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6

PARTE PRIMA

Il ruolo del Dirigente Scolastico

5.

misure tecniche e organizzative

per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle

strumentazioni tecnologiche di lavoro;

6. l’esercizio del

potere di controllo del datore di lavoro

sulla prestazione resa dal lavora-

tore all’esterno dei locali aziendali;

7. le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei

locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di

sanzioni disciplinari

.

1.3 Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Il datore di lavoro ha dei

precisi obblighi

nei confronti del lavoratore che ha sotto-

scritto l’accordo:

>

è responsabile della

sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegna-

ti

al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 18 c. 2);

>

garantisce la

salute e la sicurezza del lavoratore

che svolge la prestazione in modalità di

lavoro agile (art. 22 c. 1);

>

consegna al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’

informativa scritta

nella

quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22 c. 1); la prima consegna è

opportuno che sia fatta alla sottoscrizione dell’accordo stesso.

D’altra parte, il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di preven-

zione predisposte dal datore di lavoro (art. 22 c. 2).

1.4 Comunicazioni obbligatorie alla sottoscrizione dell’accordo

Alla sottoscrizione dell’accordo, il datore di lavoro deve effettuare le seguenti

comu-

nicazioni

:

>

consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza

almeno annuale, la medesima

informativa scritta

che consegna al lavoratore per il

quale è stata attivata la modalità di lavoro agile (art. 22 c. 1);

>

presentare

denuncia ai fini assicurativi

alla sede INAIL competente tramite i servizi

on line

disponibili sul portale dell’Istituto, al fine di assicurare i lavoratori dipen-

denti, ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile; tuttavia se il lavoro

agile è attivato per personale dipendente già assicurato per le sue specifiche attività

lavorative, e tali mansioni non variano in modalità agile (non determinando una

variazione del rischio), allora la comunicazione non è necessaria (circ. INAIL n. 48

del 2/11/2017);

>

dare

comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo di lavoro agile

al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali mediante il portale raggiungibile all’indirizzo

www.lavoro.gov.it

, al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione di

tale modalità lavorativa (art. 23 c. 1 e circ. INAIL n. 48 del 2/11/2017).