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Parte Prima
Ambito normativo: il lungo cammino dell’integrazione
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Nel secondo caso, il rapporto flessibile può anche indicarsi con la proporzione 1/4 - 1/5, e può pure
verificarsi l’opportunità di un servizio itinerante. Tale prestazione deve svolgersi in una scuola
aperta e fornita del servizio di un’équipe che abbia almeno la seguente composizione: assistenti
sociali, psicologo, pedagogista specializzato; tecnici riabilitativi e specialisti clinici adatti a seguire
le dinamiche dei singoli casi (diagnosi, trattamento, verifica).
I modi di
formazione
e di
funzionamento dei gruppi di attività
possono essere vari, in relazione
alle diversità delle situazioni, in corrispondenza al tipo di attività scelte, alle esigenze dei singoli
alunni e dei gruppi, ecc.
1.4
La circolare ministeriale n. 227/1975
Prendendo le mosse dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, la prima a percepire – a be-
neficio dei
mutilati
e degli
invalidi civili
– l’esigenza che l’istruzione obbligatoria
avesse luogo nelle classi ordinarie normali della scuola pubblica, la circolare
ministeriale 8 agosto 1975, n. 227 adotta in ambito scolastico il
principio del-
la massima integrazione nelle classi normali
, prevedendo
regolamentazioni
progressive e future
, perché l’obiettivo da raggiungere – l’inserimento degli han-
dicappati – deve essere reso possibile «
dalla stessa trasformazione e dal rinnova-
mento delle scuole comuni, che dovranno essere progressivamente messe in grado
di accogliere anche i discenti che, nell’età dell’obbligo scolastico, presentino parti-
colari difficoltà di apprendimento e di adattamento
».
Per conseguire risultati apprezzabili – precisa la circolare – «
vanno studiati
tempi e forme concreti di interventi significativi sui quali occorrerà richiamare
l’attenzione e cercare il consenso degli organi collegiali di governo delle istituzioni
scolastiche, per l’alto valore democratico che l’integrazione scolastica degli alunni
handicappati riveste
».
Il raggiungimento dell’integrazione – si legge ancora nella circolare – richiede
certamente un nuovo modo di essere della scuola, ma sollecita e impone anche
decisioni graduali e coerenti sul piano dell’azione amministrativa. Di seguito le
principali disposizioni contenute nella circolare.
1.4.1
Raggruppamenti di scuole
Individuazione, in ciascuna provincia, di uno o due gruppi di scuole – per le
province più grandi anche più di due gruppi – costituiti ciascuno da una
scuola
materna
, una
scuola elementare
e una
scuola media
.
Parametri ottimali:
>
un minimo di
dieci classi
(con una punta possibilmente non superiore alle
quindici) per la
scuola elementare
;
>
un minimo di
nove classi
(con una punta possibilmente non superiore alle
ventiquattro) per la
scuola media
.
Le scuole prescelte devono disporre di qualche aula in più per prevedibili espan-
sioni e per lo svolgimento di
attività speciali ed extracurriculari
, di palestra o
salone, di apposito locale per il servizio medico e di sufficiente spazio all’aperto.