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Capitolo 3
La Costituzione italiana
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La Costituzione è la fonte del diritto primaria per mezzo della quale viene disciplinata l’or-
ganizzazione e il funzionamento del potere pubblico interno e viene, altresì, sancito il com-
plesso dei diritti/doveri dei cittadini e dei rapporti tra questi e lo Stato.
Rispetto al precedente testo costituzionale (lo Statuto albertino), è da rilevare come nella Co-
stituzione italiana non manchino elementi di forte innovazione, come l’istituzione delle Re-
gioni, la promozione delle autonomie locali, il principio del decentramento legislativo e am-
ministrativo.
La Costituzione del 1947 è:
scritta
,
votata
,
lunga
e
rigida
.
Una Costituzione si deinisce
rigida
quando la modiica di un articolo o anche di un com-
ma richiede un procedimento parlamentare cd. “aggravato”. La Costituzione italiana è ap-
punto rigida perché le leggi che la revisionano e le altre leggi costituzionali devono essere
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre
mesi ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seconda votazione (art. 138,
Cost.).
La forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139,
Cost.).
La Costituzione scritta è anche denominata
Costituzione formale
, intesa come insieme delle dispo-
sizioni dalle quali è possibile desumere le norme fondamentali che disciplinano la Repubblica ita-
liana; essa è pertanto distinta dalla cd. “
Costituzione materiale
” che esprime un’interpretazione
delle disposizioni costituzionali in relazione allo scenario politico-economico e sociale di un deter-
minato periodo storico.
Nella Costituzione italiana sono enunciati una serie di principi fondamentali che la caratte-
rizzano, quali:
–
uguaglianza formale e sostanziale
: tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono ugua-
li davanti alla legge (art. 3, comma 1) e devono essere messi nelle condizioni di sviluppa-
re pienamente la loro personalità (art. 3, comma 2);
–
pluralismo
delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle mi-
noranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazioni (art. 18),
di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, comma 1), delle scuole (art. 33, com-
ma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, com. 6), dei sindacati (art.
39) e dei partiti politici (art. 49);
–
il lavoro
è posto alla base della Repubblica (art. 1) come elemento di crescita per la persona e
per la comunità (art. 4, comma 2) costituendo all’insieme diritto e dovere per ogni cittadino;
–
democrazia procedurale
, ovvero preminenza di organi elettivi e di rappresentanza; prin-
cipio di maggioranza ma con tutela delle minoranze, sovranità popolare (art. 1, comma 2);
–
solidarietà
politica, economica e sociale (artt. 2 e 3) o principio di stato sociale;
–
ripudio della guerra
come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle con-
troversie internazionali (art. 11).
3.3 I diritti e le libertà fondamentali nelle Costituzioni moderne
I diritti sono ad un tempo
limite
e
legittimazione
del
potere politico
; lo Stato tutela i diritti ad
esso presupposti.