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CAPITOLO

2

Il lavoro agile nei tempi di emergenza

2.1 Il lavoro agile all’insorgere dell’emergenza

All’insorgere dell’emergenza COVID-19, il Decreto Legge (D.L.) n. 6 del 23 febbraio

2020 ha previsto all’art. 1 c. 2 lett.

o

) la possibilità di adottare la modalità di lavo-

ro agile come misura di distanziamento sociale al fine di contenere la diffusione

dell’epidemia. Di conseguenza, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

(D.P.C.M.) del 23 febbraio 2020 ha previsto il lavoro agile come modalità lavorativa

automaticamente applicabile nelle aree caratterizzate dell’emergenza epidemiologi-

ca (che al momento erano piuttosto circoscritte sul territorio nazionale). Difatti l’art.

3 c. 1 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020 ha previsto che “

la modalità di lavoro agile discipli-

nata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automati-

ca ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazio-

ni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni

e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti

”. Tuttavia il c. 2 ha previsto che le

comunicazioni a carico del datore di lavoro fossero comunque effettuate, anche se

in modalità semplificata. Con i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri questa disposizione è stata via via estesa a tutte le zone in cui è stata dichiarata

l’emergenza epidemiologica, fino ad essere prevista sull’intero territorio nazionale.

Per le scuole, le prime istruzioni operative, su come adottare la modalità

lavoro agi-

le nell’ambito dell’istituzione scolastica

, sono state emanate con la

nota prot. n.

278 del 6 marzo 2020

. Qui si stabilisce che “

è attribuita a ciascun Dirigente scolastico

la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne

richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione

scolastica

”.

Inoltre, si individuano dei

prerequisiti

per poter concedere la modalità di lavoro

agile. Essi sono:

>

il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve

risultare gestibile a distanza;

>

il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domici-

lio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e

deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;

>

le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.

Inoltre, nel caso di un numero elevato di richieste di lavoro agile, il Dirigente scolasti-

co deve dare la precedenza ai soggetti portatori di patologie che li rendano maggior-

mente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto

per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a segui-

to della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia.