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PARTE PRIMA
Il ruolo del Dirigente Scolastico
5.
misure tecniche e organizzative
per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro;
6. l’esercizio del
potere di controllo del datore di lavoro
sulla prestazione resa dal lavora-
tore all’esterno dei locali aziendali;
7. le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei
locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari
.
1.3 Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
Il datore di lavoro ha dei
precisi obblighi
nei confronti del lavoratore che ha sotto-
scritto l’accordo:
>
è responsabile della
sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegna-
ti
al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 18 c. 2);
>
garantisce la
salute e la sicurezza del lavoratore
che svolge la prestazione in modalità di
lavoro agile (art. 22 c. 1);
>
consegna al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’
informativa scritta
nella
quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22 c. 1); la prima consegna è
opportuno che sia fatta alla sottoscrizione dell’accordo stesso.
D’altra parte, il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di preven-
zione predisposte dal datore di lavoro (art. 22 c. 2).
1.4 Comunicazioni obbligatorie alla sottoscrizione dell’accordo
Alla sottoscrizione dell’accordo, il datore di lavoro deve effettuare le seguenti
comu-
nicazioni
:
>
consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza
almeno annuale, la medesima
informativa scritta
che consegna al lavoratore per il
quale è stata attivata la modalità di lavoro agile (art. 22 c. 1);
>
presentare
denuncia ai fini assicurativi
alla sede INAIL competente tramite i servizi
on line
disponibili sul portale dell’Istituto, al fine di assicurare i lavoratori dipen-
denti, ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile; tuttavia se il lavoro
agile è attivato per personale dipendente già assicurato per le sue specifiche attività
lavorative, e tali mansioni non variano in modalità agile (non determinando una
variazione del rischio), allora la comunicazione non è necessaria (circ. INAIL n. 48
del 2/11/2017);
>
dare
comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo di lavoro agile
al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali mediante il portale raggiungibile all’indirizzo
www.lavoro.gov.it, al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione di
tale modalità lavorativa (art. 23 c. 1 e circ. INAIL n. 48 del 2/11/2017).