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Capitolo 2
Rischio chimico
Le schede di sicurezza a corredo delle sostanze chimiche (SDS)
I produttori, distributori o importatori di prodotti chimici pericolosi devono fornire
specifiche
schede di sicurezza
(SDS) a corredo di ogni sostanza chimica in modo da
informare sui potenziali pericoli. Le SDS contengono informazioni sulle proprietà
chimico-fisiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente che sono necessarie per
una corretta e sicura manipolazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele.
Esse consentono:
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al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro sono manipolate sostanze
chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori derivanti dal loro uso;
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agli utilizzatori di adottare le opportune misure di sicurezza per la salvaguardia
della propria salute e dell’ambiente.
Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento REACH.
La loro redazione è obbligatoria non solo per tutte le sostanze/miscele chimiche
pericolose, in base ai nuovi criteri di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (regola-
mento CLP), ma anche:
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per sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e mol-
to bioaccumulabili (vPvB);
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per sostanze incluse nella “Candidate List” delle sostanze estremamente preoccu-
panti (SVHC);
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su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma conte-
nenti sostanze pericolose (in concentrazione individuale pari o superiore all’1%
in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi),
oppure dotate di valore limite d’esposizione professionale.
In particolari condizioni, alcune sostanze/miscele chimiche, nonostante non sod-
disfino i criteri per essere classificate pericolose o a rischio, devono essere accom-
pagnate dalle loro SDS. Il documento deve essere aggiornato tempestivamente nei
seguenti casi:
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appena si dispone di nuove informazioni sui pericoli o informazioni che possono
inficiare le misure di gestione del rischio;
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quando è concessa o rifiutata un’autorizzazione secondo il regolamento REACH;
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quando ci si imbatte in una restrizione imposta dal regolamento REACH.
Se si verifica una delle suddette situazioni, il fornitore ha l’obbligo di trasmettere le
SDS aggiornate a tutti i clienti cui la sostanza o la miscela è stata fornita nei 12 mesi
precedenti.
Le SDS sono costituite da 16 sezioni: nelle sezioni 1-8 ci sono in genere informazioni
di carattere generale sull’agente chimico (identificazione, pericolo, composizione,