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PARTE PRIMA

Il ruolo del Dirigente Scolastico

svolgimento della prestazione lavorativa, il Ministero ha emanato la

Nota prot. n.

323 del 10 marzo 2020

. Nella Nota viene affrontata la questione della prestazione

lavorativa degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici.

Per gli assistenti tecnici si afferma che devono provvedere “

alla manutenzione del labo-

ratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili,

supportando altresì l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza

”.

Per i collaboratori scolastici si richiede che essi garantiscano la pulizia degli ambienti

scolastici, la loro custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici. Dovendo ri-

durre al minimo il rischio di contagio e gli spostamenti dei lavoratori, per i collabora-

tori scolastici è possibile attivare il

contingente minimo

stabilito nei contratti integrativi

di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Si pone, quindi, il problema di come formalizzare la condizione giuridica dei colla-

boratori che non rientrano in tale contingente. La Nota avverte che, in tali casi, è

possibile utilizzare le ferie non godute. Una volta esperita tale possibilità, occorre

fare ricorso alla fattispecie della

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile

(art.

1256, c. 2, del Codice Civile): il lavoratore temporaneamente impossibilitato a svol-

gere la prestazione lavorativa, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Lo

stesso articolo del Codice Civile stabilisce che, se tale ritardo si protrae per cause non

imputabili al lavoratore, fino ad un momento nel quale né il lavoratore può essere più

obbligato a svolgere la prestazione, né il datore di lavoro ha interesse a che sia svolta,

allora l’obbligo della prestazione stessa si estingue. In altre parole, se l’impossibilità

di svolgere la prestazione lavorativa si protrae ogni oltre ragionevole intervallo tem-

porale, allora essa non è più dovuta.

La successiva Nota prot. n. 392 del 18 marzo 2020, emanata a seguito dell’entrata in

vigore del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (ossia quando il lavoro agile è ormai la moda-

lità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa), ribadisce quanto afferma-

to nel decreto, ossia che “

in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro

agile, i dirigenti scolastici … dispongono … l’adozione degli strumenti delle ferie pregresse, del

congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contratta-

zione collettiva… Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può motivatamente

esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce ser-

vizio prestato a tutti gli effetti di legge”

. In altre parole, visto il protrarsi dell’emergenza,

la prestazione lavorativa non è più esigibile e il periodo di esenzione dal servizio

equivale al servizio prestato.

2.4 La procedura adottata del Dirigente scolastico

Il passaggio al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione

lavorativa impone al Dirigente scolastico le seguenti incombenze, accennate nella

Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020.

Informativa alla RSU

Si tratta dell’informativa trasmessa alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

circa le prestazioni rese attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione

del lavoro previste dal CCNL vigente.