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PARTE PRIMA
Il ruolo del Dirigente Scolastico
2.2 Il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa
Una ulteriore semplificazione (la massima possibile) viene raggiunta con il D.L. n.
18 del 17 marzo 2020, in piena emergenza epidemiologica. All’art. 87 c. 1 e 2 del
decreto, rubricato come “
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali
”, si stabilisce (dopo le modifiche apportate in sede di
conversione) quanto segue:
“
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 … il lavoro
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche ammi-
nistrazioni … che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le atti-
vità che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione
della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti
[per il lavoro
agile]
...
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti infor-
matici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In
tali casi …
[il datore di lavoro non è responsabile della sicurezza e della funzionalità
degli strumenti adottati dal lavoratore]
”
.
In altre parole, il
lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento del lavo-
ro nella pubbliche amministrazioni
; l’eccezione è rappresentata dal lavoro effettua-
to dal personale in presenza negli uffici. Poiché il lavoro agile viene adottato in modo
massiccio per ragioni emergenziali, il datore di lavoro è esonerato dallo stipulare
gli accordi individuali con i dipendenti, non deve effettuare alcuna comunicazione
al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, all’INAIL e al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Inoltre, il datore di lavoro non ha l’obbligo di fornire ai
dipendenti gli strumenti per effettuare il lavoro agile, né è responsabile della loro
sicurezza. Si tratta ovviamente di una norma che sembra travalicare diverse tutele dei
lavoratori, anche in termini di salute e sicurezza; tuttavia, nel periodo di emergenza
epidemiologica, si è ritenuto che la maggior salvaguardia possibile per il lavoratore
fosse quella di lavorare a casa, favorendo il distanziamento sociale e minimizzando
il rischio di contagio.
A seguito dell’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il Ministero dell’Istru-
zione ha indirizzato alle istituzioni scolastiche la
Nota prot. n. 392 del 18 marzo
2020
, che riprende i concetti presenti nel Decreto Legge. Nella Nota si sottolinea
che l’adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della pre-
stazione lavorativa va intesa, in sostanza, come la necessità “
di mantenere “attive” e
aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura ‘fisica’
di un edificio
”. Nella nota si chiarisce anche la posizione del Dirigente scolastico in
merito alla propria prestazione lavorativa svolta in modalità di lavoro agile. Difatti si
afferma che il Dirigente scolastico organizza i tempi ed i modi della propria attività
e pertanto non vi è “
necessità
di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la
necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile ‘virtuale’, dell’i-
stituzione scolastica
”.