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Parte Prima

Ambito normativo: il lungo cammino dell’integrazione

www.

edises

.it

soriali comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento e inserimento

nella vita lavorativa e sociale, cui il concetto di portatore di handicap comunemen-

te si riferisce

».

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la

scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Sta-

to vengono assicurati:

>

il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso

e viceversa, a carico dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

>

l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’elimi-

nazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

>

l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

Il diritto all’istruzione è garantito anche ai minori portatori di handicap rico-

verati nei

centri degenza e di recupero

. L’art. 29 stabilisce che, laddove sia

accertata l’impossibilità di far frequentare ai «minorati» la scuola dell’obbligo,

ed esclusivamente in quest’ipotesi, il Ministro per la Pubblica Istruzione, per la

scuola media

, o il provveditore agli studi, per l’

istruzione elementare

– d’intesa

con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione,

pubblici e privati, purché convenzionati – provvede all’istituzione, per i minori

ricoverati, di

classi normali quali sezioni staccate della scuola statale

. Le

sezioni presso i centri di recupero possono essere aperte anche agli

alunni non

minorati

. Il docente è tenuto a svolgere i

programmi normali

e ad aggiornare

gli allievi sul programma scolastico non svolto.

Anche per gli

adulti

sono istituiti corsi di scuola popolare per l’eliminazione di

ogni caso di

analfabetismo primario e di ritorno

, nonché per il compimento dell’

i-

struzione obbligatoria

. E per gli appartenenti a famiglie di disagiata condizione

economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della

capacità lavorativa, e ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, l’art. 30

prevede l’

esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie

.

La L. 20 settembre 1971, n. 820, istitutiva della

scuola a tempo pieno

, favorirà

le condizioni affinché anche questa sia in grado di accogliere gli alunni disabili.

Diritti dei disabili mentali (1971)

Il 21 dicembre 1971 l’

Assemblea Generale delle Nazioni Unite

promulgava la

Dichiarazione dei di-

ritti dei disabili mentali

, nella quale si riconoscevano a tali soggetti, qualunque fosse l’origine, la

natura e il grado del loro handicap, il diritto ad avere le stesse prerogative fondamentali degli altri

cittadini e, tra le altre cose, il diritto all’

istruzione

e alla

formazione professionale

.

Nel dettaglio ecco l’elenco delle prerogative riconosciute:

• Il termine «portatore di handicap» designa qualunque persona incapace di garantirsi per proprio

conto, in tutto o in parte, le necessità di una vita individuale e/o sociale normale, in ragione di

una minorazione, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.

• Il portatore di handicap deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Tali

diritti debbono essere riconosciuti a tutti i portatori di handicap senza eccezione alcuna e senza

distinzione o discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di