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Capitolo 2
Rischio chimico
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possibilità che gli utenti possano essere esposti a solventi organici, bisogna fare in
modo da minimizzare l’esposizione. Le misure di controllo dovrebbero includere l’e-
liminazione, la sostituzione a favore di prodotti meno tossici, la ventilazione esaustiva
dell’area di lavoro, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per prevenire il
contatto con la pelle e l’inalazione.
La valutazione del rischio chimico
Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e dal D.Lgs.
39/2016, richiede di effettuare la valutazione del rischio chimico in ogni attività che
comporti l’esposizione a sostanze o miscele pericolose per la salute e per la sicurezza.
La valutazione del rischio chimico è un obbligo del Datore di Lavoro, il quale si avva-
le di figure come il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione.
Secondo l’art. 223 D.Lgs. 81/2008, nella valutazione bisogna tener conto di seguenti
aspetti:
1. l’analisi del processo lavorativo e la classificazione delle mansioni;
2. l’identificazione degli agenti chimici pericolosi;
3. le proprietà pericolose degli agenti chimici identificati;
4. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relati-
va scheda di sicurezza (SDS); oppure, in alternativa, le informazioni ricavate dalla
letteratura scientifica;
5. il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
6. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici perico-
losi identificati, tenuto conto della quantità degli stessi;
7. i valori limite di esposizione professionale (TLV) o i valori limite biologici (BEI);
8. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
9. le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
10. la definizione
del livello di rischio per ogni sostanza: superamento o meno del
livello di azione (condizione di rischio “irrilevante per la salute e basso per la
sicurezza”) secondo l’art. 224 del D.Lgs. 81/08.
Il processo di valutazione consta di due
step
. Bisogna innanzitutto effettuare una
va-
lutazione preliminare del rischio
. Questo costituisce il primo approccio a una situazione
in cui siano presenti agenti chimici pericolosi. La valutazione si basa su dati informa-
tivi (documentali e di osservazione), come le schede di sicurezza delle sostanze o del-
le miscele usate, i quantitativi, i tempi di esposizione, le caratteristiche del lavoro ecc.
In base all’esito della valutazione preliminare si può concludere prescrivendo il man-
tenimento delle condizioni di sicurezza, in quanto l’esposizione è al di sotto del livello
di azione (principio di giustificazione), oppure si deve procedere allo
step
successivo.
Il secondo
step
prevede una
valutazione approfondita del rischio
. In tutti quei casi in cui
la valutazione preliminare non consente di giungere a una definizione di rischio
(irrilevante per la salute e basso per la sicurezza) certa, si rende necessaria una
valu-
tazione specifica
(qualitativa e quantitativa) che può prevedere l’utilizzo di algoritmi
(indiretta) o misure ambientali (diretta).
Consideriamo innanzitutto l’
impiego di algoritmi e modelli per la valutazione del rischio
chimico.
Gli algoritmi utilizzati nei modelli sono funzioni algebriche che assegnano
un valore numerico a fattori o parametri che intervengono nella valutazione del ri-