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PARTE PRIMA

Il ruolo del Dirigente Scolastico

tiche in presenza, con le attività asincrone, che comportano uno studio autonomo

dello studente e dei ritmi meno serrati. All’interno del proprio orario disciplinare,

ciascun docente può prevedere momenti di didattica sincroni e momenti di didattica

asincroni. In tal caso è bene concertare, con l’intero consiglio di classe, una distribu-

zione equilibrata di tali attività, all’interno dell’orario delle lezioni.

Per comprendere meglio questo aspetto, si pensi ad un’ora di lezione frontale in

didattica sincrona (ad esempio attraverso una videoconferenza) ed un’ora di lezione

frontale fatta in presenza in classe. La prima è molto più stancante, anche da un pun-

to di vista fisico, in quanto lo studente deve sforzarsi di guardare uno schermo per 60

minuti consecutivi. Se in una mattinata si accumulano due o tre ore consecutive di

lezioni frontali tramite videoconferenza, è evidente che lo studente ne uscirà molto

più stanco rispetto a quando deve seguire tre ore di lezione frontale in presenza.

In effetti, questo discorso che appare intuitivo trova perfetta formalizzazione nella

normativa vigente sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Difatti, nel caso della didattica a distanza, per gli studenti e per i docenti della scuo-

la primaria e della scuola dell’infanzia, si profila la possibilità di essere configurati

come videoterminalisti. La definizione di videoterminalista è riportata nell’art. 173

c. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). Il

videoterminalista è definito come il “

lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di vi-

deoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali

”. Essendo l’orario sco-

lastico delle lezioni superiore alle 20 ore, gli studenti potrebbero essere considerati

dei possibili videoterminalisti, se la didattica sincrona supera le venti ore settimanali.

Parimenti, siccome i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono

impegnati rispettivamente per 25 e 22 ore settimanali di lezione, anche per tali figu-

re può configurarsi la condizione di videoterminalista, qualora optassero di svolgere

attività sincrone per più di venti ore settimanali, ossia per la quasi totalità del loro

orario di servizio settimanale.

L’art. 173 del D.Lgs. 81/2008 definisce le modalità di svolgimento quotidiano del

lavoro del video terminalista. In particolare:

1. il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovve-

ro cambiamento di attività; tale pausa generalmente è quantificabile in quindici

minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale;

2. è comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine

dell’orario di lavoro;

3. nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della

risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,

tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro;

4. nel computo delle venti ore per definire il videoterminalista, sono dedotte le pau-

se di cui al punto 1.

Pertanto, nel caso in cui lo studente o il docente fosse impegnato per più di venti

ore settimanali di fronte ad un terminale per le attività didattiche a distanza, egli

si configurerebbe come videoterminalista ed avrebbe diritto a 15 minuti di pausa

ogni due ore di utilizzo continuativo del videoterminale. Per tale motivo, risulta più

funzionale ridurre ciascuna attività didattica sincrona a 50 minuti, in modo da farla

concludere 5 minuti prima dell’inizio dell’ora di lezione successiva ed avendo cura

che l’attività didattica successiva inizi 5 minuti dopo l’inizio fissato della lezione.