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Capitolo 2

Rischio chimico

Le schede di sicurezza a corredo delle sostanze chimiche (SDS)

I produttori, distributori o importatori di prodotti chimici pericolosi devono fornire

specifiche

schede di sicurezza

(SDS) a corredo di ogni sostanza chimica in modo da

informare sui potenziali pericoli. Le SDS contengono informazioni sulle proprietà

chimico-fisiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente che sono necessarie per

una corretta e sicura manipolazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele.

Esse consentono:

>

>

al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro sono manipolate sostanze

chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei

lavoratori derivanti dal loro uso;

>

>

agli utilizzatori di adottare le opportune misure di sicurezza per la salvaguardia

della propria salute e dell’ambiente.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento REACH.

La loro redazione è obbligatoria non solo per tutte le sostanze/miscele chimiche

pericolose, in base ai nuovi criteri di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (regola-

mento CLP), ma anche:

>

>

per sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e mol-

to bioaccumulabili (vPvB);

>

>

per sostanze incluse nella “Candidate List” delle sostanze estremamente preoccu-

panti (SVHC);

>

>

su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma conte-

nenti sostanze pericolose (in concentrazione individuale pari o superiore all’1%

in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi),

oppure dotate di valore limite d’esposizione professionale.

In particolari condizioni, alcune sostanze/miscele chimiche, nonostante non sod-

disfino i criteri per essere classificate pericolose o a rischio, devono essere accom-

pagnate dalle loro SDS. Il documento deve essere aggiornato tempestivamente nei

seguenti casi:

>

>

appena si dispone di nuove informazioni sui pericoli o informazioni che possono

inficiare le misure di gestione del rischio;

>

>

quando è concessa o rifiutata un’autorizzazione secondo il regolamento REACH;

>

>

quando ci si imbatte in una restrizione imposta dal regolamento REACH.

Se si verifica una delle suddette situazioni, il fornitore ha l’obbligo di trasmettere le

SDS aggiornate a tutti i clienti cui la sostanza o la miscela è stata fornita nei 12 mesi

precedenti.

Le SDS sono costituite da 16 sezioni: nelle sezioni 1-8 ci sono in genere informazioni

di carattere generale sull’agente chimico (identificazione, pericolo, composizione,