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Parte Prima

Ambito normativo: il lungo cammino dell’integrazione

www.

edises

.it

umana che non pregiudicava la dignità dell’individuo. Tali valori trovarono

terreno fertile nella Rivoluzione Francese, quando con la Dichiarazione uni-

versale dei diritti dell’uomo venne sancito il diritto all’uguaglianza per tutti gli

uomini, a prescindere dal ceto sociale, dal sesso, dalla razza e dalle condizioni

fisiche e psichiche. Risale a questo periodo l’istituzione delle prime case di

cura in Francia e in Inghilterra per l’assistenza sanitaria ai disabili.

In Italia bisognerà attendere la fine del XIX secolo per l’apertura dei primi centri

specializzati nella cura dei portatori di handicap.

Nel 1898 il neuropsichiatra infantile

Sante De Sanctis

(1862-1935) fondò a

Roma un centro per la cura e la riabilitazione dei bambini affetti da deficit psi-

cofisici e sempre a Roma, in quel periodo, sorse la prima scuola magistrale or-

tofrenica diretta da

Maria Montessori

(1870-1952), che proprio con De Sanctis

aveva attivamente collaborato.

Furono istituite le prime

scuole speciali

, per iniziativa di talune amministrazioni

comunali o di enti assistenziali privati e religiosi, affinché fosse garantita assi-

stenza educativa ai bambini in situazioni di deficit. Il regime fascista, lungi dal

proseguire su questa strada, trascurò in maniera assoluta la scolarizzazione dei

disabili. Il R.D. 31 dicembre 1923, n. 3126 (cosiddetta «Riforma Gentile») esten-

deva l’obbligo scolastico solo ai ciechi e ai sordomuti che non presentassero altre

anormalità. L’istruzione, peraltro, doveva essere impartita ai sordomuti in appo-

site «classi differenziali» e ai ciechi in speciali istituti. L’art. 5 del R.D. 4 maggio

1925, n. 653, attribuiva al preside la facoltà di allontanare dall’istituto «gli alunni

affetti da malattie contagiose o ripugnanti».

Il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (

Testo Unico delle leggi sull’istruzione elementare

),

nel sancire l’obbligatorietà dell’istruzione dal sesto al quattordicesimo anno di

età (art. 171), ne confermava l’estensione ai ciechi e ai sordomuti (art. 175).

Era poi previsto che questi sostenessero, rispettivamente al quattordicesimo e al

sedicesimo anno, un esame presso uno degli istituti riconosciuti dalla legge qua-

lora alla loro istruzione avessero provveduto i genitori privatamente (art. 177).

Il R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, recante il regolamento generale sui servizi dell’i-

struzione elementare, dispose l’istituzione di

scuole speciali per sordomuti

,

scuole speciali per ciechi

,

classi differenziali per ritardati e/o indiscipli-

nati

.

L’art. 405, lett. b), disponeva che l’obbligo scolastico, per i

fanciulli ciechi e

sordomuti

, doveva adempiersi con la frequenza delle scuole ad essi riservate.

L’art. 406 precisava che, per i

fanciulli ciechi

che non ricevessero l’istruzione in

scuole private o paterne, l’istruzione elementare era impartita: a) fino alla terza

classe elementare, negli istituti all’uopo designati e presso le pubbliche scuole

elementari specializzate; b) dalla quarta classe elementare in poi, nelle scuole

elementari comuni.

Per i

fanciulli

sordomuti

, i quali non ricevessero istruzione paterna, l’obbligo

dell’istruzione andava assolto presso i regi istituti dei sordomuti di Roma, Mi-

lano e Palermo, presso gli istituti a ciò designati e presso le pubbliche scuole o

classi elementari ad essi esclusivamente riservate (art. 408).