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PARTE PRIMA

Il ruolo del Dirigente Scolastico

ricalcando l’orario delle lezioni in vigore al momento della sospensione delle attività

didattiche in presenza.

Tornando al significato da attribuire alla firma del docente, la specifica disposizione

dirigenziale potrebbe stabilire quanto segue:

>

se, per una determinata ora di lezione, un docente realizza una attività di didattica

a distanza (sia essa sincrona o asincrona), il docente può firmare il registro elet-

tronico in quella specifica ora nella quale ha deciso di collocare temporalmente

l’attività;

>

la firma apposta dal docente NON attesterà la sua presenza a scuola, in quanto sono

sospese le attività didattiche in presenza, ma attesterà la semplice realizzazione di

una attività didattica a distanza secondo i modi e i tempi che lo stesso docente spe-

cificherà nella documentazione allegata all’attività stessa;

>

qualora il registro elettronico dovesse permettere l’inserimento di una nota con-

testualmente alla firma del registro, nella nota stessa potrebbe essere specificato,

da parte del docente, che “

La firma è apposta ai sensi delle disposizioni dirigenziali prot.

n. XXXX del XX/XX/2020 e attesta la realizzazione di una attività didattica a distanza

relativa a…

”.

3.5 La validità dell’anno scolastico

Prima di affrontare il problema della rilevazione delle assenze degli alunni nelle

attività didattiche a distanza, è importante chiarire alcuni aspetti relativi alla validità

dell’anno scolastico.

In via generale, l’art. 74 del D.Lgs. 297/1994 stabilisce che “

allo svolgimento delle lezioni

sono assegnati almeno 200 giorni

”. Ciò lascia intendere che un anno scolastico costituito

da meno di 200 giorni di lezione non abbia validità: un problema, vista l’interruzione

prolungata delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica.

Innanzitutto, è possibile fare riferimento alla Faq n. 11 del Ministero dell’Istruzione

sull’emergenza Coronavirus, reperibile all’indirizzo

https://www.istruzione.it/coro-

navirus/faq.html. Qui si afferma che “

le assenze degli alunni nei periodi di sospensione

“forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno sco-

lastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse rag-

giungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a

cause di forza maggiore”.

In realtà, già in passato, per altre emergenze determinate da calamità naturali, si è

decretata la validità dell’anno scolastico anche in mancanza del numero minimo di

200 giorni di lezione. Tuttavia questi episodi riguardavano solo alcune zone specifi-

che del territorio nazionale, colpite dalle calamità.

Nel caso dell’emergenza COVID-19, la validità dell’anno scolastico è stata formaliz-

zata ndall’art. 32 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, laddove si stabilisce che “

qualora le

istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200

giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-

2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297

”.