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Parte Prima
Ambito normativo: il lungo cammino dell’integrazione
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umana che non pregiudicava la dignità dell’individuo. Tali valori trovarono
terreno fertile nella Rivoluzione Francese, quando con la Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo venne sancito il diritto all’uguaglianza per tutti gli
uomini, a prescindere dal ceto sociale, dal sesso, dalla razza e dalle condizioni
fisiche e psichiche. Risale a questo periodo l’istituzione delle prime case di
cura in Francia e in Inghilterra per l’assistenza sanitaria ai disabili.
In Italia bisognerà attendere la fine del XIX secolo per l’apertura dei primi centri
specializzati nella cura dei portatori di handicap.
Nel 1898 il neuropsichiatra infantile
Sante De Sanctis
(1862-1935) fondò a
Roma un centro per la cura e la riabilitazione dei bambini affetti da deficit psi-
cofisici e sempre a Roma, in quel periodo, sorse la prima scuola magistrale or-
tofrenica diretta da
Maria Montessori
(1870-1952), che proprio con De Sanctis
aveva attivamente collaborato.
Furono istituite le prime
scuole speciali
, per iniziativa di talune amministrazioni
comunali o di enti assistenziali privati e religiosi, affinché fosse garantita assi-
stenza educativa ai bambini in situazioni di deficit. Il regime fascista, lungi dal
proseguire su questa strada, trascurò in maniera assoluta la scolarizzazione dei
disabili. Il R.D. 31 dicembre 1923, n. 3126 (cosiddetta «Riforma Gentile») esten-
deva l’obbligo scolastico solo ai ciechi e ai sordomuti che non presentassero altre
anormalità. L’istruzione, peraltro, doveva essere impartita ai sordomuti in appo-
site «classi differenziali» e ai ciechi in speciali istituti. L’art. 5 del R.D. 4 maggio
1925, n. 653, attribuiva al preside la facoltà di allontanare dall’istituto «gli alunni
affetti da malattie contagiose o ripugnanti».
Il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (
Testo Unico delle leggi sull’istruzione elementare
),
nel sancire l’obbligatorietà dell’istruzione dal sesto al quattordicesimo anno di
età (art. 171), ne confermava l’estensione ai ciechi e ai sordomuti (art. 175).
Era poi previsto che questi sostenessero, rispettivamente al quattordicesimo e al
sedicesimo anno, un esame presso uno degli istituti riconosciuti dalla legge qua-
lora alla loro istruzione avessero provveduto i genitori privatamente (art. 177).
Il R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, recante il regolamento generale sui servizi dell’i-
struzione elementare, dispose l’istituzione di
scuole speciali per sordomuti
,
scuole speciali per ciechi
,
classi differenziali per ritardati e/o indiscipli-
nati
.
L’art. 405, lett. b), disponeva che l’obbligo scolastico, per i
fanciulli ciechi e
sordomuti
, doveva adempiersi con la frequenza delle scuole ad essi riservate.
L’art. 406 precisava che, per i
fanciulli ciechi
che non ricevessero l’istruzione in
scuole private o paterne, l’istruzione elementare era impartita: a) fino alla terza
classe elementare, negli istituti all’uopo designati e presso le pubbliche scuole
elementari specializzate; b) dalla quarta classe elementare in poi, nelle scuole
elementari comuni.
Per i
fanciulli
sordomuti
, i quali non ricevessero istruzione paterna, l’obbligo
dell’istruzione andava assolto presso i regi istituti dei sordomuti di Roma, Mi-
lano e Palermo, presso gli istituti a ciò designati e presso le pubbliche scuole o
classi elementari ad essi esclusivamente riservate (art. 408).