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Parte Seconda

Le singole discipline – Diritto costituzionale

www.

edises

.it

dal giudice. Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge,

l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà per-

sonale, da comunicare entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria: se questa non li convalida

nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Libertà di domicilio (art. 14, Cost.)

È la libertà relativa alla

dimora di abituale abitazione

, incluso il luogo di lavoro.

Essa impedisce che siano eseguite ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi

stabiliti dalla legge e secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Limitazioni alla libertà di domicilio (accertamenti e ispezioni) sono possibili per motivi di sanità

e di incolumità pubblica o per ini economici e iscali, secondo la disciplina di leggi speciali.

Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15, Cost.)

Tali diritti attengono non solo alla corrispondenza cartacea ma a tutte le

forme di comunica-

zione

, ad esempio telefonica e telematica (chat tra due soggetti, posta elettronica ad un desti-

natario o ad una

mailing list

chiusa, videoconferenza

one-to-one

). Limitazioni sono ammes-

se soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Le

intercettazioni sono consentite solo per talune categorie di reato (art. 266 c.p.p.).

Libertà di circolazione, di soggiorno nel territorio nazionale, di espatrio e di emigrazione

(artt. 16 e 35, Cost.)

Si tratta di prerogative che non ammettono restrizioni per ragioni politiche; eventuali limita-

zioni stabilite dalla legge dovranno riguardare motivi di sanità o di sicurezza.

La tutela della libertà di circolazione e di soggiorno nel contesto comunitario è sancita dall’art.

45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oltre che dal Trattato sull’Unione

europea (art. 3, comma 2). La libertà di emigrazione è confermata nell’art. 35 Cost. nel qua-

dro della tutela del lavoro italiano all’estero.

Libertà di riunione (art. 17, Cost.)

È garantita a tutti i cittadini purché il diritto sia esercitato paciicamente e senza uso di armi.

La Costituzione distingue tra

riunioni in luogo aperto al pubblico

(es. un teatro) per le qua-

li non occorre preavviso, e

riunioni in luogo pubblico

(es. una piazza) per il cui svolgimen-

to occorre dare preavviso alle autorità di pubblica sicurezza.

Libertà di associazione (art. 18, Cost.)

È il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per ini non vietati dal-

la legge penale. Tale diritto consente lo svolgimento di determinate attività, da parte di più

persone, per realizzare i più diversi obiettivi, dando luogo nel caso anche a

formazioni socia-

li

(

ex

art. 2 Cost.). Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indi-

rettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare o paramilitare.

Libertà di religione (art. 19, Cost.)

I cittadini hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,

individuale o associata, di farne propaganda, cioè attività di proselitismo religioso, e di eser-

citarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti religiosi contrari al buon co-

stume; la professione della fede in forma «associata» implica la possibilità di costituire, mo-

diicare o estinguere associazioni religiose.