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Parte Prima

Ambito normativo: il lungo cammino dell’integrazione

www.

edises

.it

Nel secondo caso, il rapporto flessibile può anche indicarsi con la proporzione 1/4 - 1/5, e può pure

verificarsi l’opportunità di un servizio itinerante. Tale prestazione deve svolgersi in una scuola

aperta e fornita del servizio di un’équipe che abbia almeno la seguente composizione: assistenti

sociali, psicologo, pedagogista specializzato; tecnici riabilitativi e specialisti clinici adatti a seguire

le dinamiche dei singoli casi (diagnosi, trattamento, verifica).

I modi di

formazione

e di

funzionamento dei gruppi di attività

possono essere vari, in relazione

alle diversità delle situazioni, in corrispondenza al tipo di attività scelte, alle esigenze dei singoli

alunni e dei gruppi, ecc.

1.4

 La circolare ministeriale n. 227/1975

Prendendo le mosse dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, la prima a percepire – a be-

neficio dei

mutilati

e degli

invalidi civili

– l’esigenza che l’istruzione obbligatoria

avesse luogo nelle classi ordinarie normali della scuola pubblica, la circolare

ministeriale 8 agosto 1975, n. 227 adotta in ambito scolastico il

principio del-

la massima integrazione nelle classi normali

, prevedendo

regolamentazioni

progressive e future

, perché l’obiettivo da raggiungere – l’inserimento degli han-

dicappati – deve essere reso possibile «

dalla stessa trasformazione e dal rinnova-

mento delle scuole comuni, che dovranno essere progressivamente messe in grado

di accogliere anche i discenti che, nell’età dell’obbligo scolastico, presentino parti-

colari difficoltà di apprendimento e di adattamento

».

Per conseguire risultati apprezzabili – precisa la circolare – «

vanno studiati

tempi e forme concreti di interventi significativi sui quali occorrerà richiamare

l’attenzione e cercare il consenso degli organi collegiali di governo delle istituzioni

scolastiche, per l’alto valore democratico che l’integrazione scolastica degli alunni

handicappati riveste

».

Il raggiungimento dell’integrazione – si legge ancora nella circolare – richiede

certamente un nuovo modo di essere della scuola, ma sollecita e impone anche

decisioni graduali e coerenti sul piano dell’azione amministrativa. Di seguito le

principali disposizioni contenute nella circolare.

1.4.1

 Raggruppamenti di scuole

Individuazione, in ciascuna provincia, di uno o due gruppi di scuole – per le

province più grandi anche più di due gruppi – costituiti ciascuno da una

scuola

materna

, una

scuola elementare

e una

scuola media

.

Parametri ottimali:

>

un minimo di

dieci classi

(con una punta possibilmente non superiore alle

quindici) per la

scuola elementare

;

>

un minimo di

nove classi

(con una punta possibilmente non superiore alle

ventiquattro) per la

scuola media

.

Le scuole prescelte devono disporre di qualche aula in più per prevedibili espan-

sioni e per lo svolgimento di

attività speciali ed extracurriculari

, di palestra o

salone, di apposito locale per il servizio medico e di sufficiente spazio all’aperto.