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Capitolo 3

La Costituzione italiana

51

La Costituzione è la fonte del diritto primaria per mezzo della quale viene disciplinata l’or-

ganizzazione e il funzionamento del potere pubblico interno e viene, altresì, sancito il com-

plesso dei diritti/doveri dei cittadini e dei rapporti tra questi e lo Stato.

Rispetto al precedente testo costituzionale (lo Statuto albertino), è da rilevare come nella Co-

stituzione italiana non manchino elementi di forte innovazione, come l’istituzione delle Re-

gioni, la promozione delle autonomie locali, il principio del decentramento legislativo e am-

ministrativo.

La Costituzione del 1947 è:

scritta

,

votata

,

lunga

e

rigida

.

Una Costituzione si deinisce

rigida

quando la modiica di un articolo o anche di un com-

ma richiede un procedimento parlamentare cd. “aggravato”. La Costituzione italiana è ap-

punto rigida perché le leggi che la revisionano e le altre leggi costituzionali devono essere

adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre

mesi ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seconda votazione (art. 138,

Cost.).

La forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139,

Cost.).

La Costituzione scritta è anche denominata

Costituzione formale

, intesa come insieme delle dispo-

sizioni dalle quali è possibile desumere le norme fondamentali che disciplinano la Repubblica ita-

liana; essa è pertanto distinta dalla cd. “

Costituzione materiale

” che esprime un’interpretazione

delle disposizioni costituzionali in relazione allo scenario politico-economico e sociale di un deter-

minato periodo storico.

Nella Costituzione italiana sono enunciati una serie di principi fondamentali che la caratte-

rizzano, quali:

uguaglianza formale e sostanziale

: tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza,

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono ugua-

li davanti alla legge (art. 3, comma 1) e devono essere messi nelle condizioni di sviluppa-

re pienamente la loro personalità (art. 3, comma 2);

pluralismo

delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle mi-

noranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazioni (art. 18),

di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, comma 1), delle scuole (art. 33, com-

ma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, com. 6), dei sindacati (art.

39) e dei partiti politici (art. 49);

il lavoro

è posto alla base della Repubblica (art. 1) come elemento di crescita per la persona e

per la comunità (art. 4, comma 2) costituendo all’insieme diritto e dovere per ogni cittadino;

democrazia procedurale

, ovvero preminenza di organi elettivi e di rappresentanza; prin-

cipio di maggioranza ma con tutela delle minoranze, sovranità popolare (art. 1, comma 2);

solidarietà

politica, economica e sociale (artt. 2 e 3) o principio di stato sociale;

ripudio della guerra

come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle con-

troversie internazionali (art. 11).

3.3 I diritti e le libertà fondamentali nelle Costituzioni moderne

I diritti sono ad un tempo

limite

e

legittimazione

del

potere politico

; lo Stato tutela i diritti ad

esso presupposti.