

8
Parte Prima
Ambito normativo: il lungo cammino dell’integrazione
www.
edises
.it
soriali comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento e inserimento
nella vita lavorativa e sociale, cui il concetto di portatore di handicap comunemen-
te si riferisce
».
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la
scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Sta-
to vengono assicurati:
>
il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso
e viceversa, a carico dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
>
l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’elimi-
nazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
>
l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
Il diritto all’istruzione è garantito anche ai minori portatori di handicap rico-
verati nei
centri degenza e di recupero
. L’art. 29 stabilisce che, laddove sia
accertata l’impossibilità di far frequentare ai «minorati» la scuola dell’obbligo,
ed esclusivamente in quest’ipotesi, il Ministro per la Pubblica Istruzione, per la
scuola media
, o il provveditore agli studi, per l’
istruzione elementare
– d’intesa
con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, purché convenzionati – provvede all’istituzione, per i minori
ricoverati, di
classi normali quali sezioni staccate della scuola statale
. Le
sezioni presso i centri di recupero possono essere aperte anche agli
alunni non
minorati
. Il docente è tenuto a svolgere i
programmi normali
e ad aggiornare
gli allievi sul programma scolastico non svolto.
Anche per gli
adulti
sono istituiti corsi di scuola popolare per l’eliminazione di
ogni caso di
analfabetismo primario e di ritorno
, nonché per il compimento dell’
i-
struzione obbligatoria
. E per gli appartenenti a famiglie di disagiata condizione
economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della
capacità lavorativa, e ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, l’art. 30
prevede l’
esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie
.
La L. 20 settembre 1971, n. 820, istitutiva della
scuola a tempo pieno
, favorirà
le condizioni affinché anche questa sia in grado di accogliere gli alunni disabili.
Diritti dei disabili mentali (1971)
Il 21 dicembre 1971 l’
Assemblea Generale delle Nazioni Unite
promulgava la
Dichiarazione dei di-
ritti dei disabili mentali
, nella quale si riconoscevano a tali soggetti, qualunque fosse l’origine, la
natura e il grado del loro handicap, il diritto ad avere le stesse prerogative fondamentali degli altri
cittadini e, tra le altre cose, il diritto all’
istruzione
e alla
formazione professionale
.
Nel dettaglio ecco l’elenco delle prerogative riconosciute:
• Il termine «portatore di handicap» designa qualunque persona incapace di garantirsi per proprio
conto, in tutto o in parte, le necessità di una vita individuale e/o sociale normale, in ragione di
una minorazione, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.
• Il portatore di handicap deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Tali
diritti debbono essere riconosciuti a tutti i portatori di handicap senza eccezione alcuna e senza
distinzione o discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di