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Parte Seconda

Le singole discipline – Diritto costituzionale

www.

edises

.it

Dovere del lavoro (art. 4, comma 2, Cost.)

È inteso come dovere etico di solidarietà: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione.

Dovere dei genitori di mantenere istruire ed educare i igli, anche se nati fuori del matrimo-

nio (art. 30, comma 1, Cost.)

I genitori sono individualmente e solidalmente responsabili dell’esercizio di un dovere fondamen-

tale per la vita umana e per la società, che qui viene declinato su tre livelli, che partono da quello

della vita isica (“mantenere”) per attingere inine a quello della vita spirituale (“educare”). La Re-

pubblica sostiene la famiglia nei suoi compiti primari, tramite le istituzioni dello Stato, degli Enti

territoriali, delle formazioni sociali. L’art. 147 del cod. civ. aggiunge che i genitori devono tener

conto, nel processo educativo, “delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei i-

gli”. L’incapacità dei genitori si deinisce tale quando anche uno solo dei tre doveri non venga

adempiuto, non per impossibilità di mezzi, ma per cattiva volontà. Il giudice può giungere a de-

cretare la decadenza dalla potestà sui igli e all’allontanamento dai genitori, se questi ultimi non

adempiono ai loro doveri e mantengono una condotta gravemente pregiudizievole al benessere dei

minori. Per i igli minori, in situazione di abbandono sia da parte dei genitori che dei parenti, sono

previsti l’istituto dell’afido e dell’adozione. I igli nati fuori dal matrimonio, i quali siano stati ri-

conosciuti da uno o da entrambi i genitori, godono del medesimo trattamento riservato ai igli le-

gittimi. Per il principio di uguaglianza, la legge deve assicurare ai igli naturali ogni tutela giuridi-

ca e morale compatibilmente con i diritti della famiglia legittima.

Dovere di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge (art. 32, comma 2,

Cost.)

Il dovere insorge in presenza di un interesse della collettività, come nel caso delle epidemie

o delle malattie che espongono a grave rischio la pubblica incolumità, e nel rispetto della di-

gnità umana.

3.3.3 L

A

TUTELA

INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL

UOMO

I diritti inviolabili della persona, oltre che dalla nostra Costituzione, come si è visto, sono san-

citi da Carte internazionali, di cui due ratiicate dall’ordinamento italiano.

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Tale dichiarazione fu adottata il 10 dicembre 1948 in ambito ONU: essa riconosce una serie di di-

ritti civili fondamentali (libertà, dignità, uguaglianza ecc.), mentre non sono considerati i diritti so-

ciali economici e culturali. La Dichiarazione, pur priva di valore vincolante, costituisce tuttavia do-

cumento di grande valore etico ed orientativo per le legislazioni nazionali; è da considerarsi, come

solennemente proclamato nella premessa agli articoli, «come ideale da raggiungersi da tutti i popo-

li e da tutte le Nazioni, al ine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemen-

te presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il ri-

spetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere na-

zionale ed internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli

stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione».

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, è stata ratiicata dall’Ita-

lia con legge 4 agosto 1955, n. 848. La CEDU è stata successivamente integrata e modiicata con quat-