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Parte Seconda
Le singole discipline – Diritto costituzionale
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Dovere del lavoro (art. 4, comma 2, Cost.)
È inteso come dovere etico di solidarietà: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione.
Dovere dei genitori di mantenere istruire ed educare i igli, anche se nati fuori del matrimo-
nio (art. 30, comma 1, Cost.)
I genitori sono individualmente e solidalmente responsabili dell’esercizio di un dovere fondamen-
tale per la vita umana e per la società, che qui viene declinato su tre livelli, che partono da quello
della vita isica (“mantenere”) per attingere inine a quello della vita spirituale (“educare”). La Re-
pubblica sostiene la famiglia nei suoi compiti primari, tramite le istituzioni dello Stato, degli Enti
territoriali, delle formazioni sociali. L’art. 147 del cod. civ. aggiunge che i genitori devono tener
conto, nel processo educativo, “delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei i-
gli”. L’incapacità dei genitori si deinisce tale quando anche uno solo dei tre doveri non venga
adempiuto, non per impossibilità di mezzi, ma per cattiva volontà. Il giudice può giungere a de-
cretare la decadenza dalla potestà sui igli e all’allontanamento dai genitori, se questi ultimi non
adempiono ai loro doveri e mantengono una condotta gravemente pregiudizievole al benessere dei
minori. Per i igli minori, in situazione di abbandono sia da parte dei genitori che dei parenti, sono
previsti l’istituto dell’afido e dell’adozione. I igli nati fuori dal matrimonio, i quali siano stati ri-
conosciuti da uno o da entrambi i genitori, godono del medesimo trattamento riservato ai igli le-
gittimi. Per il principio di uguaglianza, la legge deve assicurare ai igli naturali ogni tutela giuridi-
ca e morale compatibilmente con i diritti della famiglia legittima.
Dovere di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge (art. 32, comma 2,
Cost.)
Il dovere insorge in presenza di un interesse della collettività, come nel caso delle epidemie
o delle malattie che espongono a grave rischio la pubblica incolumità, e nel rispetto della di-
gnità umana.
3.3.3 L
A
TUTELA
INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL
’
UOMO
I diritti inviolabili della persona, oltre che dalla nostra Costituzione, come si è visto, sono san-
citi da Carte internazionali, di cui due ratiicate dall’ordinamento italiano.
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Tale dichiarazione fu adottata il 10 dicembre 1948 in ambito ONU: essa riconosce una serie di di-
ritti civili fondamentali (libertà, dignità, uguaglianza ecc.), mentre non sono considerati i diritti so-
ciali economici e culturali. La Dichiarazione, pur priva di valore vincolante, costituisce tuttavia do-
cumento di grande valore etico ed orientativo per le legislazioni nazionali; è da considerarsi, come
solennemente proclamato nella premessa agli articoli, «come ideale da raggiungersi da tutti i popo-
li e da tutte le Nazioni, al ine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemen-
te presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il ri-
spetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere na-
zionale ed internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione».
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, è stata ratiicata dall’Ita-
lia con legge 4 agosto 1955, n. 848. La CEDU è stata successivamente integrata e modiicata con quat-