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Parte Prima
Regolamentazione professionale
schio pesando tutti i contributi. Tutti i fattori individuati vengono elaborati tramite
le funzioni definite nei modelli e forniscono un indice numerico, valutato all’interno
di una scala, che definisce il livello di rischio presente nella situazione analizzata.
Sono utilizzabili varie tipologie di algoritmi per la valutazione del rischio chimico;
la scelta deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche del metodo, delle
peculiarità della realtà lavorativa da analizzare (piccola-media-grande impresa e set-
tore di appartenenza), del tipo di attività svolta, delle caratteristiche delle sostanze
(solidi, liquidi ecc.).
L’impiego di modelli che utilizzano algoritmi capaci di giungere a un giudizio sinte-
tico sono particolarmente vantaggiosi nel caso di elevata variabilità delle mansioni
lavorative, dei tempi di esposizione e delle modalità di uso degli agenti chimici pe-
ricolosi.
Nel caso in cui l’uso di algoritmi non sia sufficiente a dimostrare il conseguimento
di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodica-
mente e ogni qualvolta siano modificate le condizioni che possono influire sull’e-
sposizione, provvede a effettuare
rilievi ambientali
, cioè a effettuare la misurazione
degli agenti che possano presentare un rischio per la salute, con metodiche stan-
dardizzate (un elenco meramente indicativo è riportato nell’allegato XLI del D.Lgs.
81/2008). Tra queste la più importante è la UNI EN 689/97, “Guida alla valutazione
dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori
limite e strategie di misurazione”, dalla quale derivano i seguenti criteri analitici:
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definizione delle strategie di campionamento o di misurazione (come, dove, quan-
do, per quanto tempo eseguire le misure);
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individuazione di idonei sistemi o strumenti di captazione e rilevazione;
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>
metodiche analitiche o di misura rispondenti a prefissati criteri di qualità;
>
>
uso di adeguati riferimenti (valori di riferimento, livelli d’azione, valori limite) per
la valutazione dei dati.
Secondo l’art. 224 del D.Lgs. 81/2008, se i risultati della valutazione dei rischi dimo-
strano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alla
modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è
solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, e che
le misure di cui al comma 1 del suddetto articolo (Misure generali di tutela: orga-
nizzazione dei sistemi di lavorazione, fornitura di attrezzature idonee, riduzione al
minimo degli agenti chimici e del numero di lavoratori esposti, procedure di lavoro)
sono sufficienti a ridurre il rischio, non si adottano ulteriori misure di sicurezza.
In caso contrario è necessario applicare le disposizioni degli articoli 225, 226, 229,
230 del D.Lgs. 81/2008:
>
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Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione;
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Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;
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Art. 229. Sorveglianza sanitaria;
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Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio.
In tutti i casi devono essere sempre applicate le disposizioni relative alle attività di
informazione, formazione ed eventuale addestramento del personale (art. 227 del
D.Lgs. 81/2008), e all’aggiornamento periodico della valutazione del rischio previsto
all’art. 223 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.