Previous Page  22 / 34 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 22 / 34 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

8

PARTE PRIMA

Il ruolo del Dirigente Scolastico

2.2 Il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione

lavorativa

Una ulteriore semplificazione (la massima possibile) viene raggiunta con il D.L. n.

18 del 17 marzo 2020, in piena emergenza epidemiologica. All’art. 87 c. 1 e 2 del

decreto, rubricato come “

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal

servizio e di procedure concorsuali

”, si stabilisce (dopo le modifiche apportate in sede di

conversione) quanto segue:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 … il lavoro

agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche ammi-

nistrazioni … che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le atti-

vità che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione

della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti

[per il lavoro

agile]

...

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti infor-

matici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In

tali casi …

[il datore di lavoro non è responsabile della sicurezza e della funzionalità

degli strumenti adottati dal lavoratore]

.

In altre parole, il

lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento del lavo-

ro nella pubbliche amministrazioni

; l’eccezione è rappresentata dal lavoro effettua-

to dal personale in presenza negli uffici. Poiché il lavoro agile viene adottato in modo

massiccio per ragioni emergenziali, il datore di lavoro è esonerato dallo stipulare

gli accordi individuali con i dipendenti, non deve effettuare alcuna comunicazione

al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, all’INAIL e al Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali. Inoltre, il datore di lavoro non ha l’obbligo di fornire ai

dipendenti gli strumenti per effettuare il lavoro agile, né è responsabile della loro

sicurezza. Si tratta ovviamente di una norma che sembra travalicare diverse tutele dei

lavoratori, anche in termini di salute e sicurezza; tuttavia, nel periodo di emergenza

epidemiologica, si è ritenuto che la maggior salvaguardia possibile per il lavoratore

fosse quella di lavorare a casa, favorendo il distanziamento sociale e minimizzando

il rischio di contagio.

A seguito dell’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il Ministero dell’Istru-

zione ha indirizzato alle istituzioni scolastiche la

Nota prot. n. 392 del 18 marzo

2020

, che riprende i concetti presenti nel Decreto Legge. Nella Nota si sottolinea

che l’adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della pre-

stazione lavorativa va intesa, in sostanza, come la necessità “

di mantenere “attive” e

aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura ‘fisica’

di un edificio

”. Nella nota si chiarisce anche la posizione del Dirigente scolastico in

merito alla propria prestazione lavorativa svolta in modalità di lavoro agile. Difatti si

afferma che il Dirigente scolastico organizza i tempi ed i modi della propria attività

e pertanto non vi è “

necessità

di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la

necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile ‘virtuale’, dell’i-

stituzione scolastica

”.