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Capitolo 2

Rischio chimico

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possibilità che gli utenti possano essere esposti a solventi organici, bisogna fare in

modo da minimizzare l’esposizione. Le misure di controllo dovrebbero includere l’e-

liminazione, la sostituzione a favore di prodotti meno tossici, la ventilazione esaustiva

dell’area di lavoro, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per prevenire il

contatto con la pelle e l’inalazione.

La valutazione del rischio chimico

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e dal D.Lgs.

39/2016, richiede di effettuare la valutazione del rischio chimico in ogni attività che

comporti l’esposizione a sostanze o miscele pericolose per la salute e per la sicurezza.

La valutazione del rischio chimico è un obbligo del Datore di Lavoro, il quale si avva-

le di figure come il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione.

Secondo l’art. 223 D.Lgs. 81/2008, nella valutazione bisogna tener conto di seguenti

aspetti:

1. l’analisi del processo lavorativo e la classificazione delle mansioni;

2. l’identificazione degli agenti chimici pericolosi;

3. le proprietà pericolose degli agenti chimici identificati;

4. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relati-

va scheda di sicurezza (SDS); oppure, in alternativa, le informazioni ricavate dalla

letteratura scientifica;

5. il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;

6. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici perico-

losi identificati, tenuto conto della quantità degli stessi;

7. i valori limite di esposizione professionale (TLV) o i valori limite biologici (BEI);

8. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

9. le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;

10. la definizione

del livello di rischio per ogni sostanza: superamento o meno del

livello di azione (condizione di rischio “irrilevante per la salute e basso per la

sicurezza”) secondo l’art. 224 del D.Lgs. 81/08.

Il processo di valutazione consta di due

step

. Bisogna innanzitutto effettuare una

va-

lutazione preliminare del rischio

. Questo costituisce il primo approccio a una situazione

in cui siano presenti agenti chimici pericolosi. La valutazione si basa su dati informa-

tivi (documentali e di osservazione), come le schede di sicurezza delle sostanze o del-

le miscele usate, i quantitativi, i tempi di esposizione, le caratteristiche del lavoro ecc.

In base all’esito della valutazione preliminare si può concludere prescrivendo il man-

tenimento delle condizioni di sicurezza, in quanto l’esposizione è al di sotto del livello

di azione (principio di giustificazione), oppure si deve procedere allo

step

successivo.

Il secondo

step

prevede una

valutazione approfondita del rischio

. In tutti quei casi in cui

la valutazione preliminare non consente di giungere a una definizione di rischio

(irrilevante per la salute e basso per la sicurezza) certa, si rende necessaria una

valu-

tazione specifica

(qualitativa e quantitativa) che può prevedere l’utilizzo di algoritmi

(indiretta) o misure ambientali (diretta).

Consideriamo innanzitutto l’

impiego di algoritmi e modelli per la valutazione del rischio

chimico.

Gli algoritmi utilizzati nei modelli sono funzioni algebriche che assegnano

un valore numerico a fattori o parametri che intervengono nella valutazione del ri-