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CAPITOLO

1

Il lavoro agile nei tempi ordinari

1.1 Definizione

Il lavoro agile è regolamentato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure

per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’ar-

ticolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. In particolare il

tema è trattato dal Capo II della stessa legge, dall’art. 18 all’art. 24.

All’art. 18 c. 1, il lavoro agile è definito “

quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,

cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di

strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa

”.

In termini di luoghi e tempi di svolgimento del lavoro agile, l’art. 18 c. 1 prevede

che “

la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte

all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro

giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

”.

In altre parole, il monte ore lavorative non cambia, anche se le ore lavorative possono

essere svolte con una certa flessibilità e non entro i rigidi orari lavorativi previsti dal

lavoro in presenza. Inoltre, il lavoro viene svolto in parte nella sede lavorativa ed in

parte fuori da essa (ad esempio, a casa del lavoratore).

In particolare, all’art. 18 c. 3 si afferma che il lavoro agile è applicabile anche “

nei

rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

”.

1.2 L’accordo individuale sulla modalità di lavoro agile

Per accedere alla modalità di lavoro agile il dipendente deve produrre una richiesta,

indirizzata al datore di lavoro e che è soggetta ad una valutazione di quest’ultimo. In

caso di valutazione positiva, il lavoro agile si attiva mediante un

accordo

, sottoscritto

tra il datore di lavoro e il lavoratore che ne fa richiesta.

Gli artt. 19 e 21 definiscono i

contenuti essenziali dell’accordo individuale

, stipulato

per iscritto, relativo alla modalità di lavoro agile, ovvero:

1.

disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa

svolta all’esterno dei locali azien-

dali anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di lavoro

e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;

2.

durata

(l’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato);

3. preavviso in caso di

recesso

(negli accordi a tempo indeterminato per il recesso

è necessario un preavviso di almeno 30 giorni, mentre, per i lavoratori disabili

il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere

inferiore a 90 giorni);

4.

tempi di riposo

del lavoratore;