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CAPITOLO
2
Il lavoro agile nei tempi di emergenza
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La Nota inoltre delinea sommariamente con quale modalità le istituzioni scolastiche
devono organizzare il proprio funzionamento alla luce del D.L. n. 18 del 17 marzo
2020. In particolare si afferma che le istituzioni scolastiche garantiscono:
>
i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
>
i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria pro-
grammazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il
contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;
>
il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.
In merito alla chiusura delle sedi delle istituzioni scolastiche si afferma che:
>
i plessi scolastici che non ospitano strutture amministrative dovranno essere chiusi;
>
lo svolgimento in sede delle attività amministrativo-contabili dovrà essere limitata
solo a quelle operazioni indifferibili, il cui svolgimento non può essere effettuato
in forma agile.
2.3 Mansioni che non possono essere svolte in modalità di lavoro agile
Ovviamente, uno dei problemi che immediatamente si sono evidenziati è che non
tutti i dipendenti della pubblica amministrazione svolgono lavori che si prestano fa-
cilmente alla modalità di lavoro agile; alcuni lavori sono oggettivamente impossibili
da svolgere da remoto. Nell’ambito delle istituzioni scolastiche si pensi ai compiti di
vigilanza sugli studenti e di pulizia degli ambienti scolastici effettuati dal personale
ausiliario (i collaboratori scolastici), oppure al lavoro svolto dal personale tecnico (as-
sistenti tecnici), strettamente legato alle attività didattiche svolte nei laboratori dell’i-
stituzione scolastica. In linea di principio, anche per i docenti può apparire forzata
la scelta di adottare modalità di lavoro agile, considerato che il lavoro dei docenti è
normalmente svolto in presenza degli alunni, nella sede dell’istituto scolastico. Come
vedremo di seguito, quest’ultima difficoltà è stata aggirata mediante l’utilizzo della
didattica a distanza.
In merito all’impossibilità di svolgere mansioni in modalità di lavoro agile, l’art. 87 c.
3 descrive già alcuni possibili scenari:
“
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile … le amministrazioni utilizzano gli
strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi
istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni
possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal
servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge...
”.
Pertanto, per i dipendenti il cui profilo professionale non preveda mansioni che è
possibile svolgere in modalità di lavoro agile e per i quali non sia necessaria la pre-
senza in sede, i dirigenti/datori di lavoro devono provvedere a mettere il dipendente
in ferie o utilizzare altri strumenti previsti dagli specifici contratti di lavoro.
Tuttavia, il periodo emergenziale potrebbe durare tanto a lungo da non poter essere
colmato con tutti gli strumenti previsti dal contratto e che non sia necessaria la pre-
senza del lavoratore in sede; in tal caso, il personale viene esentato dal servizio e tale
periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.
In merito a tale problematica, quando le attività didattiche erano già sospese sull’in-
tero territorio nazionale, ma il lavoro agile non era ancora la modalità ordinaria di