare la «soluzione della questione istituzionale». Il decreto le-

gislativo luogotenenziale n. 98 del 1946 stabilì, inine, che la forma monarchica o repubblicana

dello Stato sarebbe stata deinita direttamente dal popolo mediante referendum.

Il

referendum

istituzionale

si svolse il 2 giugno 1946, contestualmente all’elezione dei depu-

tati all’Assemblea costituente. Questa aveva il compito di scrivere il testo di quella che sarebbe

stata la Costituzione di una Repubblica o di una Monarchia a seconda dell’esito referendario.

I voti in favore della Repubblica furono circa 12 milioni e 700 mila, cioè il 54% dei suffragi

espressi, quelli per la Monarchia 10 milioni e 700 mila. Alla consultazione partecipò l’89%

degli aventi diritto.

I risultati elettorali portano nell’Assemblea costituente tre partiti di massa, Democrazia cri-

stiana, Partito socialista e Partito comunista, ed altri partiti minori.

L’incarico di predisporre il progetto di Costituzione fu conferito ad una

Commissione di 75

deputati

, designati con il criterio di rappresentanza proporzionale tra i diversi gruppi politi-

ci, presieduta da

Meuccio Ruini

.

La complessità e l’urgenza del lavoro spinsero la Commissione a deliberare la suddivisione

in tre sotto-commissioni: la prima, presieduta da

U. Tupini

, per i

diritti e doveri dei cittadini

;

la seconda, presieduta da

U. Terracini

, per l’

ordinamento costituzionale della Repubblica

, la

terza, presieduta da

G. Ghidini

, per i

diritti e i doveri economico-sociali

.